Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4317 del 22/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 4317 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al n.r.g. 7497/14) proposto da:

testamento;
indegnità a succedere

= FIASTRA Concetta ( c.f.: FST CCT 33A41 B515K)
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv.
Mario Trezza, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in
Roma, via Appia Nuova n. 425
– ricorrente contro
– DE IESO Angiolina ( c.f.: DSE NLN 39D43 G243Q)
rappresentata e difesa dall’avv. Dario Buffoni, giusta procura a margine
del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Roma, in via Antonio Stoppani n.10
– controricorrentenonché nei confronti di
SAVINO Donato ( c.f.: SVN DNT 53T07 G243I)
SAVINO Maria Teresa ( c.f.: SVN MTR 65L70 G243Q);
SAVINO Raffaele ( c.f.: SVN RFL 44E29 G243F)
– parti intimate-

1

Data pubblicazione: 22/02/2018

avverso la sentenza n. 4524/2013 della Corte di Appello di Roma, pubblicata il 4 settembre 2013.
Udita la relazione di causa, esposta all’adunanza camerale del 30 novembre 2017, da parte del consigliere dr. Bruno Bianchini

che Angiolina De leso; Raffaella, Donato e Maria Teresa Savino avevano
citato innanzi al Tribunale di Roma Concetta Fiastra, rispettivamente cognata della prima e zia ex sorore degli altri, chiedendo che fosse dichiarata la falsità di un testamento olografo fatto pubblicare dalla convenuta,
dopo mesi dal decesso del de cujus, Teodoro De Teso , marito della Fiastra, con il quale costei era stata nominata erede universale; chiesero altresì che la medesima fosse dichiarata indegna a succedere, sospettandola di aver formato una scheda testamentaria apocrifa;
che il Tribunale aveva accolto entrambe le domande;
che la Corte di Appello di Roma aveva respinto il gravame della soccombente Fiastra, ritenendo non specifici i motivi di impugnazione dalla medesima fatti valere ed aveva del pari rigettato l’appello incidentale dei De
Teso/Savino;
che contro tale sentenza ha proposto ricorso la Fiastra, sulla base di tre
motivi; la De leso ha risposto con controricorso, mentre i Savino non
hanno svolto difese;
che la causa è stata assegnata per la decisione in sede di adunanza camerale non partecipata;
che la Teso ha depositato memorie ex art 380 bis 1, cod proc civ.
CONSIDERATO
che con il primo motivo viene denunciata la violazione o la falsa applicazione dell’art 342 cod proc civ in relazione alla ritenuta aspecificità del
primo motivo di appello con il quale era stata fatta valere la violazione
dell’art 116 cod proc civ. nonché dell’art 606 cod civ. là dove il Tribunale

7

PREMESSO

aveva giudicato apocrifo il testamento;
che a sostegno del mezzo – che peraltro ritiene diretto (come quello successivo) a confutare la ritenuta inammissibilità dell’intero atto di appello
mentre la Corte territoriale ha semplicemente rigettato i singoli motivi –

dell’ausiliare , traendone la conclusione che la mancanza di esame da parte del primo giudice delle critiche alla consulenza di ufficio sarebbe stata
sufficiente a far ritenere specifico il motivo di appello che quelle censure
riproponeva, soprattutto con riferimento alla mancanza di certezza della
eterografia della scheda testamentaria da mettersi in relazione alla carenza di scritture di comparazione;
che con il secondo mezzo viene nuovamente denunciata la violazione
dell’art 342 cod proc civ , questa vota in relazione al secondo motivo di
appello, con il quale, oltre alla violazione dell’art 116 cod proc civ. , era
stata fatta valere la violazione della disposizione che impone la pronuncia
di indegnità a succedere nei confronti di chi abbia formato un testamento
falso o ne abbia fatto scientemente uso ( art 463 n.6 cod civ.), sostenendosi che quelle che la Corte del merito aveva qualificato mere “critiche,
congetture , allusioni…” avrebbero in realtà concretizzato delle specifiche
censure alla deduzione logica sottesa alla decisione del Tribunale, in forza
della quale dall’accertata non riconducibilità del testamento alla mano del
defunto marito della convenuta sarebbe discesa l’ineluttabile conseguenza
logica che costei fosse autrice della falsificazione o avesse scientemente
utilizzato un testamento che sapeva non essere di pugno del defunto;
che con il terzo motivo si assume la violazione delle regole del riparto
dell’onere delle spese, sostenendosi che, data l’estrema opinabilità della
materia controversa, esse avrebbero dovuto essere compensate, stante il
fatto che era stato respinto anche l’appello incidentale delle controparti ,
lamentando altresì un’assenza di congrua motivazione a fondamento della

7
3

40,.(-4eLL4

viene posta la pressoche totale adesione del Tribunale alle conclusioni

decisione resa.
RITENUTO
che i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connesione logica ed argomentativa, appaiono fondati alla luce innanzi tutto del

operata dal decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 134 del 7 agosto 2012 che ha eliminato totalmente il
riferimento alla specificità dei motivi dell’appello- si è statuito che le ragioni sulle quali si fonda il gravame debbono essere esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, pur esigendosi che
alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico
delle prime ( vedi ex multis Cass. Sez. Un., 20 settembre 1993 n. 9628;
Cass. Sez. I, 23 luglio 1997 n. 6893; Cass. Sez. H, 2 agosto 2001 n.
10569);
che nel caso in esame va sottolineato che la verifica commessa a questa
Corte non riguarda direttamente la valutazione del giudice dell’appello in
merito alla specificità del motivo ma, indirettamente, la correttezza del
procedimento interpretativo e la logicità del suo esito ( vedi Cass. Sez lav.
27 maggio 2014 n 11828, pure citata nella memoria ex art 380 bis 1 cod
proc civ. dalla contro ricorrente): a fronte di ciò la Corte romana non ha
applicato correttamente il principio di diritto sopra esposto in quanto, pur
avendo bene identificato il disputandum e le ragioni della critica – del resto di facile individuazione, stante la schematicità delle questioni sottoposte al primo giudice e la totale adesione da parte del Tribunale alle conclusioni del consulente tecnico – ha posto sullo stesso piano la -ritenutaevidente infondatezza delle censure, e la loro specificità, non riflettendo
1-a1~4
/v

4

principio secondo il quale – prima della riforma dell’art 342 cod proc civ.

dunque che il giudizio sul primo elemento logicamente presupponeva dei
motivi necessariamente specifici;
che pertanto vanno accolti i primi due motivi , giudicandosi assorbito il

terzo, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma che, atte-

ne dell’appello principale , regolando altresì le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la gravata
decisione in relazione ai motivi accolti e rinvia a diversa sezione della Corte di Appello di Roma anche per la regolazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della
Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2017 .
Il Presidente
Dr. Enzo Mazzacane

toniario Giudiziario
ria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

22 FEB. 2018

nendosi al principio di diritto sopra esposto, compirà una nuova valutazio-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA