Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4318 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4318 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

querela falso
giudicato penale

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al n.r.g. 28357/14) proposto da:

MODICA AGNELLO Giovanna, nata il 14/5/1943 ( c.f.: MDC GNN 43E54 H574G);
MODICA AGNELLO Salvatore (

MDC SVT 44M04 H574T);

MODICA AGNELLO Giovanna, nata il 23/8/1947 ( cf.: MDC GNN 47M63 H574S);
MODICA AGNELLO Antonina ( c.f.: MDC NN N 51B42 H574B);
MODICA AGNELLO Giovanna, nata il 27/01/1954 (

MDC GNN 54A67 H574M);

MODICA AGNELLO Giuseppa ( c.f.: MDC GPP 57S43 H574Z);
MODICA AGNELLO Carmela (

MDC CML 46B63 H574R);

MODICA AGNELLO Emanuele ( cf.: MDC MNL 64B24 H5741)

parti tutte rappresentante e difese , in forza di procura a margine del ricorso, dall’avv. Giuseppe Gennaro ; con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Paolo Maldari , sito in Roma, via Filippo Corridoni 4
– ricorrenti contro
MODICA AGNELLO Concetta

MDC CCT 63D52 H574T)

rappresentata e difesa, in forza di procura estesa su foglio allegato al controricorso, dall’avv. Guglielmo Rustico, con domicilio eletto presso lo stuz t.424.<-(-c.14-LAA, 7/u1vR ) 2 (- Data pubblicazione: 22/02/2018 dio dell'avv. Elio Bellino Panza, sito in Roma, piazzale Delle Belle Arti n.6 - controricorrentenonché nei confronti di MODICA AGNELLO Antonina entrambe eredi di MODICA AGNELLO Sebastiano - parti intimateavverso la sentenza n. 1378/2014 della Corte di Appello di Catania, pubblicata il 24 ottobre 2014. Dato atto delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Alessandro Pepe, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; udita la relazione di causa del consigliere dr. Bruno Bianchini, esposta all'adunanza camerale del 30 novembre 2017 PREMESSO che con sentenza n 591/2010 il Tribunale di Siracusa accolse la domanda proposta da Giovanna Modica Agnello - classe del 1943- unitamente ad altri , contro Concetta Modica Agnello, dichiarando nullo per difetto di autografia il testamento olografo a firma "Modica Agnello Sebastiana"; che la convenuta soccombente propose impugnazione che venne accolta dalla Corte di Appello di Catania, in forza della considerazione che le parti attrici non avrebbero proposto tempestiva querela di falso al fine di far dichiarare la falsità dell'olografo, non essendo a ciò sufficiente il mancato riconoscimento della sottoscrizione; che la Corte territoriale ritenne altresì ininfluente la presentazione di analoga querela in sede penale - in un procedimento, all'esito del quale Concetta Modica Agnello era stata ritenuta responsabile della falsificazionesia per la tardiva produzione della prova del passaggio in giudicato della MODICA AGNELLO Giovanna , nata il 18/8/1949 relativa sentenza penale, sia per la diversa struttura e regime probatorio del giudizio di falso in via incidentale nel processo civile e del procedimento di falso in sede penale, tale che la querela proposta in tale seconda sede non avrebbe potuto sostituire una tempestiva proposizione di querela che i Modica Agnello risultati soccombenti - e meglio indicati in epigrafehanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi; Concetta Modica Agnello ha risposto con controricorso; non hanno svolto difese Modica Agnello Antonina e Modica Agnello Giovanna ( nata il 18 agosto 1949), entrambe eredi di Sebastiano Modica Agnello, contumace in grado di appello; che la causa è stata assegnata per la decisione in sede di adunanza camerale non partecipata; che le dette parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art 380 bis 1 cod proc civ. CONSIDERATO che con il primo motivo viene denunciata la omessa applicazione dell'art 654 cod proc pen. per non aver ritenuto, la Corte territoriale, rilevabile il giudicato esterno sulla falsificazione del testamento ad opera della controricorrente; che con il secondo motivo - logicamente subordinato al precedente - viene denunciato l'omesso esame delle prove acquisite nel procedimento penale - sfociato nella condanna di Concetta Modica Agnello- con specifico riferimento alla perizia grafica eseguita in sede penale, da considerarsi prova atipica, così superando il rilievo , posto a base della decisione di appello, della invalidità della consulenza tecnica di ufficio eseguita nel corso del giudizio di primo grado, in violazione delle disposizioni di cui all'art 221 cod proc civ.; che con il terzo motivo si assume che erroneamente la Corte di Appello avrebbe ritenuto necessaria la querela di falso per far emergere la non — -(44m-e44-47 3 di falso nel procedimento civile; genuinità del testamento impugnato. RITENUTO Che il primo motivo è fondato innanzi tutto in quanto erroneamente la Corte distrettuale ha ritenuto non tempestiva l'eccezione di giudicato e- stato del procedimento, in ragione del fatto che, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ( così , tra le più recenti, vedi Cass. Sez. Lavoro, 3 aprile 2017 n. 8607 a cui adde, a conferma dello stabilizzarsi di un orientamento interpretativo nei termini anzidetti: Cass. sez. I, 27 luglio 2016 n. 15627; Cass. Sez. Un. 16 giugno 2006 n. 13 916); che di conseguenza è erronea la tesi della irrilevanza in sede civile - in cui si controverta della falsità di un atto,opponibile solo con la querela di falso- della sentenza penale di condanna per la falsificazione del medesimo atto, facente leva sulla differenza ontologica tra querela di falso civile e querela per il reato di falsità in scrittura privata, atteso che la relativa autonomia tra giudizio civile e quello penale non arriva al punto da far negare rilevanza in sede civile agli accertamenti effettuati in sede penale sui medesimi fatti materiali - eterografia dell'olografo - e coinvolgenti le medesime parti; che è del pari fondato il terzo motivo in quanto, dopo la proposizione del ricorso le Sezioni Unite, dirimendo un contrasto interpretativo e decidendo una questione di massima di rilevante importanza, hanno statuito che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ( Cass. Sez. Un. 15 giugno 2015 n. 12307); 4 sterno, atteso che, al contrario, esso è rilevabile d'ufficio in ogni grado e che tale modus procedendi è stato seguito dalle parti attualmente ricor- renti; che rimane assorbito l'esame del secondo motivo in quanto l'efficacia del giudicato penale in relazione all'accertamento del fatto rende inutile la va- (coinvolgente cioè la qualificazione delle prove raccolte in sede penale quali prove atipiche); che dunque la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori ac- certamenti di fatto, va accolta la originaria domanda, dichiarandosi la nullità dell'impugnato testamento; che consegue la regolazione delle spese dei gradi di giudizio di merito e di quello di legittimità, secondo quanto indicato in dispositivo P.Q. M. Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara la nullità, per difetto di autografia, del testamento olografo a firma "Modica Agnello Sebastiana" datato 17 aprile 1999 e pubblicato dal notaio Ettore Maltese di Ispica il 24 gennaio 2003; condanna Concetta MODICA AGNELLO a rifondere alle parti ricorrenti - considerate quali parte unica- le spese: del giudizio di primo grado, liquidate in euro tremilaquattrocento per onorari ; euro tremilaottocento per diritti ed euro trecentodieci per spese; del giudizio di appello, liquidate in euro cinquemila per compensi ed euro duecento per esborsi; del giudizio di legittimità, liquidate in euro seimilacinquecento per compensi ed euro duecento per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2017 . La presente sentenza è stata elaborata con la collaborazione dell 'assistente dr. Andrea Penta Il Presidente Dr. Enzo Mazzacane f 5 lutazione delle modalità con le quali si pervenne a detto accertamento . ,S) thuthelit D'ANNA. ,EPOSIT4:73 p\Ì 2 2 FEB. 2O1b nziono Donateii. N .k aorna

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