Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4316 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 31779/2007 proposto da:

SOLUZIONI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 263, presso lo

studio del Dott. MATTIA MICHELANGELO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TADDEO Luigi, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 120/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 16.10.06, depositata il 31/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“In controversia relativa a revoca del credito d’imposta per investimenti in zona disagiata, la C.T.R. ha respinto l’appello del contribuente, ritenendo che il mancato invio del Modello CVS fosse causa di decadenza dal beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, anche se detto adempimento fosse sopravvenuto al conseguimento ed all’utilizzazione del credito d’imposta stesso. Il contribuente ricorre con tre motivi; l’Agenzia resiste con controricorso.

Il primo motivo – che denuncia violazione dell’art. 360, n. 5, chiedendo di verificare se una sentenza d’appello che si riporti alle motivazioni di quella di primo grado senza un’autonoma valutazione dei motivi di appello – è manifestamente privo di pregio dovendosi ribadire che la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida i motivi di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione per relationem resa in modo difforme da quello consentito bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame; ne consegue che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o, come nella specie, n. 5, anzichè dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in rel. all’art. 112 c.p.c., il ricorso si rivela inammissibile Cass. n. 26598/09; 25825/09; 12952/07; 1701/06;

v. anche 2043/10; 16581/09).

Il secondo ed il terzo motivo – che denunciano entrambi violazioni di legge connesse all’interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a, ed alla prospettata ricorrenza nella specie di una violazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, a seguito dell’introduzione del detto adempimento – sono manifestamente infondati in quanto la decisione impugnata ha fatto buon governo del principio espresso da questa S.C., secondo cui, in tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine – inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. n. 253 del 2002, art. 1, comma 1, lett. a) n. 2, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, primo comma, lett. e) – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, (cosiddetto modello CVS) comporta la decadenza dal beneficio, essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit., a pena di decadenza, e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica (Cass. n. 3578/09);

nè assume alcun rilievo la circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3 (c.d. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa (Cass. n. 19627/09; 16442/09).

Si propone la trattazione in Camera di consiglio con il rigetto del ricorso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 700,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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