Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 432 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 432 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ha pronunciato la seguente

Cu

ORDINANZA
sul ricorso 5007-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

;DYLLA FREZZA 17), presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULII, EMANUELA CAPANNOLO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

IPSALE ANTONINO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 85/2011 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 3.2.2011, depositata il 17/02/2011;

9101

Data pubblicazione: 10/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per l’accoglimento del

FATTO E DIRITTO
1. Antonino Ipsale ha adito il giudice del lavoro di Patti per ottenere la
trasformazione della pensione di invalidità, di cui godeva in base alla
normativa precedente a quella della legge n. 222/84, in pensione di
vecchiaia, ai sensi della detta legge n. 222/84, art. 1, comma 10.
2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con sentenza che è
stata confermata dalla Corte di appello di Messina, che ha ritenuto
sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidità in
pensione di vecchiaia a decorrere da primo giorno del mese successivo
alla data di presentazione della domanda amministrativa, in presenza
dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, in assenza
nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso. Ha
ritenuto, in particolare, sussistente l’interesse al riconoscimento di una
prestazione, come la pensione di vecchiaia, che, non essendo legata ad
un giudizio suscettibile di revisione, possa essere ritenuta dalla parte
più favorevole rispetto alla pensione di invalidità, osservando che, del
resto, era garantito un importo della pensione di vecchiaia non
inferiore a quello della pensione di invalidità in godimento.
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi ad
un unico motivo. L’intimato non si è costituito.

Ric. 2012 n. 05007 sez. ML – ud. 14-11-2013
-2-

ricorso.

4. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a
seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal
Collegio.
5. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 1
della legge n. 222/84, 8 d.l. n. 463/83 conv. in legge n. 638/83, 60

5 e 6 d.lgs. n. 503/92, chiedendo a questa Corte di stabilire se il
disposto dell’art. 1 della citata legge n. 222 del 1984, nella parte in cui
prevede che nell’eventualità di trasformazione dell’assegno ordinario di
invalidità in pensione di vecchiaia l’importo di quest’ultima non possa
essere inferiore a quello dell’assegno di invalidità, sia suscettibile di
applicazione anche nei confronti del titolare di pensione di invalidità
conseguita nel regime di cui al RDL 14 aprile 1939, n. 636.
6. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato. Deve,
infatti, ritenersi, come ripetutamente affermato da questa Corte, che la
previsione secondo cui, in caso di trasformazione dell’assegno
ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia, rimane salvo il
trattamento economico più favorevole in godimento, sia applicabile
solo nel regime della trasformazione della prestazione da assegno
ordinario di invalidità, concesso a norma dell’art. 1 della legge n.
222/84, in pensione di vecchiaia, e non pure nel caso di
trasformazione della pensione di invalidità, ex art. 10 del RDL 14 aprile
1939, n. 636, in pensione di vecchiaia (cfr. ex plurimis Cass. n.
17492/2010); così come solo nel caso di quest’altro tipo di
trasformazione trova applicazione la regola, prevista dall’art. 1, comma
10, della legge n. 222/84, sulla computabilità come periodi di
contribuzione di quelli di godimento dell’assegno di invalidità, se non
vi è stata prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 18580/2008, Cass.
n. 21292/2009; più in generale cfr. anche Cass. sez. unite n.
Ric. 2012 n. 05007 sez. ML – ud. 14-11-2013
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RDL n. 1827/1935, 9 RDL n. 636/1939, 2 della legge n. 218/52, 1, 2,

9492/2004, la quale afferma il principio generale che è consentita la
conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia solo
nel caso che di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e
contributivi).
7.

Nella sentenza n. 18580 del 2008 è stato osservato che “… la

invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini
dell’incremento della anzianità contributiva, il carattere eccezionale
delle previsioni che nell’ordinamento previdenziali attribuiscono il
medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa
e di versamento dei contributi, nonché le differenze tra la normativa
sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, ed il fatto
che il diritto a quest’ultimo sia sottoposto a condizioni più rigorose,
anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti, non
consentono di estendere al titolare della pensione il disposto della L. n.
222 del 1984, art. 1, comma 10, per cui i periodi di godimento
dell’assegno di invalidità si considerano utili ai fini del conseguimento
dei requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia. Ne
consegue che è ben possibile la trasformazione della pensione di
invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile,
giacché la contribuzione indistinta e globale versata specifica i suoi
effetti rispetto ad eventi che si succedono cronologicamente durante il
rapporto assicurativo, per cui è coerente con il sistema l’utilizzazione
della posizione assicurativa secondo il verificarsi degli eventi, ed anche
se l’assicurato ha accettato la prestazione conseguente al verificarsi del
primo evento, non per questo perde il diritto alla prestazione prevista
per un secondo evento, stante che la prima non ha esaurito il rapporto
previdenziale e che i contributi sono versati senza distinzione per tutti i
rischi coperti dall’assicurazione. Tuttavia, in mancanza di disposizioni
Ric. 2012 n. 05007 sez. ML – ud. 14-11-2013
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mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di

specifiche che prevedano interferenze e collegamenti tra il diritto
all’una e l’altra prestazione, ciascuna di queste non può che restare
subordinata al verificarsi dei fatti costitutivi rispettivamente prescritti, e
quindi, ai fini del diritto a pensione di vecchiaia è necessario il
conseguimento sia del requisito anagrafico, sia del requisito

pensione di invalidità”.
Tale orientamento è stato successivamente confermato da
innumerevoli pronunce di questa Corte ( ex plurimis, tra le più
recenti, Cass ord. nn. 5562, 5751, 6588 e 6359 del 2012) ed è da
considerarsi del tutto consolidato.
In conclusione, il ricorso va accolto.
Non ricorrono i presupposti per definire la causa nel merito ex art.
384, secondo comma, seconda parte, c.p.c., e deve disporsi la
cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice, che si designa
nella Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2013
Il Presidente

contributivo, a nulla rilevando la titolarità di altra prestazione, come la

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