Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4317 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.20/02/2017),  n. 4317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22482-2015 proposto da:

G.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell’avvocato UGO PETRONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORONZO MAZZOTTA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA, P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 498/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/07/2015 R.G.N. 375/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato MAZZOTTA ORONZO;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega orale Avvocato MARESCA

ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 luglio 2015, la Corte d’Appello di Firenze, confermava la decisione resa dal Tribunale di Arezzo, e rigettava la domanda proposta da G.G. nei confronti della Banca del Valdarno Credito Cooperativo Società Cooperativa, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al primo per motivi disciplinari dati dall’aver questi favorito alcuni clienti consentendo loro il cambio di assegna con danaro contante senza che questi fossero presenti nei locali della Banca.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto tempestiva la contestazione di tutti gli addebiti e nel merito, stante l’irrilevanza della richiesta prova della ricorrenza di una prassi legittimante il comportamento di favore, non potendo questa ricomprendere il deposito di titoli con firma apocrifa. il rilievo disciplinare dello specifico addebito come anche delle altre mancanze contestate e la proporzionalità, anche in considerazione dell’inquadramento apicale dell’interessato, con la sanzione irrogata e, pertanto, la configurabilità dell’invocata giusta causa.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il G., affidando l’impugnazione a due motivi cui resiste, con controricorso. la Banca.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto in sede di valutazione della ricorrenza dell’invocata giusta causa, della circostanza per cui mai il ricorrente ebbe ad apporre sui titoli negoziati la firma dei clienti nonchè della tardività della contestazione di alcuni addebiti.

Il secondo motivo, recante la denuncia del vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1455, 2106 e 2119 c.c., è inteso a censurare la conformità a diritto della conclusione cui perviene la Corte territoriale in ordine alla ricorrenza dell’invocata giusta causa di recesso, per discostarsi l’iter logico giuridico a tal fine seguito dalla Corte predetta dai criteri che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, devono presiedere alla formulazione del relativo giudizio.

I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità degli stessi, derivanti dalla qualificazione in termini di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio di censure che, al contrario, prospettano sostanzialmente vizi di motivazione, non più sindacabili in questa sede alla luce dell’invocata nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, si rivelano infondati.

In effetti, se, in relazione alla motivazione in base alla quale, dichiaratamente correggendola rispetto a quella formulata dal primo giudice, la Corte territoriale è pervenuta a ritenere sussistente l’invocata giusta causa di licenziamento, motivazione che fa perno sull’inaffidabilità del corretto adempimento futuro della prestazione da parte di un funzionario direttivo aduso a consentire ed avallare rapporti con la clientela implicanti il ricorso a documentazione alterata, il fatto che la Corte medesima avrebbe omesso di considerare è rappresentato dalla smentita emersa in sede di istruttoria della circostanza per cui il ricorrente non si limitò a chiedere agli impiegati di compiere le operazioni nell’interesse dei clienti che intendeva agevolare, evitando loro, secondo un pretesa prassi, di sottoporsi a lunghe attese in fila agli sportelli, ma si spinse fino ad apporre egli stesso la firma dei clienti sulle contabili o, comunque, ad accettare documentazione con firme che lui sapeva essere alterate, ebbene è la censura a non rispondere al vero dal momento che quella smentita, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non emerge affatto dalle risultanze istruttorie, il cui silenzio sul punto le rende prive di valore significante nel senso voluto dal ricorrente, ma soprattutto non emerge dalla difesa apprestata dal ricorrente stesso, il quale non confuta la veridicità di quanto emerge dalla lettera di contestazione e puntualmente rilevato dalla Corte territoriale circa l’intervenuto accertamento da parte dell’ispettorato della Banca di un’apparente ed evidente difformità tra le firme apposte sui titoli di credito o sulle contabili di prelevamento rispetto a quelle depositate negli specimen di firma acquisiti dalla Banca o riscontrate dai documenti di identità riferibili ai medesimi soggetti, così ammettendo di aver, quantomeno, accettato documentazione recanti firme che sapeva essere alterate, e di essere quindi incorso in un comportamento che nessuna prassi poteva giustificare, non essendo consentito al direttore della filiale depositare titoli di parte con firma apocrifa.

Nè può valere ad inficiare la pronunzia della Corte territoriale l’omissione rilevata a suo carico circa l’esame di documentazione attestante la tardività della contestazione, non avendo il ricorrente fatto oggetto di impugnazione il rilievo della Corte medesima, avente valenza di ulteriore ratio decidendi, per cui i fatti residui non risalenti in quanto riferiti ad episodi verificatisi presso la succursale di (OMISSIS), erano di per sè certamente sufficienti a sostenere il licenziamento.

Infine, a smentire, la rilevata illegittimità del giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata alla condotta addebitata, per aver la Corte territoriale disatteso i canoni valutativi desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte, appare sufficiente il riferimento al passo della motivazione dell’impugnata sentenza in cui la Corte territoriale correla la ritenuta idoneità della condotta addebitata a determinare il definitivo venir meno tra le parti del rapporto del vincolo fiduciario al sostanziarsi di quella condotta in una situazione per la quale il ricorrente in possesso di un inquadramento apicale si sia scientemente reso portatore di titoli alterati, passo tale da riflettere l’aver la Corte territoriale correttamente condotto la sua valutazione in relazione al concreto rapporto ed a tutte le circostanze del caso (cfr. Cass. 22 dicembre 2012, n. 22798, citata dallo stesso ricorrente).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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