Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4319 del 20/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.20/02/2017),  n. 4319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11724-2011 proposto da:

M.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO DEL NOCE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO BENI CULTURALI E AMBIENTALI DELLA REGIONE SICILIA, C.F.

(OMISSIS) in persona del l’Assessore pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 429/2010 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 10/12/2010 R.G.N. 577/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato MARCELLO FURITANO;

udito l’Avvocato GIUSTINA NOVIELLO (per Avvocatura Gen.le dello

Stato);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’attuale ricorrente, dirigente tecnico dell’ufficio del genio civile della Regione Sicilia, ha agito per il riconoscimento del diritto a vedere applicato, dalla data di assunzione (avvenuta per tutti posteriormente alla L.R. n. 21 del 1986) e fino al 31 dicembre 2003, il più favorevole regime contributivo previsto dalla L.R. n. 2 del 1962, con conseguente condanna dell’amministrazione regionale alla restituzione delle maggiori somme versate a titolo di contributi, trattenute in forza dell’applicazione della legge statale e poste a carico del trattamento sia principale che accessorio.

2. La domanda è stata respinta in primo grado, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Caltanissetta, la quale ha svolto- in sintesi – i seguenti argomenti:

– la L.R. n. 5 del 2007, art. 2, comma 2, aveva esteso il più favorevole regime contributivo regionale “…anche al personale assunto in esito a concorsi pubblici entro il 29 dicembre 2003 comunque definiti alla medesima data”; tale norma è stata abrogata dalla L.R. n. 15 del 2007, prevedendo che dovesse tornare “in vigore la L.R. n. 21 del 1986, art. 10, comma 3 come sostituito dalla L.R. n. 31 del 1996, art. 1, comma 5”. Ai sensi di tale norma, l’operatività del previgente più favorevole regime contributivo regionale interessava anche il personale assunto in esito dei concorsi pubblici i cui decreti di indizione fossero stati “adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorchè pubblicati in data successiva”;

– il ricorrente non rientrava nelle categorie che potevano beneficiare della deroga prevista dalla L.R. n. 21 del 1986, art. 10, comma 3 e quindi non aveva diritto al rimborso delle maggiori trattenute previdenziali operate dall’amministrazione dalla data dell’assunzione e sino al 1 gennaio 2004, data a decorrere dalla quale è stato esteso a tutto il personale regionale il regime contributivo previsto per i dipendenti statali.

Ciò in quanto:

a) l’estensione contemplata dalla L.R. n. 5 del 2007 non aveva efficacia retroattiva, stante l’assenza di elementi univoci che deponessero in tal senso e dovendo trovare applicazione il principio secondo cui, in caso di incertezza, opera la regola di cui all’art. 11 preleggi. Se il legislatore regionale avessi inteso estendere la deroga al regime statale con effetto retroattivo, allorchè ha emanato la successiva L. n. 15 del 2007, di abrogazione della precedente, avrebbe dovuto necessariamente regolamentare i rapporti interessati dagli effetti prodotti dalla legge abrogata; la L.R. n. 15 del 2007 non contiene però disposizioni in tal senso.

b) Non ha carattere innovativo la modifica apportata dalla L.R. n. 31 del 1996, tornata in vigore per espressa previsione della L.R. n. 15 del 2007. In base ad essa, l’esclusione del regime statale si applica anche “al personale assunto in conseguenza di concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della legge, ancorchè pubblicati in data successiva…”; in assenza di espresse diverse previsioni, il riferimento “… alla data di entrata in vigore della legge… ” non poteva che intendersi alla L.R. n. 21 del 1986.

– In conclusione, al fine di stabilire l’esclusione o meno dal regime statale, occorreva avere riguardo alla data del 10 maggio 1986, data di entrata in vigore della L.R. n. 21 del 1986, non essendovi alcun fondamento normativo che consenta di ritenere, come preteso dall’appellante, che con la L.R n. 31 del 1996 i termini di adozione dei concorsi pubblici (costituente presupposto per l’estensione del regime regionale) sarebbero stati spostati in avanti e cioè dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 21 del 1986 (10.5.86) alla data di entrata in vigore della L.R. n. 31 del 1996 (11.5.96).

3. Per la cassazione di tale sentenza il dipendente regionale propone ricorso affidato a due motivi. Resiste la Regione Sicilia con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. siciliana 9 maggio 1986 n. 21, art. 10, comma 3; della L.R. 7 maggio 1996, n. 31, comma 5, sostitutivo del comma 3 dell’art. 10 cit., nonchè dell’art. 12 preleggi. Erronea ed incongrua motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Si sostiene che la L.R. n. 31 del 1996, art. 1, comma 5, ha inteso regolare la posizione dei dipendenti immessi in servizio sulla base di procedure concorsuali indette sino all’entrata in vigore della medesima legge. La successiva L.R. n. 5 del 2007 – che ha ulteriormente sostituito il comma 3 dell’art. 10 prevedendo che “le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito a concorsi pubblici entro il 29 dicembre 2003, comunque definiti la medesima data ” – aveva poi ulteriormente esteso il più favorevole regime contributivo speciale previsto dalla L.R. n. 2 del 1962 anche ai dipendenti assunti a seguito di concorso pubblico sino alla data del 29 dicembre 2003.

1.1. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. siciliana n. 5 del 2007, art. 2, comma 2, e dell’art. 12 preleggi; violazione e falsa applicazione della L.R. n. 15 del 2007, art. 4, abrogativa del suddetto L.R. n. 5 del 2007, art. 2, comma 2,; violazione degli artt. 11 e 15 preleggi. Erronea ed irragionevole motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Dal combinato disposto della L.R. n. 21 del 1986, art. 10, comma 3, sostituito dalla L.R. n. 31 del 1996, art. 1, comma 5, come modificato ancora con la L.R. n. 5 del 2007, art. 2, comma 2, deriva che l’unico obiettivo significato attribuibile alla norma è quello di disciplinare la posizione dei dipendenti assunti in servizio sulla base di procedure concorsuali indette successivamente alla L.R. n. 31 del 1996 e comunque fino alla data del 29 dicembre 2003. La L.R. n. 5 del 2007 non ha carattere interpretativo, ma in continuazione con le finalità di cui alle precedenti L.R. n. 21 del 1986 e L.R. n. 31 del 1996 interviene per riconoscere ulteriormente l’applicazione della deroga richiamata dalla L.R. n. 21 del 1986, art. 10, comma 2. La Corte territoriale ha ulteriormente errato nel ritenere che l’abrogazione della L. n. 5 del 2007, art. 2, comma 2, ad opera della L.R. n. 15 del 2007, art. 4 abbia fatto venir meno i presupposti normativi posti a base della domanda dei ricorrenti. Al contrario, la modificazione normativa, entrata in vigore il 30 agosto 2007, non poteva incidere sugli atti anteriormente compiuti e non poteva essere applicata ai rapporti esauriti prima della sua entrata in vigore, nè a quelli sorti anteriormente ed ancora in corso.

3. I motivi di ricorso, che involgono questioni tra loro connesse e che pertanto possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

4. L’odierno ricorrente, dipendente regionale assunto dalla regione Sicilia ai sensi della L.R. n. 37 del 1985, art. 31 e succ. modif., è stato assoggettato alla normativa statale pensionistica, giusto la L.R. 9 maggio 1986, n. 21, art. 10. Tale norma, al comma 1, dispone che “il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l’amministrazione dei relativi trattamenti”.

4.1. la cit. L., art. 10, commi 2 e 3 hanno introdotto una deroga in favore dei dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima (11 maggio 1986) o comunque assunti sulla scorta di procedure concorsuali già indette a tale data. In tal senso depone il tenore letterale di tali previsioni normative. L’art. 10, comma 2 ha, difatti, previsto che “nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle L.R. 25 ottobre 1985, n. 39 e L.R. 27 dicembre 1985, n. 53, che sarà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni”. L’art. 10, comma 3 come modificato dalla L.R. n. 31 del 1996, ha previsto, a sua volta, che ” le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorchè pubblicati in data successiva”.

4.2. La sostituzione operata dalla L.R. n. 31 del 1996 non ha inteso estendere la portata applicativa della deroga a fattispecie concorsuali successive alla data di entrata in vigore della L.R. n. 21 del 1986. E’ palese che la locuzione “data di entrata in vigore della presente legge” non possa che riferirsi alla L.R. 21 del 1986, deponendo in tal senso sia l’interpretazione testuale sia quella logica, desumibile dal combinato disposto dell’art. 10 cit., commi 1, 2 e 3: la più favorevole disciplina regionale previgente veniva conservata per il personale in servizio e per quello già in quiescenza alla data dell’11 maggio 1986 (oltre che per il personale di cui alle L.R. n. 39 del 1985 e L.R. n. 53 del 1985, categorie che non rilevano nella presente sede) e per coloro che fossero stati assunti successivamente all’entrata in vigore della L.R. 21 del 1986, ma in virtù di concorsi indetti prima di tale data. Ne restavano esclusi tutti coloro che sarebbero entrati negli organici regionali in virtù di concorsi indetti dopo la suddetta data.

5. La ratio della previsione è evidente: la data dell’11 maggio 1986 costituiva lo spartiacque del passaggio dal (più favorevole) regime regionale al regime contributivo previsto per gli impiegati civili dello Stato. Al personale già dipendente, in quanto assunto prima dell’11 maggio 1986, veniva aggiunta la categoria del personale che sarebbe stato assunto successivamente all’11 maggio 1986 per effetto di procedure concorsuali già indette a tale data, non potendo la durata della procedura concorsuale gravare in danno dei vincitori. Pertanto, nei confronti dell’odierno ricorrente, che è entrato a far parte dei ruoli regionali a seguito di concorso pubblico indetto successivamente alla L.R. n. 21 del 1986, non trova applicazione la deroga prevista dall’art. 10, comma 3 come modificato dalla L.R. n. 31 del 1996.

5.1. Per completezza, va considerato che per effetto della L. n. 21 del 2003, art. 20, “a decorrere dall’1 gennaio 2004 i trattamenti di quiescenza del personale in servizio destinatario delle disposizioni di cui alla L.R. 9 maggio 1986, n. 21, art. 10, commi 2 e 3 sono disciplinati dalle norme relative al sistema contributivo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 6, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le quote spettanti da calcolarsi secondo la L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, per l’anzianità contributiva maturata alla stessa data e con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo”.

5.2. Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, nei confronti del ricorrente non trova applicazione la deroga prevista nella L.R. 9 maggio 1986, n. 21, art. 10, comma 2. A tutto il personale, compreso l’attuale ricorrente, a far data dall’1 gennaio 2004, è applicabile la L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, art. 20.

6. La L.R. n. 5 del 2007, entrata in vigore il 2 marzo 2007, all’art. 2, comma 2, (previsione abrogata dalla L.r. 21 agosto 2007, n. 15) ha successivamente previsto: “alla L.R. 9 maggio 1986, n. 21, art. 10, comma 3 dopo la parola “pubblici” aggiungere le parole “entro il 29 dicembre 2003” e sostituire le parole da “i cui decreti” fino a “data successiva” con le parole “comunque definiti alla medesima data”. La disposizione, con portata innovativa, ha così esteso la deroga di cui all’art. 10 cit., comma 3 “…anche al personale assunto in esito a concorsi pubblici entro il 29 dicembre 2003 comunque definiti alla medesima data…”. La locuzione “entro il 29 dicembre 2003” è riferibile “al personale assunto”, mentre la successiva locuzione “definiti alla medesima data” è riferibile ai concorsi pubblici in forza dei quali il personale è stato assunto.

6.1. Il principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi) costituisce un principio generale dell’ordinamento e comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso (cfr. Cass. n. 2433 del 2000). In tema di successione temporale di leggi, di fronte ad un rapporto che si protrae nel tempo, la nuova legge si applica agli effetti del rapporto, sorto anteriormente ad essa, non esauriti al momento di entrata in vigore della legge stessa, sempre che la nuova norma valga a regolare gli effetti e le situazioni ancora in corso o sopravvenuti a quel momento e questi vadano considerati per se stessi, prescindendo cioè dal loro collegamento con il fatto o atto che li ha generati, e che il regolamento di tali effetti o fasi di svolgimento del rapporto non venga a modificare la disciplina giuridica del fatto o atto generatore del rapporto stesso; così che la nuova legge non si applica, invece (salve espresse od univoche disposizioni di retroattività, voluta dal legislatore in deroga alla generale direttiva di irretroattività della legge), ai rapporti già esauriti ed agli effetti già verificatesi dei rapporti ancora in corso (Cass. n. 520 del 1981).

6.2. Nel momento dell’entrata in vigore della L.R. n. 5 del 2007 la situazione giuridica degli odierni ricorrenti era ormai esaurita, in quanto l’obbligazione contributiva previdenziale era stata assolta (anche per il periodo anteriore al 1.1.2004) secondo il regime in vigore nel momento in cui i versamenti furono effettuati. La L.R. n. 5 del 2007, in difetto di un’espressa previsione di retroattività, non poteva regolare le situazioni in tal senso esaurite.

7. Tale disposizione è stata poi abrogata dalla L.R. n. 15 del 2007, art. 4, comma 1, che così ha statuito: “la L.R. 27 febbraio 2007, n. 5, art. 2, comma 2 è abrogato e torna in vigore della L.R. 9 maggio 1986, n. 21, art. 10, comma 3 così come sostituito dalla L.R. 7 maggio 1996, n. 31, art. 1, comma 5”.

7.1. L’assenza di una disciplina transitoria, non prevista dalla L. n. 15 del 2007, conferma l’inesistenza di situazioni ancora in corso o sopravvenute, suscettibili di restare salve a seguito della intervenuta abrogazione della L. n. 5 del 2007, art. 2, comma 2.

7.2. In ogni caso, dunque, l’attuale ricorrente non è portatore di una situazione venuta in essere nella (breve) vigenza della L.R. n. 5 del 2007, art. 2, comma 2, consolidatasi in capo a costui e insuscettibile di essere travolta dalla successiva abrogazione operata dalla L.R. n. 15 del 2007.

8. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA