Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4316 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 18/02/2021), n.4316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6700-2015 proposto da:

N.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR C/O

CASSAZIONE, presso lo studio dell’avvocato GRAZIELLA AUSIELLO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

EQUITALIA SUD SPA

– intimata –

avverso la sentenza n. 7077/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 14/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

N.P. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 14/7/2014, n. 7077/46/14, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo di Euro 69.213,50, a titolo di maggiore INVIM ed imposta di registro, in relazione a compravendita, a favore di T.G., acquirente, di un’area in Loc. (OMISSIS) con annesso fabbricato, per atto notaio P. del (OMISSIS), registrato il 10/10/1994 al n. 17818, cui aveva partecipato, insieme ad altri coeredi, nella qualità di venditore.

Il giudice di appello ha respinto l’appello del contribuente sul rilievo che l’impugnante non poteva giovarsi dell’estensione del giudicato favorevole ottenuto da altro condebitore in solido ( T.G., quanto alla imposta di registro) e neppure dell’effetto liberatorio del pagamento di altro coobbligato ( N.F., quanto all’INVIM), essendosi formato nei suoi confronti un giudicato sfavorevole, giusta sentenza della CTP di Napoli, non appellata, che aveva respinto il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento in rettifica del valore immobiliare dichiarato nell’atto di compravendita.

L’Agenzia delle entrate/non Se svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1292 e 1294 c.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per non aver la CTR considerato che il pagamento dell’INVIM da parte della coobbligata N.F., la quale aveva ottenuto un giudicato in forza del quale il valore imponibile del cespite immobiliare era stato ridotto (Euro 81.342,00), ha determinato l’estinzione del debito d’imposta nei confronti di tutti gli altri coobbligati venditori, non essendo ammissibile il versamento all’erario in misura diversa della medesima imposta, e che anche per l’imposta di registro deve valere quale base imponibile lo stesso valore dimidiato di cui al giudicato formatosi nei confronti di T.G., ex colono, che aveva ricevuto in corrispettivo della liquidazione anticipata del contratto di affittanza agraria la cessione senza corrispettivo di mq. 4750, con l’abitazione rurale ivi insistente.

Sulla scorta di quanto riportato in ricorso emerge che l’avviso di rettifica e liquidazione di maggiori imposte (INVIM e registro) emesso in relazione al trasferimento immobiliare a favore di T.G., per atto notaio P. del (OMISSIS), fu impugnato sia dai venditori (i coeredi N.), tra cui l’odierno ricorrente, sia dall’acquirente ( T.G.), e che i giudizi ebbero esiti differenti, atteso che l’adita CTP di Napoli respinse i ricorsi dei venditori con sentenza (n. 300 del 5/4/2001) che, non essendo stata appellata, divenne definitiva, mentre accolse in parte il ricorso proposto dall’acquirente T.G., decisione che fu oggetto di appello da parte del predetto contribuente, il quale ottenne sentenza (n. 246 del 19/1/2000) della CTR della Campania, che ha ridotto ad C 81.342,00 il valore accertato dall’Ufficio, anch’essa divenuta definitiva.

L’Ufficio, con avviso di liquidazione notificato il 30/6/2005, richiese allora ai coeredi N. il pagamento di Euro 18.777,00 per INVIM, e di Euro 31.618,00 per imposta di registro, e ciò sulla base del maggior valore immobiliare accertato, atteso che l’impugnazione dei contribuenti era stata definitivamente respinta dalla CTP di Napoli.

Siffatto avviso venne impugnato dalla coerede N.F., coobbligata, la quale oppose, tra l’altro, il giudicato favorevole (sentenza della CTR Campania n. 20/52/2000) ottenuto dall’acquirente, T.G., che aveva visto definitivamente ridotto in Euro 81.342,00 il valore immobiliare da prendersi a base imponibile per il calcolo delle imposte, e l’adita CTP (sent. n. 90 del 21/4/2006) accolse il ricorso della contribuente riducendo il predetto valore ad Euro 81.342,00 ai fini dell’INVIM e della imposta di registro.

L’Ufficio, con avviso di liquidazione, richiese alla predetta contribuente il pagamento di Euro 2005,00 per INVIM, e di Euro 12.598,00 per imposta di registro, e la N., in data 15/7/2009, provvide a versare l’importo dovuto a titolo di INVIM (non anche quello dovuto a titolo d’imposta di registro).

Con la cartella di pagamento (n. 071.2010 – 01254447) oggetto di causa, notificata il 16/11/2010 da Equitalia Polis s.p.a. all’odierno ricorrente, l’Ufficio richiese le imposte (INVIM e registro) calcolate sulla base imponibile originariamente accertato con l’avviso di rettifica e liquidazione, i cui giudizi di impugnazione ebbero i differenti esiti di cui si detto.

Deduce, in particolare, il ricorrente che la sentenza di appello risulta erronea perchè nega il diritto del contribuente ad opporre utilmente all’Ufficio l’effetto liberatorio del pagamento d’imposta eseguito da N.F., in data 15/7/2009, senza considerare che l’obbligazione tributaria si è estinta “a seguito del pagamento dell’imposta di registro e di quella INVIM poichè deve trovare applicazione il disposto di cui all’art. 1292 c.c.”, non potendosi porre in dubbio che “l’INVIM e l’Imposta di Registro rappresentano un’unica prestazione cui rimangono obbligati più debitori d’imposta.”

Deduce, ancora, che Equitalia Sud s.p.a., con atto notificato il 17/10/2013, ha sollecitato il pagamento dell’importo di Euro 18.285,08, di cui Euro 15.461,34 per imposta di registro (relativa alla vendita in favore di T.G.), liquidato sulla scorta della base imponibile di Euro 81.342,00, come da sentenza ottenuta dall’acquirente T.G., importo diverso da quello recato dall’impugnata cartella di pagamento (oggetto di causa) che però non è però non è stata oggetto di “sgravio”.

Osserva il Collegio che, nella fattispecie in disamina si sono formati differenti giudicati, avuto riguardo all’INVIM ed alla imposta di registro dovuti in relazione al trasferimento immobiliare operato dai N. a favore di T.G., per atto notaio P. del (OMISSIS).

L’adita CTP di Napoli, infatti, respinse i ricorsi proposti dai venditori, tra cui N.P., con sentenza divenuta definitiva, mentre la CTR della Campania accolse il ricorso proposto dall’acquirente T.G., con decisione anch’essa divenuta definitiva, ed apportò una significativa riduzione della base imponibile (Euro 81.342,00) rispetto al valore immobiliare originariamente accertato dall’Ufficio.

Analoga riduzione ottenne la coobbligata N.F., la quale oppose, con successo, all’Ufficio il favorevole giudicato ottenuto da T.G. che – come già visto – aveva visto definitivamente ridotto (Euro 81.342,00) il valore da prendere a base imponibile per il calcolo delle imposte per cui è causa.

Orbene, la sentenza impugnata, che ha ad oggetto l’impugnazione della successiva cartella di pagamento emessa nei confronti dell’odierno ricorrente, ha correttamente ritenuto dovuto il pagamento dell’INVIM e dell’imposta di registro da parte del coobbligato venditore, secondo la quantificazione fattane con l’avviso di rettifica e liquidazione (ivi compresi gli accessori), non operando a favore del contribuente gli effetti estensivi, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, del giudicato favorevole ottenuto dagli altri coobbligati in solido ( T.G. e N.F.).

Appare agevole, nel caso di specie, la constatazione negativa della concorrenza delle condizioni necessarie affinchè la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale sia opponibile al creditore da parte di altro condebitore, e cioè che: 1) la sentenza è passata in giudicato; 2) non si è già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi dei giudicato e il creditore; 3) trattandosi di giudizio pendente, la relativa eccezione è stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); 4) il giudicato non è fondato su ragioni personali del condebitore solidale (Cass. n. 18154/2019).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo (nella specie sostituito d’imposta), di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato (nella specie sostituto d’imposta), secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 c.c., non è preclusa per il solo fatto di non essere rimasto inerte e di avere autonomamente impugnato l’avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato.” (Cass. n. 19580/2014; n. 15787/2017).

Ne discende che, nonostante l’avvenuta rideterminazione, con pronuncia passata in cosa giudicata, del valore attribuito al compendio immobiliare oggetto di compravendita, costituente la base imponibile del calcolo delle imposte per cui è causa, va escluso che di tale giudicato possa avvantaggiarsi il ricorrente, in quanto non è rimasto inerte, ma ha promosso un giudizio conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti.

II contribuente è rimasto – definitivamente – soccombente nell’iniziativa giudiziaria intrapresa con l’impugnazione dell’iniziale avviso di rettifica e liquidazione, e la circostanza che atto impositivo è divenuto definitivo non consente più di contestare l’imponibile originariamente accertato dall’Ufficio, e neppure la correlata entità del debito tributario ormai cristallizzato nei confronti del predetto soggetto passivo d’imposta.

Vero è che nell’ambito della solidarietà tributaria, disciplinata da disposizioni che applicano i principi di cui all’art. 1306 c.c., in caso di separate impugnative, conclusesi con diverso esito, ad opera dei condebitori solidali, ciascuno di essi, singolarmente titolare della legittimazione ad agire nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sarà tenuto secondo il giudicato che lo riguarda (Cass. n. 5871/2001 proprio in tema di imposta di registro ed in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 52 e 57).

E’ appena il caso di osservare che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il pagamento della somma di Euro 2.005,00 eseguito – a titolo di INVIM – da N.F., sulla scorta della dimidiata base imponibile, non estingue – integralmente l’obbligazione tributaria a carico del coobbligato N.P., obbligazione rispetto alla quale rileva – ineluttabilmente – il maggior valore accertato dall’Ufficio e confermato dalla decisione, ormai definitiva, del giudice tributario a suo tempo adito dai venditori (v. sentenza n. 300/2001 della CTP di Napoli).

Analoghe considerazioni valgono per l’imposta di registro, disciplinata – per quanto qui interessa – dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, per evidenti ragioni di maggior garanzia dell’erario, mentre il riferito pagamento dell’imposta da parte dell’acquirente del compendio immobiliare, ad opera del coobbligato T.G. (a pag. 3 del ricorso si dice che nel luglio 2009 “era in corso di pagamento l’imposta di registro da parte di T.G.”, obbligato in misura corrispondente al minor valore immobiliare accertato giudizialmente), le deduzioni difensive del ricorrente, riguardo alla applicabilità del disposto dell’art. 1292 c.c., risultano prive di specificità in quanto formulate in maniera astratta, poichè nulla è dato sapere circa il dedotto evento estintivo.

Il ricorrente riferisce anche di un provvedimento di sgravio della cartella di pagamento, ma di tale documento la impugnata sentenza della CTR campana non fa menzione, e neppure, ai fini dell’autosufficienza della censura, risulta indicata la sede processuale – nel giudizio di merito – della relativa deduzione, onde escluderne la novità, stante, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.

Nulla per le spese del presente giudizio non avendo l’Agenzia intimata ed Equitalia SUD svolto attività difensiva.

La Corte, rigetta il ricorso.

PQM

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

 

 

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