Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4318 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.20/02/2017),  n. 4318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14991-2011 proposto da:

R.U., C.F. (OMISSIS), A.C. C.F. (OMISSIS) erede di

A.F., AN.AN. C.F. (OMISSIS) e D.R.V. C.F.

(OMISSIS) eredi di D.R.G.), C.M. C.F. (OMISSIS)

erede di B.A., CI.MI. C.F. (OMISSIS),

CO.AN. C.F. (OMISSIS) erede di CO.GI.,

D.R.V. (OMISSIS), D.M.V. C.F. (OMISSIS), ERRICHIELLO

GIUSEPPE C.F. (OMISSIS), F.C. C.F. (OMISSIS),

GENTILE ROSA C.F. GNTRS055R46H978C erede di G.G., +

ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, p.i. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI PROPAGANDA 16, presso lo studio dell’avvocato GENNARO

FAMIGLIETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO DI FALCO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 565/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/02/2011 R.G.N. 3958/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli odierni ricorrenti avevano convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l’Amministrazione Provinciale di Napoli e la Commissione Straordinaria di liquidazione, per chiedere che, previa disapplicazione della Delib. della Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto dell’Amministrazione Provinciale di Napoli 5 giugno 2002, n. 37 fosse dichiarato il loro diritto a trattenere gli importi corrisposti a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria sulle somme erogate in ritardo, TULCP approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, ex art. 228 in virtù delle Delib. revocate con quella n. 37 del 2002.

2. Il Tribunale di Napoli respinse le domande e la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli.

3. La Corte territoriale ha ritenuto che:

4. le Delib. del 1998 potevano essere revocate in sede di autotutela, non avendo natura di atti vincolati, perchè la quantificazione degli importi non era fondata su giudicati amministrativi ma su valutazioni discrezionali dell’Amministrazione.

5. dalla lettura della Delib. n. 37 del 2002, chiara e lineare nella sua motivazione, si evinceva l’interesse pubblico fondante la revoca in autotutela (evitare danni all’Erario ed escludere che, cessata la procedura di liquidazione straordinaria, l’Amministrazione fosse esposta ad esborsi non dovuti).

6. non risultava violato alcun giudicato perchè la quantificazione dei crediti contenuta nelle Delib. del 1998 era fondata su conteggi provenienti dall’Amministrazione e non sulle determinazioni dei Commissari ad acta basate su precedenti giudicati amministrativi.

7. la peculiarità delle posizioni degli appellanti escludeva la configurabilità di disparità di trattamento; la Delib. n. 37 del 2002 aveva disposto la revoca della Delib. n. 187 del 1996 che riguardava A.F., dante causa di A.C..

8. i criteri di calcolo seguiti dall’Amministrazione ed esposti nella Delib. n. 37 del 2002 risultavano chiari e non erano stati oggetto di specifica contestazione.

9. i lavoratori appellanti non avevano chiarito la censura relativa alla imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c.

10. Avverso detta sentenza R.U. e gli altri ricorrenti indicati nell’epigrafe di questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, al quale ha resistito con controricorso l’Amministrazione Provinciale di Napoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso.

11. Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 quinquies per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il potere di revoca di delibere che per avere effetti istantanei non erano revocabili dall’Amministrazione.

12. Con il secondo, il terzo, il quarto, il sesto ed il settimo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto: la sussistenza del pubblico interesse legittimante il provvedimento di revoca (secondo motivo), l’inesistenza di giudicati amministrativi a fondamento delle delibere oggetto di revoca (terzo motivo), la evincibilità dal tenore della Delib. n. 37 del 2002 del criterio di computo dei crediti (quarto motivo), non specifica la deduzione relativa alla imputazione dei pagamenti del capitale e degli interessi (sesto motivo) e per avere contraddittoriamente affermato che la caducazione delle delibere del 1988 comportava un implicito effetto caducante dell’atto presupposto non oggetto di annullamento (settimo motivo).

13. Con il quinto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale posto a carico di essi lavoratori l’onere di indicare in maniera specifica gli errori addebitati ai conteggi dell’Amministrazione.

14. Il Collegio rileva che tutti i motivi di ricorso, salvo l’ultimo, fanno riferimento a delibere e sentenze del giudice amministrativo, di cui si lamenta l’erronea interpretazione e valutazione, ma il contenuto di tali atti non è riportato nel ricorso, nemmeno nelle parti salienti e rilevanti, essi non risultano allegati al ricorso, nè sono fornite indicazioni utili per il loro facile rinvenimento nel presente giudizio.

15. Tali omissioni si pongono in contrasto con i principi sanciti dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, che affermano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione – il quale comporta che, quando le censure si riferiscano ad atti processuali ovvero a documenti, la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 22726/2011; Cass. 13713/2015, 19157/2012, 19157/2012).

16. La dedotta violazione dell’onere della prova in riferimento ai criteri dei calcoli della Amministrazione nella quantificazione del dovuto non sfugge al rilevato difetto di specificità, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto corretti i conteggi esposti nella delibera, ed ha rilevato che i ricorrenti non avevano contestato la correttezza dello sviluppo contabile in questa contenuto.

17. Infine, il Collegio rileva, con riguardo al primo motivo, che esso introduce una questione (quella relativa alla dedotta natura ad effetti istantanei della Delib. n. 37 del 2002) nuova, non trattata dalla sentenza, in quanto tale inammissibile.

18. Sulla scorta delle conclusioni svolte, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

19. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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