Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4315 del 22/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4315 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

SENTENZA
sul ricorso 5875-2013 proposto da:
UR COSTRUZIONI SRL 02289870962, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ATERNO, 9, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO ACCATTATIS, rappresentata e difesa dall’avvocato
GUIDO RAFFAELE CORTI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

GLORINI MARIA STELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA SILVIO PELLICO 2 INT A/7, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE CRIMI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SEBASTIANO SCANDURA in virtù di procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/02/2018

nonchè contro
FALLIMENTO COLOMBO COSTRUZIONI SRL, EDILMAC SNC,
GLORINI LEANDRO, GLORINI MARIO, GLORINI PIERANGELA;

intimati

avverso la sentenza n. 3297/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Maria Stella Glorini, con citazione notificata in data 1 giugno
2004, conveniva dinanzi al Tribunale di Monza la U.R.
Costruzioni S.r.l., deducendo di essere proprietaria di un
appezzamento di terreno della superficie di circa mq. 800, in
Cortezzana riportato in NCT alla partita 962, foglio 6, mapp.
468, confinante con il mappale 469 di proprietà della società
convenuta.
Assumeva che la recinzione posta a delimitazione di tale
mappale, sul quale risultavano anche edificate delle
costruzioni, non rispettava il confine effettivo, essendosi
verificato uno sconfinamento in danno della proprietà attorea.
Inoltre, la volumetria edifica bile del fondo della Glorini era
stata pressochè integralmente utilizzata per consentire la
realizzazione delle costruzioni della convenuta, come
confermato dal tenore delle concessioni edilizie, nelle quali si
faceva richiamo anche alla volumetria spettante al mappale
468.
Ric. 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -2-

MILANO, depositata il 18/10/2012;

Concludeva, quindi, affinché fosse accertato l’esatto confine tra
i fondi con l’adeguamento della posizione della recinzione al
confine reale, e con la condanna al risarcimento dei danni
scaturenti dall’illegittima sottrazione della volumetria.

domanda e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in
garanzia la Colombo Costruzioni S.r.I., dalla quale aveva
acquistato il bene nel 2005.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Colombo
Costruzioni che, oltre ad eccepire il proprio difetto di
legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda, rilevava
che non aveva in alcun modo realizzato delle costruzioni
avvalendosi della volumetria del fondo attoreo, sul bene poi
alienato alla convenuta.
Chiedeva a sua volta di essere autorizzata alla chiamata in
garanzia dell’Edilmac, sua precedente dante causa.
Si costituiva la Edilmac S.n.c. che sosteneva che l’attrice
stessa aveva preso parte agli accordi finalizzati ad assicurare
l’edificazione dei beni oggetto di causa, sicchè non poteva
avanzare alcuna pretesa risarcitoria, né poteva contestare
l’individuazione del confine attuale, avendo essa stessa preso
parte alla materiale collocazione della recinzione.
Concludeva per il rigetto della domanda e per l’autorizzazione
alla chiamata in garanzia degli altri originari proprietari del
suolo, Glorini Leandro, Glorini Mario, Glorini Pierangela e
Giovannina Sala.

Ric. 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -3-

Si costituiva la convenuta che contestava la fondatezza della

Disposta anche questa chiamata in causa i terzi chiamati si
costituivano, ad eccezione della sola Sala, contestando la
fondatezza della domanda spiegata nei loro confronti.
All’esito dell’istruttoria il Tribunale adito con la sentenza n.

tra il fondo della Glorini e quello della convenuta, sulla scorta
della CTU esperita, disponendo la rettifica catastale dei confini
a cura e spese dell’attrice. Inoltre condannava l’attrice al
rimborso delle spese in favore della Edilmac e dei terzi
chiamati da quest’ultima, e la U.R. Costruzioni al rimborso
delle spese in favore dell’attrice e della Colombo Costruzioni.
La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 3297 del 18
ottobre 2012 rigettava integralmente l’appello principale della
U.R. Costruzioni, e gli appelli incidentali della Edilmac e della
Colombo Costruzioni, condannando l’appellante principale e la
Edilmac a rifondere, nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3,
le spese del giudizio di appello in favore dell’attrice, nonché di
Glorini Leandro, Gloria e Pierangelo, e la sola appellante
principale al rimborso delle spese di appello in favore della
Colombo Costruzioni, nelle more fallita.
Nell’esaminare il primo motivo dell’appello principale, con il
quale si contestava la qualificazione della domanda, quale
regolamento di confini, rilevava la sentenza di appello che in
realtà era corretta la valutazione del Tribunale, ben potendosi
far ricorso all’azione di cui all’art. 950 c.c. non solo in caso di
incertezza oggettiva, quando cioè manca qualsivoglia segno di
delimitazione del confine, ma anche per l’ipotesi, qui
ricorrente, di incertezza soggettiva, laddove si contesti la

Ric. 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -4-

1878 del 5 giugno 2007, individuava l’esatta linea di confine

delimitazione esistente, ed anche ove ciò implichi una
condanna al rilascio di una porzione del fondo indebitamente
occupata da una delle parti.
Del pari infondati erano ritenuti il secondo ed il terzo motivo di

grado di far riferimento alla delimitazione dei fondi quale
emergente dal frazionamento dell’originario mappale n. 69, dal
quale con l’atto di divisione del 3/11/1995 erano stati ricavati
ed assegnati ai condividenti i vari mappali oggetto di causa
Trattasi di un documento fondamentale ed avente carattere
integrativo della volontà negoziale, destinato quindi a
prevalere sulle contrarie indicazioni catastali, la cui funzione è
meramente suppletiva rispetto a quanto emerge dai titoli.
In tal senso alcun rilievo poteva attribuirsi alle successive
mappe catastali fatte predisporre dai vari successivi acquirenti,
né poteva darsi rilievo alla sottoscrizione anche da parte
dell’attrice dell’atto di vendita tra la Colombo Costruzioni e la
U.R. Costruzioni, atteso che la partecipazione della Glorini a
tale atto era funzionale alla sola rinuncia ad una servitù di
passaggio, non avendo invece partecipato nella diversa qualità
di alienante.
Quanto invece alla diversa dichiarazione resa dall’appellata al
Comune di Cortezzana, con la quale in occasione del
posizionamento della recinzione, affermava di rinunciare ad
ogni contenzioso che poteva insorgere con terzi, la Corte
d’Appello rilevava che si trattava di dichiarazione la cui portata
effettuale era concernente il solo lato della recinzione su via
King, posto che il Comune aveva preteso la rinuncia stessa
Ric. 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -5-

appello, essendo corretta la decisione del giudice di primo

esclusivamente in ragione della necessità di assicurare il
perfetto allineamento del confine su tale lato, come confortato
anche dalla documentazione prodotta dall’appellata.
In relazione al quarto motivo di appello, la sentenza rilevava

ad ottenere il ristoro per la pretesa volumetria sottrattale, ma
ciò malgrado il Tribunale si era comunque pronunciato nel
merito, rigettando la domanda, alla luce di una specifica
pattuizione intervenuta tra le parti.
Tuttavia, trattandosi di una pronuncia sfavorevole alla Glorini,
la quale non aveva inteso censurarla con un motivo di
gravame, andava escluso che dell’adozione della stessa
potesse dolersi la società appellante, la quale aveva in tal
modo tratto vantaggio.
Quanto al quinto motivo di appello, con il quale si contestava il
mancato accoglimento della domanda di garanzia avanzata nei
confronti della società fallita, la sentenza di secondo grado
rilevava che in caso di decisione sfavorevole all’acquirente
sull’azione di regolamento di confini non si realizzano i
presupposti per raccoglimento della domanda di evizione da
parte del soggetto pregiudicato, in quanto non sussiste un
contrasto tra il titolo di proprietà dell’acquirente e quello del
terzo, ma un problema di estensione della proprietà di tipo
quantitativo, che impone quindi, per la tutela dei diritti della
parte, il ricorso ad una diversa azione.
Anche il sesto motivo era disatteso osservandosi che non
poteva accedersi alla tesi dell’appellante secondo cui l’azione di
regolamento di confini non poteva estendersi anche al confine

Ric. 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -6-

che effettivamente l’attrice aveva rinunciato alla domanda volta

con il mappale 472, deducendosi in motivazione che in realtà il
tenore della domanda attorea permetteva di ritenere riferita la
domanda di regolamento dei confini all’intera proprietà,
essendo il richiamo al confine tra il mappale 469 e quello 468

in misura massima lo sconfinamento in danno della proprietà
Glorini.
Miglior sorte non era riservata nemmeno al settimo motivo di
appello, con il quale la convenuta deduceva che nelle more del
giudizio aveva alienato gli immobili realizzati sul mappale 469,
sicchè, in assenza di trascrizione della domanda attorea,
doveva rilevarsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
I giudici di appello, oltre a rimarcare la tardività dell’eccezione
de qua, in quanto proposta per la prima volta in sede di
appello, osservavano altresì che era priva di fondamento, in
quanto, ferma restando la correttezza dell’evocazione in
giudizio della convenuta, in quanto proprietaria alla data della
notifica della citazione, e la sua permanente legittimazione ai
sensi dell’art. 111 c.p.c., l’omessa trascrizione della domanda
giudiziale avrebbe potuto avere rilevanza solo nei rapporti tra
l’attrice ed i terzi acquirenti, questione che però esulava
dall’oggetto del giudizio.
Infine, anche l’ottavo motivo in tema di spese era disatteso, in
quanto sussisteva la soccombenza della convenuta rispetto alla
domanda di regolamento dei confini, ma Ti in ogni caso si
giustificava una parziale compensazione, sia alla luce del
rigetto della domanda concernente il ristoro del danno da
perdita della volumetria, sia in considerazione del fatto che la

Ric. 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -7-

compiuto al solo fine di specificare la parte ove si concentrava

recinzione era stata apposta con il consenso della stessa
Glorini.
La sentenza passava poi ad esaminare l’appello incidentale
della Edilmac, rigettandolo, alla luce di quanto già osservato in

corretta qualificazione della domanda proposta e quanto alla
rilevanza della condotta dell’attrice ed alla dichiarazione di
rinuncia ad eventuali contenziosi con terzi.
In ordine poi all’appello incidentale della Colombo Costruzioni,
che verteva unicamente sulle spese di lite, i giudici di appello
evidenziavano che a seguito del fallimento della società, la
curatela non lo aveva riproposto restando contumace.
Quanto alle spese del giudizio di appello, attesa la
soccombenza dell’appellante principale e dell’Edilmac, poneva
le spese a carico delle due società, nella misura
rispettivamente di 2/3 e di 1/3 nei confronti dell’attrice e di
Glorini Mario, Leandro e Pierangelo, ponendo a carico della
sola U.R. Costruzioni le spese in favore della curatela
fallimentare della Colombo Costruzioni, ma limitatamente alla
prima fase in cui la società, ancora in bonis, si era costituita.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la U.R.
Costruzioni S.r.l. sulla base di cinque motivi.
Glorini Maria Stella ha resistito con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa
fase.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1367, 1470 e 950

Rico 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -8-

occasione della disamina dell’appello principale, quanto alla

c.c.,

nonché

l’omessa,

insufficiente

e

contradditoria

motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio, nella parte in
cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la corretta
individuazione dei confini tra i fondi dovesse avvenire

all’atto divisione del 3/11/1995.
Si sostiene, infatti, che, ferma restando la qualificazione della
domanda in termini di regolamento di confini, in tal modo si è
data rilevanza alle mappe catastali che secondo quanto dettato
dallo stesso art. 950 c.c., rivestono una funzione probatoria
meramente sussidiaria.
Inoltre era stata inopinatamente trascurata la portata delle
successive planimetrie catastali allegate all’atto del 25 giugno
2003, con il quale la ricorrente aveva acquistato dalla Colombo
Costruzioni i fondi oggetto di causa, trattandosi di atti
sottoscritti anche dall’attrice, omissione questa che risultava in
palese violazione delle norme in tema di interpretazione dei
contratti.
Infine, del pari doveva reputarsi erronea l’interpretazione
offerta dai giudici di merito della rinuncia della Glorini
manifestata in occasione della presentazione dell’atto del 7
maggio 1996, indirizzato al Comune, dovendosi ritenere che la
rinuncia fosse estesa a tutte le contestazioni con i terzi per
l’intero tracciato della recinzione, e non solo per il tratto posto
su via King.
Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.
Va in primo luogo evidenziato che la sentenza impugnata
risulta depositata in data 18 ottobre 2012, e quindi in epoca

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precipuamente sulla scorta dell’atto di frazionamento allegato

successiva all’entrata in vigore della legge n. 134 del 2012,
risultando quindi applicabile alla fattispecie la novellata
previsione di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., il che rende
inammissibile la denunzia del vizio motivazionale della

norma in esame.
Né appare possibile convertire la denuncia de qua in una
censura riconducibile alla nuova lettera della legge, posto che,
quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla attrice sia
in occasione dell’acquisto da parte della ricorrente che nella
missiva indirizzata al Comune, di cui sopra, non è dato
ravvisare la segnalazione di un’omessa disamina di fatti
decisivi, quanto una non condivisa valutazione del loro
apprezzamento, avendo per entrambe i giudici di merito
fornito spiegazione circa l’impossibilità di poter trarre
argomenti a favore della tesi di parte ricorrente.
Sempre in via preliminare va poi osservato che il motivo
difetta evidentemente di specificità ai sensi dell’art. 366 co. 1
n. 6 c.p.c., in quanto pur contestandosi l’erroneo
apprezzamento ed interpretazione di vari atti negoziali e
dichiarazioni rese dalla parte, si omette di riportarne il
contenuto, impedendo in tal modo alla Corte di poter rilevare
la decisività della censura formulata.
In merito alla denunzia di violazione dell’art. 950 c.c., in realtà
i giudici di merito, lungi dall’attribuire portata probatoria
risolutiva alle risultanze catastali, che viceversa nella volontà
del legislatore hanno valenza meramente sussidiaria, hanno
rilevato che valenza probatoria privilegiata assumeva il tipo di

Ric. 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -10-

sentenza, con riferimento all’abrogata formulazione della

frazionamento allegato all’atto divisionale del 3/11/1995, che
ha coinvolto gli originari proprietari dei vari mappali per cui è
causa, atto al quale le parti della divisione avevano fatto
espresso richiamo, provvedendo anche alla sottoscrizione del

In tal modo il frazionamento ha acquisito una valenza di
carattere negoziale, costituendo parte integrante, mediante un
meccanismo di relatio formale perfetta, della divisione, e
quindi costituendo l’elemento fondamentar`je per apprezzare
sulla base del titolo l’esatta estensione dei fondi scaturenti
dalla divisione.
La soluzione alla quale è pervenuta la Corte distrettuale risulta
peraltro pienamente conforme alla giurisprudenza di questa
Corte che ha appunto chiarito che (cfr. Cass. n. 27170/2014)
in tema di azione ex art. 950 cod. civ., al fine della
determinazione del confine tra due fondi limitrofi e
dell’individuazione della loro esatta consistenza, assume
rilevanza preminente il tipo di frazionamento catastale
contenente gli estremi della lottizzazione, qualora le parti ad
esso abbiano fatto espresso riferimento nei rispettivi atti di
acquisto ( conf. Cass. n. 15304/2006).
Partendo da tale corretta premessa in diritto, ha poi tratto la
altrettanto condivisibile conseguenza che l’estensione dei
fondi, quale evincibile dal frazionamento allegato al titolo di
comune origine, non poteva essere in alcun modo modificata
da eventuali successive modifiche delle piante catastali
unilateralmente predisposte dagli aventi causa, disponendo
coerentemente con l’accoglimento della domanda, la rettifica

Ric. 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -11-

documento grafico.

delle attuali risultanze catastali in quanto in contrasto con
l’effettiva titolarità dei fondi.
Quanto,

invece

alla

diversa

censura

in

ordine

all’interpretazione offerta dai giudici di merito circa l’intervento

acquirente dei beni oggetto di causa, ed alla dichiarazione
dalla medesima attrice resa in occasione della richiesta
avanzata al Comune in data 7 maggio 1996, in disparte la già
segnalata carenza di specificità del motivo nella parte in cui
omette di riportare puntualmente il tenore di tali dichiarazioni,
va ricordato che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico
accertamento in fatto riservato al giudice di merito,
incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di
violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui
all’art. 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata
(ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter
logico seguito per giungere alla decisione). Sicché, per far
valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo
fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione
(mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente
violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in
qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne
sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità
del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle
norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in
realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26
ottobre 2007, n. 22536). D’altra parte, per sottrarsi al
sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al

Ric. 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -12-

della Glorini all’atto con il quale la ricorrente si è resa

contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la
migliore in astratto, nna una delle possibili e plausibili
interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604;
Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può

ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di
merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di
una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso
esaminati; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono
possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte
che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice
di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata
privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009).
Nel caso di specie, la denunzia di violazione delle norme che
presiedono all’interpretazione del contratto appare del tutto
generica e non si confronta con le logiche ed argomentate
considerazioni della Corte d’Appello che, quanto all’atto di
acquisto della società, ha evidenziato come la partecipazione
della Glorini avesse il limitato scopo di esprimere la rinuncia ad
una preesistente servitù di passaggio dalla medesima vantata
(quindi senza impingere sulla effettiva consistenza dei diritti
trasferiti, così come individuati nell’anteriore atto di divisione),
e, quanto alla dichiarazione resa al Comune, con la rinuncia ad
eventuali contenziosi con terzi, come la dichiarazione stessa
dovesse essere intesa corre limitata alle sole contestazioni
relative al tratto di recinzione su via King, come appunto
attestato anche dai documenti predisposti coevamente a tale
dichiarazione, dai quali si evinceva appunto la volontà di

Ric. 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -13-

trovare ingresso in sede di legittimità la critica della

risolvere il contrasto con il Comune, che però investiva solo
questo tratto della recinzione.
2. Il secondo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa

applicazione di norme di diritto in ordine alla mancata

carenza di legittimazione passiva della U.R. Costruzioni,
nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Nel rinviare a quanto sopra esposto in ordine all’inammissibilità
della denunzia del vizio motivazionale, la critica della ricorrente
si incentra sul rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione
passiva nonostante nel corso del giudizio avesse trasferito a
terzi la proprietà degli immobili realizzati sul fondo oggetto di
causa, attesa la mancata trascrizione della domanda giudiziale.
Ed, invero, anche tale motivo deve essere disatteso.
Ancorchè non possa reputarsi del tutto condivisibile la
declaratoria di inammissibilità della deduzione de qua, alla luce
di quanto precisato di recente dalle Sezioni Unite di questa
Corte con la sentenza n. 2951/2016, secondo cui la
contestazione della titolarità passiva del rapporto, quale deve
correttamente qualificarsi la deduzione in esame, è suscettibile
di esame e di rilievo anche d’ufficio, ed anche in grado di
appello, non può non condividersi la valutazione di
infondatezza nel merito in ogni caso compiuta dai giudici di
appello.
Ed, invero, anche a voler ritenere prevista ai fini di opponibilità
ai terzi acquirenti la trascrizione della domanda di cui all’art.
950 c.c. (per la tesi favorevole alla riconduzione di tale
domanda alla previsione di cui al n. 1 dell’art. 2653 c.c., cfr.

Ric. 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -14-

trascrizione della domanda attorea ed alla conseguente

Cass. n. 1029/1960), l’avvenuta alienazione del diritto
controverso non determina il venir meno della legittimazione a
partecipare al giudizio della società alienante, alla luce di
quanto chiaramente disposto dall’art. 111 co.

1 c.p.c.., che

dell’alienante.
L’eventuale omissione della trascrizione della domanda
giudiziale potrà al più riverberare i suoi effetti, ex art. 111 co.
4 c.p.c. nei confronti degli aventi causa, ma trattasi appunto,
in mancanza di costituzione in giudizio di questi ultimi, di
questione che esula dall’attuale materia del contendere.
3. Il terzo motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 112
c.p.c. nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione nella parte in cui il giudice di merito, travalicando
il reale contenuto della domanda attorea, ha determinato il
confine anche in relazione al mappale mi. 472, in assenza di
una richiesta della parte attrice.
Anche tale motivo va disatteso.
Ed, infatti va premessa la necessità, in sede di legittimità, di
tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una
domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal
caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di
merito alla domanda stessa, atteso che nel secondo caso si
viene a contestare l’interpretazione del contenuto o
dell’ampiezza della domanda, attività che integrano un
accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di
merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo
della correttezza della motivazione della decisione impugnata

Ric. 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -15-

prevede la prosecuzione del giudizio nei confronti

sul punto (cfr. ex multis Cass. n. 20373/2008; Cass. n.
5876/2011).
Ne consegue che l’interpretazione della domanda spetta al
giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente

compresa nel “thema decidendum” – tale statuizione, ancorché
in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per
ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto
una motivazione sul punto, dimostrando come una certa
questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il
difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di
avere accertato l’erroneità di quella medesima motivazione. In
tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come
“error in procedendo”, ma attiene al momento logico relativo
all’accertamento in concreto della volontà della parte, e non a
quello inerente a principi processuali, sicché detto errore può
concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto
processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità
unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione (crr. Cass.
n. 2630/2014).
Nella fattispecie, la Corte d’Appello con motivazione connotata
da intrinseca coerenza, ha evidenziato come la domanda
proposta mirava all’accertamento dell’esatta estensione
dell’intera proprietà attorea (e quindi anche della zona posta a
confine con il mappale 472, essendo la specificazione dei
mappali nn. 468 e 469 funzionale al solo scopo di evidenziare
che era nella zona a delimitazione degli stessi che si era
verificata la massima estensione dello sconfinamento).

Ric. 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -16-

ritenuto che una certa domanda era stata avanzata – ed era

Il motivo non può quindi trovare accoglimento.
4. Il quarto motivo di ricorso con il quale si denunzia l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in merito al rigetto della

della propria dante causa, è inammissibile, in ragione del
richiamo alla ormai abrogata previsione dell’art. 360 co. 1 n. 5
c.p.c., dovendosi in ogni caso evidenziare che la soluzione alla
quale sono pervenuti i giudici di merito, che hanno escluso che
fosse possibile invocare la garanzia per evizione, nel caso in
cui

il

pregiudizio

lamentato

dall’acquirente

scaturisca

dall’accoglimento della domanda di regolamento di confini,
trova il conforto della costante giurisprudenza di legittimità
(cfr. in tal senso Cass. n. 8754/2005; Cass. n. 12947/1999;
Cass. n. 2622/1978).
5. Il quinto motivo denuncia poi la violazione dell’art. 112
c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
di un fatto controverso per il giudizio in punto di liquidazione
delle spese legali alla luce del principio di soccombenza di cui
all’art. 91 c.p.c.
In primo luogo ci si duole della condanna al pagamento delle
spese del giudizio di appello in favore della curatela
fallimentare della Colombo Costruzioni, omettendo di
considerare il comportamento processuale della società, che
aveva tardato a comunicare in giudizio il suo intervenuto
fallimento. Ancora si evidenzia che non poteva avvenire la
condanna al rimborso delle spese sempre in favore della

Ric. 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -17-

domanda di garanzia spiegata dalla ricorrente nei confronti

curatela, che essendo rimasta contumace dopo la riassunzione
non aveva svolto alcuna domanda.
Ed, invero, richiamato il pacifico principio per il quale la
liquidazione delle spese di lite deve avvenire d’ufficio ed anche

riservata unicamente la possibilità di rinunciarvi (cfr. da ultimo
Cass. n. 2719/2015), la sentenza impugnata ha fatto una
piana applicazione del principio di soccombenza, ponendo a
carico dell’appellante principale le spese sostenute dagli altri
appellati, e tra questi, sebbene limitatamente alle sole spese
sostenute fino al momento dell’interruzione, anche dalla
società poi fallita.
Analoghe considerazioni valgono anche quanto alla condanna
in favore degli altri appellati Glorini Leandro, Mario e
Pierangelo, laddove invece la diversa misura del riparto del
carico delle spese tra gli appellanti principale ed incidentale
soccombenti, nella misura di due terzi ed un terzo, appare
frutto della discrezionale e non sindacabile valutazione in
ordine alla incidenza delle rispettive condotte processuali
sull’esito complessivo del giudizio.
Infine, quanto alla censura che investe la decisione di rigetto
del motivo sulle spese proposto dalla ricorrente in grado di
appello, con il quale ci si doleva della mancata considerazione
della condotta dell’attrice ai fini dell’onere di sopportazione
delle spese di lite, va osservato che la sentenza gravata ha
ritenuto di condividere l’apprezzamento discrezionale del
Tribunale in ordine all’incidenza della condotta dell’attrice ai
fini, però, solo di una parziale compensazione, trattandosi

Ric. 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -18-

in assenza di una specifica richiesta della parte, alla quale è

appunto di una valutazione assolutamente discrezionale del
giudice di merito, che è insuscettibile di censura in sede di
legittimità (attesa anche l’inammissibilità della denunzia del
vizio motivazionale compiuta da parte ricorrente con il

c.p.c.).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo.
Nulla a disporre quanto agli intimati che non hanno svolto
attività difensiva in questa sede.
6. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso
delle spese del giudizio di legittimità in favore della
controricorrente che liquida in complessivi C 4.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 °h sui
compensi, ed accessori come per legge;

Ric. 2013 n. 05875 sez. 52 – ud. 28-11-2017 -19-

richiamo all’abrogata formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del
contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione
civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2017.

Il GtIoniSigli re estensore Il Presidente

rr\ ,

i/Zu

aria Giudizisrde

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

22 FEB,

Attc

dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

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