Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4315 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26369/2007 proposto da:

B.E., titolare della ditta “Pizzeria – Trattoria da Ezio”,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio

dell’avvocato ROMITI MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA, depositata il 23/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il contribuente ricorre avverso la sentenza emessa dal C.T.R. del Veneto che aveva dichiarato inammissibile l’appello in quanto l’atto depositato rappresentava copia fotostatica del ricorso originale e pertanto a parere della Commissione non idoneo ad introdurre regolarmente il giudizio d’Appello. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Nella specie, il contribuente aveva notificato il ricorso mediante consegna all’ufficio finanziario di una copia fotostatica, depositando l’originale dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria adita.

Il motivo del ricorso si rivela manifestamene fondato in quanto la decisione impugnata non è in armonia con il consolidato orientamento di questa Corte che, ai fini dell’applicazione della sanzione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 53, ritiene che l’omessa sottoscrizione dell’atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, la quale non ricorre allorchè la copia dell’atto, notificata all’ufficio finanziario, sia una fotocopia dell’originale regolarmente sottoscritto e depositato nella segreteria della commissione tributaria, ben potendo, in tal caso, l’amministrazione finanziaria riscontrare l’esistenza della firma della parte o del suo difensore tramite consultazione di detto originale, cui la fotocopia notificatale implicitamente rinvia (Cass. n. 21170 del 2005, 4307 del 2005, 11728 del 2005).

Si propone la trattazione in camera di consiglio e l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri mezzi”. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, preliminarmente, va rilevato che il ricorso è ammissibile, perchè, diversamente da quanto sostenuto in controricorso, i quesiti di diritto sono stati formulati specificamente, sia pure se riportati alla fine del ricorso (pag. 20); che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbita ogni altra censura, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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