Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4314 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4314 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 26835-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis-,

– ricorrente contro
REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POLI 29, presso l’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA
REGIONE, rappresentata e difesa dall’avv. GRAZIELLA
MANDATO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente contro

C/ 69
f

Data pubblicazione: 24/02/2014

FOGLIA LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MAURO
LO PRESTI, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

AZIENDA SANITARIA DI SALERNO;

– intimata avverso la sentenza n. 215/2012 della CORTE DI APPELLO di
SALERNO del 27/9/06, depositata il 05/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Salerno, Luigi
Foglia chiedeva, nei confronti del Ministero della Salute ed in
contraddittorio anche con la Regione Campania e l’ASL di Salerno, il
riconoscimento del proprio diritto a percepire l’indennizzo ai sensi
della legge n. 210/1992 in quanto affetto da epatite post-trasfusionale.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la Regione Campania
e l’ASL di Salerno, ciascuno per il periodo si propria competenza, al
pagamento in favore del ricorrente del richiesto indennizzo. La Corte
di appello di Salerno, decidendo sul gravame proposto dalla Regione
Campania, riteneva sussistente la legittimazione passiva del solo
Ministero della Salute e condannava quest’ultimo al pagamento
dell’importo preteso.
Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale il
Ministero della Salute propone ricorso affidato ad un motivo.
Resistono con controricorso Luigi Foglia e la Regione Campania.
Ric. 2012 n. 26835 sez. ML – ud. 16-01-2014
-2-

nonchè contro

E’ rimasta solo intimata la ASL di Salerno.
Con l’unico articolato motivo di ricorso la sentenza impugnata è
censurata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione
passiva del Ministero anche rispetto alla domanda di condanna alla
corresponsione dell’indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992. Rileva

questa Corte a Sezioni unite n. 12538 del 2011 che avrebbe solo
circoscritto la legittimazione del Ministero al profilo inerente
l’accertamento del diritto non anche a quello inerente alla condanna ed
evidenzia che le stesse SS.UU. danno espressamente atto che gli oneri
economici degli indennizzi ex lege n. 210/1992 sono stati trasferiti alle
Regioni.
Il ricorso si palesa manifestamente infondato proprio alla stregua
del principio enunciato, in materia, dalle Sezioni unite di questa Corte
che, con la sentenza n. 12538 del 2011, resa in una fattispecie in cui il
Ministero della Salute era stato già destinatario di pronuncia di
condanna nei gradi di merito, hanno osservato, in sintesi, che il
legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una
prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della
disciplina (sostanziale) di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia
è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che
sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio;
questa coincidenza, quando si tratta della pubblica amministrazione in
senso lato che si articola in una pluralità di enti pubblici e di centri di
imputazione soggettiva, non è indefettibile nel senso che il legislatore
potrebbe dettare una regola specifica di individuazione della
legittimazione passiva distinguendo ad esempio il soggetto che
riconosce il beneficio e quello che in concreto lo eroga; nella fattispecie
in esame il problema della legittimazione passiva sorge – e si pone in
Ric. 2012 n. 26835 sez. ML – ud. 16-01-2014
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il ricorrente che tale legittimazione non può ricavarsi dalla sentenza di

chiave problematica – proprio in ragione del decentramento della
gestione del beneficio, che però è stato avviato in un contesto di
riparto di competenze tra Stato e Regione che, all’epoca, vedeva la
disciplina dell’indennizzo in esame, quale forma di assistenza sociale,
rientrare nella competenza della legge statale, ed è proseguito nel

ampliato le competenze del legislatore regionale; qualche anno dopo
l’introduzione della prestazione assistenziale per cui è causa le funzioni
ed i compiti in materia di indennizzo dei danni permanenti alla salute
in caso di danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati, sono stati trasferiti alle Regioni e
quindi ci si è chiesto se permanesse la legittimazione passiva del
Ministero della sanità (poi della salute) o invece dovesse piuttosto
affermarsi quella della Regione (e talvolta quella delle aziende sanitarie
locali in caso di leggi regionali di ulteriore trasferimento delle funzioni
amministrative a queste ultime); l’art. 3 di entrambi i D.P.C.M. (8
gennaio 2002 e 24 luglio 2003) si è limitato a regolare la ripartizione tra
Stato e regioni solo degli “oneri” derivanti dal contenzioso, rimaneva
invece vigente – pur nel mutato quadro costituzionale delle
competenze legislative Stato-Regioni – il d.lgs. n. 112 del 1998, art. 123
che prevedeva che sono conservate allo Stato le funzioni in materia di
ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; altresì
rimaneva vigente la legge n. 210 del 1992 che, all’art. 5, prevedeva il
ricorso al Ministero della sanità avverso la valutazione della
commissione medico-ospedaliera di cui all’art. 4, entro trenta giorni
dalla notifica o dalla piena conoscenza della valutazione stessa;
successivamente la Conferenza permanente, con accordo del 23
Ric. 2012 n. 26835 sez. ML – ud. 16-01-2014
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mutato contesto della riforma dell’art. 117 Cost., che ha notevolmente

settembre 2004, modificativo del precedente accordo del 1 agosto
2002, Stato-Regioni adottava le “linee guida per la gestione uniforme
delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210″
che, tra l’altro, prevedevano modalità di proposizione del ricorso al
Ministero della salute, per il tramite della regione o dell’A.S.L., avverso

cui maggiormente si estrinseca la leale collaborazione, a livello
normativo, tra Stato e Regioni, si prendeva atto, in sostanza, che nulla
era mutato in tema di potere del Ministro della salute di decidere i
ricorsi amministrativi in materia; dal complesso quadro normativo
emerge che: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nei cit.
D.P.C.M. riguardano solo l’onere dello stesso, ma da esse non si ricava
anche un regola processuale sulla legittimazione passiva, né potrebbe
ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un
mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative
tra Stato e Regione, che ora assegna alle regioni la competenza
residuale in materia di assistenza sociale; b) la legge n. 210 del 1992,
art. 5, continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a
decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della
commissione medico-ospedaliera; c) questa competenza è stata fatta
salva dal d.lgs. n. 112 del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato
contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di
indennizzo (ad opera dei cit. D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio
2003) e di attribuzione alle regioni della competenza legislativa
residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost.,
comma 4, riformato); di tale permanente vigenza c’è indiretta
conferma nel menzionato accordo Stato-Regioni; può allora
concludersi affermando che, come il Ministro della salute decide in
sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la
Ric. 2012 n. 26835 sez. ML – ud. 16-01-2014
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il giudizio della commissione medico ospedaliera; quindi nella sede in

prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti
che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica
l’indennizzo.
Si aggiunga che l’identificazione di un unico soggetto titolare
dell’obbligazione nella sua interezza risulta conforme al disegno di

coerente con la tutela costituzionale dell’art. 38 Cost. (così Cass. n.
24889/2006; id. n. 10431/2007).
Per quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso, con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili e che ricorra con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo.
3 – In conclusione il ricorso va rigettato.
4 – La regolamentazione delle spese processuali tra le parti
costituite segue la soccombenza. Nulla per le spese della ASL rimasta
solo intimata.

P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il Ministero della Salute al
pagamento, in favore di Luigi Foglia e della Regione Campania, delle
spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per
esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per
ciascuna di dette parti, con attribuzione, quanto al Foglia, all’avv.
Mauro Lo presti anticipatario
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2014.

semplificazione perseguito dalla normativa di cui al d.lgs. n. 112 e

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