Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4320 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13470/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

MAX BAR di ARNETTA FRANCESCO & C. SAS in persona del

legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. BONANNO Giuseppe, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 37/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO del 18.3.08, depositata il 15/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

In controversia relativa a revoca del credito d’imposta per investimenti in zona disagiata, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il mancato invio del Modello CVS non possa rappresentare causa di decadenza dal beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, essendo detto adempimento sopravvenuto al conseguimento ed all’utilizzazione del credito d’imposta stesso;

condivideva, pertanto, la sentenza di primo grado che era pervenuta a detto convincimento dopo aver rigettato le questioni preliminari sulla motivazione “per relationem” e l’errata indicazione del p.v.c, non assurgendo l’invocato Statuto del contribuente a norma di rango costituzionale.

L’Agenzia ricorre con unico articolato motivo; la parte contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, lamentando violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla lamentata illegittimità dell’atto impositivo per la sua atipicità e per violazione dell’art. 7 Statuto del contribuente.

Il motivo di ricorso principale – che denuncia violazioni di legge connesse all’interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a, ed alla prospettata ricorrenza nella specie di una violazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, a seguito dell’introduzione del detto adempimento – è manifestamente infondato (N.d.R.: si legga “fondato”, essendo stato indicato per mera svista come infondato, come emerge dal prosieguo e dalle conclusioni della relazione), in quanto la decisione impugnata non ha fatto buon governo del principio espresso da questa S.C. secondo cui, in tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. n. 253 del 2002, art. 1, comma 1, lett. a) n. 2, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. e) – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, (cosiddetto “modello CVS”) comporta la decadenza dal beneficio, essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit., a pena di decadenza, e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica (Cass. n. 3578/09); nè assume alcun rilievo circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3 (c.d. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributar, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa (Cass. n. 19627/09;

16442/09).

Il motivo di ricorso incidentale è manifestamente privo di pregio, dovendosi ribadire che l’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto; tale vizio, pertanto, deve esser escluso in relazione ad una questione esplicitamente o anche solo implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza e che, quindi, è suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio (Cass. n. 1380/06; 5562/04; 4975/03; 9545/01; 2298/96;

6248/91).

E’ stata, pertanto, la trattazione in Camera di consiglio con accoglimento del ricorso principale, il rigetto di quello incidentale, cassando con rinvio la decisione impugnata.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto si conferma la richiesta conclusiva di cui alla relazione, dato che solo per mera svista nella motivazione della stessa è stato indicato che il ricorso principale doveva essere ritenuto infondato (ma poi correttamente si indica che la sentenza non è in armonia con il richiamato orientamento di questa S.C.). Pertanto, va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale; va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata, per nuovo esame e perla determinazione in ordine alle spese anche del presente giudizio, alla medesima Commissione tributaria regionale.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale Sicilia.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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