Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4318 del 22/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4318
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13288/2009 proposto da:
M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BERENGARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIANNA
FABIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FALAGUERRA Donatella,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 12/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di MILANO del 13/02/08, depositata l’11/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La C.T.R. con sentenza depositata l’11.03.2008 rigettava il ricorso del contribuente, il quale proponeva ricorso per Cassazione.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Il ricorso si presenta manifestamente inammissibile in quanto il termine lungo per la sua impugnazione era già scaduto al momento della proposizione del ricorso ex art. 327 c.p.c.. La sentenza impugnata è stata, infatti, pubblicata mediante deposito in data 11 marzo 2008, dunque essendo stato notificato in data 27.05.2009, il ricorso è palesemente tardivo.
Il termine per la proposizione dell’impugnazione – e, quindi, anche del ricorso per cassazione stabilito a pena di decadenza dall’art. 327 cod. proc, civ., si computa, infatti, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, senza tener conto dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre dell’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui dies a quo non computatur in termine, esso decorre dal 16 settembre.
Si richiede la trattazione del ricorso in camera di consiglio e il suo rigetto”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.
Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.300,00 di cui Euro 1.200,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011