Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4319 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13311/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

V.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO – Sezione Staccata di CALTANISSETTA del 18.2.08,

depositata il 09/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “In controversia relativa a revoca del credito d’imposta per investimenti in zona disagiata, la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo che il mancato invio del Modello CVS non fosse causa di decadenza dal beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, essendo l’introduzione di detto adempimento sopravvenuta al conseguimento ed all’utilizzazione del credito d’imposta stesso.

L’Ufficio ricorre con unico articolato motivo il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il motivo – che denuncia violazioni di legge connesse all’interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a, ed alla prospettata ricorrenza nella specie di una violazione della L. n. 212 del 2000, art. 3 a seguito dell’introduzione del detto adempimento – è manifestamente fondato in quanto la decisione impugnata ha fatto mal governo del principio espresso da questa S.C. secondo cui, in tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine – inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. n. 253 del 2002, art. 1, comma 1, lett. a) n. 2, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. e) – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, (cosiddetto “modello CVS”) comporta la decadenza dal beneficio, essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit., a pena di decadenza, e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica (Cass. n. 3578/09); nè assume alcun rilievo la circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3 (c.d. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa (Cass. n. 19627/09; 16442/09).

Si propone la trattazione in Camera di consiglio con accoglimento del ricorso e decisione nel merito”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite. Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che, tenuto conto dell’epoca di consolidamento del riferito orientamento, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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