Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4316 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. un., 23/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3358/2009 proposto da:

EQUITALIA POLIS S.P.A. ((OMISSIS)) (già GEST LINE S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio

dell’avvocato ERMETES AUGUSTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato IVANCICH GIANFRANCO, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA ((OMISSIS)), in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE

GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PERELLI CRISTINA, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., nella qualità di successore di SANPAOLO IMI

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso

lo studio degli avvocati ERMETES AUGUSTO, ERMETES PAOLO, che la

rappresentano e difendono unitamente all’avvocato GIANFRANCO

IVANCICH, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale

adesivo;

– controricorrente e ricorrente incidentale in adesione –

e contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER L’EMILIA ROMAGNA, B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 138/2008/A della CORTE CONTI – Sezione prima

giurisdizionale centrale d’appello, depositata il 13/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

uditi gli avvocati ERMETES, VALENSISE per delega PERELLI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di

quello incidentale adesivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Procuratore generale presso la Corte dei Conti ha convenuto in giudizio contabile la oggi Equitalia Polis spa, concessionaria per la riscossione dei pubblici tributi nella provincia di Bologna e la oggi Sanpaolo IMI spa, nonchè il funzionario addetto alla riscossione, B.M., per rispondere di danno patrimoniale ingiusto arrecato alla Camera di commercio di Bologna in conseguenza della condotta dolosa del funzionario stesso, consistita nella formazione di documentazione falsa, utilizzata al fine predetto.

Con sentenza del 29.7.2005, n. 1054, i convenuti sono stati condannati al risarcimento del danno in favore della Camera di commercio di Bologna, nella misura di 11.646,54 Euro, con rivalutazione monetaria, ed interessi, mentre il B. è stata pure condannato a titolo sussidiario e sino a concorrenza di un decimo del totale. In grado di appello, le proposte impugnazioni sono state respinte.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su di un solo motivo, intestato a difetto di giurisdizione sub specie di invasione, da parte del giudice contabile, della sfera di altro potere dello Stato, e difetto di giurisdizione per improponibilità della domanda giurisdizionale, in pendenza del procedimento, nominato e speciale, di natura amministrativa, volto alla verifica della regolarità delle domande e della relativa documentazione, per cui è causa, la Equitalia Polis spa. Hanno resistito con separati controricorsi Intesa Sanpaolo IMI spa, che ha altresì proposto ricorso incidentale adesivo alla tesi del ricorrente principale, il P.G. presso la Corte dei Conti e la Camera di commercio di Bologna, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Nell’imminenza della udienza, Equitalia Polis spa e Intesa Sanpaolo IMI spa, hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

A questa Corte, in relazione alle argomentazioni svolte in ricorso con cui si articolano le ragioni, peraltro connesse, per cui si lamenta difetto di giurisdizione, sub specie di invasione della sfera di altro potere dello Stato, in violazione del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 43 e ss., nonchè R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, artt. 62, 53 e 54, in relazione al D.P.R. n. 43 del 1988, art. 83 e ss., e al contempo difetto di giurisdizione per improponibilità della domanda giurisdizionale in pendenza del procedimento, nominato e speciale, di natura amministrativa, volto alla verifica della regolarità delle domande e della relativa documentazione per cui è causa, vengono posti i seguenti quesiti in diritto: “la Corte dei Conti è priva di giurisdizione sulle questioni inerenti asseriti danni derivanti dalla eventuale irregolarità della documentazione prodotta a supporto delle domande di rimborso e/o di discarico di quote non riscosse relative a ruoli consegnati per la riscossione al concessionario (D.P.R. n. 43 del 1988, art. 85, e, oggi, D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 ?” e ancora: “E’ altresì priva di giurisdizione per l’accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative dalle disposizioni regolanti il regime speciale per l’esercizio in concessione dell’attività di riscossione delle entrate come disciplinata dal D.Lgs. n. 112 del 1999, e, già prima di questo, dal D.P.R. n. 43 del 1988 ?”.

Va rilevato che l’azione di responsabilità amministrativa promossa davanti alla Corte dei Conti prima ed indipendentemente dallo svolgimento dell’iter amministrativo investe il giudice contabile del medesimo rapporto e dei medesimi fatti oggetto di possibile valutazione da parte dell’Amministrazione in sede di richiesta di rimborso o di domanda di discarico, come è dimostrato dalle circostanze che il danno lamentato si compone delle medesime voci che l’Amministrazione stessa recupera all’esito della procedura amministrativa e che i presupposti per una condanna de concessionario al risarcimento del danno sono gli stessi (violazione delle norme di legge o degli obblighi derivanti dalla concessione) che fondano un eventuale diniego di rimborso o di discarico, avverso cui il concessionario può ricorrere di fronte al giudice contabile.

L’affermata diversità dei presupposti dei due giudizi cade di fronte alla constatazione secondo cui se al concessionario non è più dato chiedere il rimborso o il discarico per quanto non riscosso, discende univoca la conclusione che la promozione diretta dell’azione di responsabilità ha investito la Corte dei conti della cognizione dei medesimi fatti di cui avrebbe potuto essere investita in sede contabile dal concessionario che non avesse viste soddisfatte le proprie richieste di rimborso o di sgravio, ed è, allo stesso modo, univocamente conseguente anche il rilievo che al concessionario stesso è stata preclusa la possibilità di avvalersi dei possibili rimedi in sede amministrativa (ove avesse deciso di domandare rimborso o sgravio e che fosse incorso in due provvedimenti negativi).

Occorre peraltro valutare se le argomentazioni sin qui svolte consentano di ravvisare un difetto temporaneo di giurisdizione della Corte dei Conti, ovvero se l’azione promossa dal P.M. contabile involga piuttosto una questione relativa ai limiti interni della giurisdizione, come questa Corte ritiene. Queste Sezioni unite hanno chiarito che il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile solo quando manchi nell’ordinamento una norma astrattamente idonea a tutelare l’interesse devoluto in giudizio (sent. n. 3318 del 1984) tanto da non potersi individuare alcun giudice titolare del potere di decidere (sent. nn. 10375 del 2007 e 7577 del 2006); tale situazione non ricorre nel caso in esame.

Neppure può dirsi, in difetto di norme che proclamino la pregiudizialità del procedimento amministrativo di accertamento di cui al D.P.R. n. 43 del 1988, ex artt. 74 e 85, rispetto al processo di responsabilità davanti alla Corte dei Conti, che le menzionate disposizioni si pongano in rapporto di specialità rispetto a quelle generali, tra cui si annovera quella di cui al R.D. n. 1214 del 1934, art. 54, (riproduttiva del R.D. n. 2240 del 1923, art. 85, la quale prevede che “nei casi di deficienza accertata dall’amministrazione o di danni arrecati all’erario per fatto o per omissione imputabili a colpe o negligenza dei contabili od agenti contemplati dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, la Corte può pronunciarsi…anche prima del giudizio sul conto”.

La regola dell’autonomia del giudizio di responsabilità rispetto al giudizio di conto non può concernere anche il caso in cui questo sia solo eventuale, in quanto subordinato all’iniziativa dell’interessato in esito alle determinazioni negative dell’amministrazione in ordine allo sgravio o al rimborso richiesto dal concessionario relativamente alle somme non riscosse.

Deve infatti ritenersi che gli scopi della giurisdizione di responsabilità, volta al perseguimento dell’interesse generale ad una tutela quanto più tempestiva possibile dell’erario, verrebbero disattesi se tale giurisdizione dovesse sospendersi in attesa degli esiti degli accertamenti, giudiziali o amministrativi, da compiersi in altra sede. Ed appare decisiva la considerazione che l’azione di responsabilità del procuratore presso la Corte dei Conti non è comunque condizionata dalle determinazioni dell’Amministrazione interessata, attesa la sua autonomia e la possibilità che sia proposta anche se l’Amministrazione abbia adottato provvedimenti in ipotesi favorevoli all’agente che si assuma aver cagionato un danno all’erario (non potendosi esemplificativamente escludere che al risultato favorevole al concessionario l’amministrazione possa essere pervenuta pure in presenza di irregolarità o atti illeciti che, se noti, avrebbero comportato un provvedimento negativo).

Una diversa conclusione potrebbe infatti fondarsi solo sul presupposto – estraneo alle norme che vengono in considerazione – che, nel rapporto di esattoria, l’Amministrazione abbia il potere di stabilire che il concessionario non è stato in colpa per non aver riscosso le somme iscritte nel ruolo e che tale determinazione non sia sindacabile dal giudice dell’azione pubblica.

La possibile anticipazione del giudizio della Corte dei Conti, ricollegabile all’azione di responsabilità autonomamente iniziata dal procuratore generale, non travalica dunque i limiti esterni della giurisdizione di detto giudice, attinenti all’essenza della funzione giurisdizionale (cfr, tra le molte, Cass. SS. UU. nn. 4956 del 2005 e 15438 del 2002), ma concerne piuttosto la modalità ed il tempo del suo esercizio.

La riconosciuta preclusione della possibilità del concessionario di avvalersi, in tal caso, dei rimedi in sede amministrativa non è del resto suscettibile di risolversi in un danno, giacchè la eventuale condanna, in sede di responsabilità amministrativa comporterebbe lo stesso effetto che conseguirebbe al diniego di sgravio o rimborso (con conseguente esenzione dall’eventualità di dover pagare due volte le stessa somma); mentre, come già rilevato, l’esito positivo della richiesta di sgravio o rimborso, comunque non precluderebbe la procuratore presso la Corte dei Conti l’esercizio dell’azione di responsabilità, che sarebbe inibito solo dal’esito favorevole al concessionario del suo ricorso alla Corte dei Conti.

In sintesi conclusiva deve affermarsi che: di fronte all’azione di responsabilità promossa innanzi alla Corte dei conti l’esattore è in grado di difendersi negli stessi termini in cui sarebbe in grado di opporsi al rifiuto dello sgravio innanzi alla stessa Corte; d’altro canto, ove avesse ottenuto lo sgravio in via amministrativa, tanto non potrebbe precludere l’azione di responsabilità perchè quel provvedimento non costituisce giudicato e dunque nel giudizio davanti alla Corte, che è giudizio sul rapporto ed in materia di diritti soggettivi, non può spiegare alcun effetto preclusivo; non v’è dunque ragione per postulare una pregiudizialità del procedimento amministrativo di sgravio rispetto all’azione di responsabilità.

Ne consegue che la Corte dei Conti non solo ha giurisdizione, ma che non sussisteva alcun ostacolo all’esercizio di essa.

Sulla base delle considerazioni suesposte, queste Sezioni unite sono pervenute alla decisione contenuta nella sentenza n. 10667 dell’11.5.2009, concernente fattispecie analoga se non coincidente con quella in esame, che questo Collegio ritiene debba essere condivisa, anche in ragione del fatto che le argomentazioni svolte nelle memorie difensive a confutazioni della stessa non appaiono idonee a scalfirne la valenza.

In ragione di tanto, ai quesitì proposti deve rispondersi nel senso che la Corte dei Conti ha giurisdizione sulle questioni inerenti ai danni derivati all’erario dalla mancata esazione dei ruoli consegnati per la riscossione al concessionario anche prima ed indipendentemente dallo svolgimento del procedimento amministrativo previsto per l’esame delle domande di rimborso e di discarico.

I ricorsi, sostanzialmente coincidenti, devono essere pertanto respinti; la obiettiva serietà della questione in esame e la circostanza che la citata sentenza di queste Sezioni unite sulla stessa sia intervenuta dopo la presentazione dei ricorsi stessi, costituiscono valide ragioni per compensare tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte rigetta sia il principale che l’incidentale e compensa interamente le spese.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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