Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4319 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 4319 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 10499-2009 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA
DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –

2012
contro

4566

PANICO ROSA;
– intimata avverso la sentenza n. 8346/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 21/02/2013

di NAPOLI, depositata il 23/09/2008 R.G.N. 76/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2012 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato VARONE STEFANO;

Generale Dott. ENNIO ATTIMO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il MIUR ricorre, nei confronti di Panico Rosa, avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Napoli n. 8346/07, con la quale veniva dichiarato inammissibile l’appello
proposto dal medesimo MIUR avverso la sentenza del Tribunale di Noia del 27/114/12/2002.
La Corte d’Appello affermava l’inammissibilità dell’appello in ragione della
mancata articolazione di specifici motivi di gravame.
Non ha svolto difese l’intimata.
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 342 cpc, nonché dell’art. 434 cpc, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,
cpc.
Espone il ricorrente di avere riprodotto le difese prospettate in primo grado e
che la rituale enunciazione delle ragioni di critica in appello sarebbe soddisfatta anche
dalla riproposizione delle stesse argomentazioni in diritto sostenute in primo grado e
disattese dal giudice.
Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
La Corte d’Appello ha ritenuto l’inammissibilità dell’impugnazione del MIUR
in quanto con il ricorso in appello non venivano indicate le censure mosse al
ragionamento del giudice nella sentenza impugnata, risultando lo stesso al riproduzione
della memoria di costituzione in primo grado. Tale statuizione è corretta e conforme alla
giurisprudenza di legittimità sul punto.
Ed infatti, ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 cod.
proc. civ., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del
gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni
addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e
specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con
certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo
giudice. Ne consegue che, nel formulare un motivo di appello l’appellante non può
esaurire la sua ragione di doglianza nella reiterazione delle sue richieste e
nell’affermazione della loro maggiore meritevolezza di accoglimento, ma ha l’onere di
indicare specificamente, a pena di inammissibilità del ricorso, gli errori di fatto e di
diritto attribuibili alla sentenza (cfr., Cass., n. 25218 del 2011).
Il ricorso deve essere rigettato.
Nulla spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Roma, 19 dicembre 2012

residente

Ti Consigliere estensore.

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