Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4320 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 23/02/2010), n.4320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24313-2005 proposto da:

REGIONE MOLISE, in Persona del Presidente in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici

dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

C.R., M.V., P.M., P.

D., A.C., T.F., D.B.M.

P., A.A., F.L., ISAPSA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 162/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

emessa l’8/6/2005, depositata il 09/06/2005, RG. 20/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Convenuta in un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo promosso da G.E., la regione Molise, contumace in grado di appello, prospetta preliminarmente a questa corte, con il primo motivo di ricorso, la quaestio iuris della nullità della notifica dell’atto di citazione in appello siccome eseguita presso la regione medesima e non presso l’avvocatura dello Stato.

La doglianza è fondata.

Come già affermato dalla giurisprudenza di questa corte di legittimità, difatti (Cass. 6450/09), qualora, in un giudizio svoltosi fuori della sede degli uffici dell’Avvocatura dello Stato, quest’ultima si sia costituita in rappresentanza dell’Amministrazione convenuta, eleggendo domicilio in luogo diverso dai propri uffici, in base al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 2, la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell’appello, deve essere comunque effettuata all’Avvocatura dello Stato presso i suoi uffici, secondo la disciplina dettata dall’art. 11, medesimo R.D., stante il carattere inderogabile di tale disposizione. Conseguentemente, la notifica della sentenza effettuata al domicilio eletto per il giudizio di primo grado è nulla (e, come tale, inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ.).

All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo, ed il rinvio alla corte di appello di Campobasso, in altra composizione.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte di appello di Campobasso in altra composizione. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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