Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4314 del 22/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4314 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 17360-2013 proposto da:
PROVINCIA

REGIONALE

DI

MESSINA,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio
dell’avvocato ALBERTO MARCHETTI, rappresentato e difeso
dagli avvocati ALDO TIGANO, ANTONINO FAVAZZO, DARIO
LAT ELLA;
– ricorrente contro

ASP MESSINA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato FLAVIO
NICOLOSI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO
BRIGUGLIO;

Data pubblicazione: 22/02/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 756/2012 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 13/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/11/2017 dal Consigliere ANTONINO
SCALISI;

Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito

l’Avvocato

TIGANO

Aldo,

difensore

della

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

RG. 17360 del 2013 Provincia Regionale di Messina – – AUSL n.
5 Messina
Fatti di causa
L’A.U.S.L. n. 5 di Messina con atto di citazione del 10 settembre
1997 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Messina la
Provincia Regionale di Messina deducendo: a) che con atto di

l’Amministrazione Provinciale di Messina aveva acquistato dagli
eredi di Mandalari

tutti ed interi gli immobili siti in Messina

villaggio Ritiro c.da S. Maria Del Gesù

che costituivano lo

stabilimento denominato Manicomio interprovinciale Lorenzo
Mandalari con annessa casa di salute per malattie nervose e
mentali• b) che successivamente in attuazione dell’art. 66 della
legge n. 833 del 1978 tali beni immobili erano stati trasferiti
dalla Provincia Regionale di Messina al Comune di Messina con
vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali; c) che a
seguito di detta disposizione normativa / la Regione siciliana aveva
emanato la Legge regionale n. 87 del 1980 e l’Amministrazione
provinciale con delibera n. 1842 del 1981, aveva approvato
l’inventario dei beni mobili ed immobili costituenti tutta l’area
dell’ex ospedale Mandalari, trasferendone la proprietà al Comune
con vincolo di destinazione all’USL, ma che dopo molti anni
adducendo un errore materiale nell’individuazione delle aree
destinate ad uso sanitario, con delibera n. 87 del 1990 / aveva
revocato la precedente statuizione consentendo l’introduzione
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compravendita in Notar Chiofalo del 18 giugno 1930

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5 Messina
nella suddetta area di pertinenza nella struttura ospedaliera
dell’impresa Lupò allo scopo di intraprendere la costruzione di un
edificio scolastico polivalente ad indirizzo commerciale; d) che i a
seguito della legge n. 502 del 1992 / i predetti beni mobili e

Messina; e) Sulla scorta dell’art. 5 del Dlgs n. 502 del 1992, il
Presidente della Regione siciliana, prima con Decreto
Presidenziale del 16 maggio 1996, e poi con Decreto
Presidenziale del 10 marzo 2000 (provvedimenti ammnistrativi
rimasti inoppugnati), preso atto dei beni immobili inventariati
con deliberazione del 19 settembre 1997 e 16 febbraio 1999, ha
approvato la ricognizione del patrimonio trasferito ex lege
all’Azienda Sanitaria Locale, dei beni patrimoniali aventi specifica
destinazione sanitaria, tra i quali figurava tutta l’area in
contestazione. L’AUSL lamentava ancora che l’area ove ricadeva
l’Ospedale di cui si dice aveva subito una profonda
trasformazione a seguito della copertura del Torrente S. Michele
Badiazza e della conseguente apertura del viale Giostra posto
che detti interventi avevano condotto alla divisione in due del
complesso ospedaliero.
Pertanto, la AUSL n. 5 di Messina chiedeva che venisse accertata
la propria esclusiva proprietà dell’area e ( per l’effetto( venisse
condannata la Provincia Regionale di Messina a restituire i beni
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immobili avrebbero dovuto costituire patrimonio dell’AUSL n. 5 di

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5 Messina
illegittimamente occupati nonché al risarcimento del danno
(anche in ragione dell’avvenuta demolizione di manufatti sanitari
preesistenti pertinenziali all’ospedale psichiatrico) l precisando che
ove dette aree fossero state irreversibilmente trasformate a fini

fosse condannata al risarcimento del danno causato dalla perdita
dei beni con interessi e rivalutazione.
Si costituiva la Provincia Regionale di Messina, eccependo,
preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell’AGO, contrastando
la pretesa attorea ed, in aprticolare, rilevando che la delibera
provinciale n. 87 del 1990 sarebbe stata adottata nel rispetto
della circolare dell’Assessorato Regionale della Sanità n. 491 del
1989 secondo cui nell’individuare i beni da trasferire ai Comuni
con vincolo di destinazione Usl ex art. 66 della legge n. 833 del
1978 avrebbero dovuto trasferirsi solo i beni totalmente
destinati ai servizi igienico sanitari e che quindi i beni solo
parzialmente utilizzati dai servizi sanitari sarebbero rimasti in
possesso degli enti locali, con esclusivo potere di fruizione
nonché di destinazione d’uso da parte degli stessi.
Espletata la fase istruttoria, il Tribunale di Messina, con sentenza
n. 1583 del 2005, accoglieva la domanda dell’AUSL, riconosceva
in capo all’AUSL n. 5 di Messina la proprietà delle aree indicate
nel NCT foglio n. 108 particelle 19,20,22,24,25,27,29,30,31 ed al
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pubblici, ma per questa sola parte, si chiedeva che la Provincia

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5 Messina
NCEU particele 21, sub 2, sub 3, 23,26 e 28 catastale, come via
Palermo, ed ordinava alla Provincia Regionale di Messina, la
restituzione della aree anzidette

ad esclusione di quelle

interessate dall’attività edificatoria eseguita dall’Ente convenuto.

favore dell’AUSL n. 5 di Messina dell’importo complessivo di C.
5.916.557,00 per le causale di cui in motivazione, oltre
rivalutazione secondo gli indici Istat dal marzo 2003 ed interessi
al tasso del 5% calcolati sull’importo anzidetto, devalutato alla
data del gennaio 1990 e poi via via rivalutato sino alla data
odierna secondo gli indici Istat. Condannava la Provincia
Regionale di Messina alla refusione delle spese processuali.
Avverso questa sentenza, interponeva appello la Provincia
Regionale di Messina. L’appellante eccepiva: a) anche in questa
fase, il difetto di giurisdizione dei giudice ordinario rispetto al
giudice amministrativo, posto che la controversia derivava
dall’applicazione della delibera n. 87 del 1990 della Provincia
Regionale di Messina; b) il difetto di contraddittorio, atteso che il
giudizio avrebbe dovuto svolgersi anche nei confronti del
Comune di Messina che aveva acquistato a suo tempo gli
immobili dalla Provincia e li aveva successivamente affidata
all’AUSL con vincolo di destinazione; c) nel merito lamentava
che, erroneamente, era stato riconosciuto il presupposto che le
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Condannava la Provincia Regionale di Messina al pagamento in

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aree avessero finalità di servizi igienico sanitario in forza dell’art.
66 della legge n. 833 del 1978. Né l’AUSL aveva dimostrato che
il bene fosse stato utilizzato con destinazione igienico sanitaria,
versando esso in stato di abbandono prima dell’intervento edilizio

al risarcimento del danno attesa la legittimità dei provvedimenti
adottati dall’appellante e, comunque, errata era stata la
quantificazione; e) gravata era anche la statuizione sulle spese
che anche secondo la decisione assunta sarebbero dovuto essere
compensate.
Si costituiva l’AUSL contestando, puntualmente, le deduzioni
dell’appellante. In particolare, l’AUSL premetteva che oltre al
dato legislativo, neppure, la Circolare regionale poneva
limitazioni al trasferimento dei beni ai Comuni con vincolo di
destinazione in favore dell’USL, riguardando tutti i beni senza
eccezione, provenienti dagli enti di cui al punto/ b) dell’art. 66
della legge n. 833 del 1978 a prescindere dalla loro utilizzazione
o meno, per finalità sanitarie. Era, poi, seguito l’art. 5 del
Decreto legislativo n. 502 del 1992 che aveva fissato il
trasferimento al patrimonio delle UUSSLL e a questa norma era
stata data attuazione con decreti del Presidente della Regione.
La Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 756 del 2012
rigettava l’appello principale ed in parziale accoglimento
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della Provincia; d) veniva impugnata la statuizione di condanna

RG. 17360 del 2013 Provincia Regionale di Messina – – AUSL n.
5 Messina
dell’appello incidentale condannava la Provincia Regionale di
Messina al pagamento dell’ulteriore somma di C. 45.000,00 a
titolo di risarcimento del danno per la persistente occupazione
delle aree oggetto dell’ordine di rilascio, per il periodo corso dalla

interessi legali decorrenti dalla data della presente al soddisfo.
Condannava la Provincia regionale di Messina al pagamento dei
tre quarti delle spese del secondo grado del giudizio
compensando la restante parte. La Corte di Appello di Messina,
rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione ritenendo che
oggetto della controversia era il diritto di proprietà di un bene
immobile secondo disposizione di legge. Rigettava l’eccezione di
lesione di contraddittorio perché la presenza del Comune in
giudizio non sarebbe stata giustificata, dato che nei suoi
confronti non era stata svolta alcuna domanda. Nel merito
accoglieva la domanda dell’AUSL confermando la sentenza del
Tribunale di Messina, ritenendo che tutti gli immobili costituenti il
manicomio Mandalari erano stati destinati totalmente a servizi
igienico/sanitari per il funzionamento dell’adiacente ospedale.
Pertanto, tutti gli immobili oggetto della controversia dovevano
essere destinati all’AUSL. Accoglieva la domanda di risarcimento
del danno specificando che il risarcimento andava commisurato
al valore venale delle aree sottratte, mentre il risarcimento
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data della sentenza gravata sino alla data della presente oltre

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connesso alla demolizione dei fabbricati era stato comprovato e
quantificato dalla CTU. Sulla richiesta di sospensione dell’efficacia
esecutiva della sentenza la Corte dichiarava il non luogo a
provvedere, stante le dichiarate trattative fra le parti che

stessa parte appellata allegava all’udienza del 7 aprile 2011 ma
insieme a due successivi atti di diffida ad adempiere datati 29
dicembre 20008 e del 25 settembre 2010. Nel presente giudizio,
specifica, altresì, la Corte distrettuale, la transazione, di cui si
dice, non determinava la cessazione della materia del contendere
perché non era stata eseguita e la stessa conteneva la clausola
n.8 che attribuiva ai contraenti la facoltà di richiedere la
“annullabilità” del patto (rectius la risoluzione) in caso di
inadempienza.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla Provincia
Regionale di Messina con ricorso affidato a cinque motivi. L’AUSL
ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica
le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1.= La Provincia Regionale di Messina lamenta:
A) Con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1965, secondo comma, cod. civ. e dell’art.
1976 cod. civ. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
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portavano all’atto di transazione del 30 ottobre 2007 che la

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Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la
qualificazione giuridica della transazione intervenuta tra le parti.
La Provincia Regionale di Messina si duole del fatto che la Corte
distrettuale non abbia riconosciuto il carattere innovativo della

si dice avrebbe carattere innovativo perché le parti hanno: a)
estinto il diritto di proprietà delle aree in capo all’Azienda
Sanitaria Locale, riconosciuto dalla sentenza del Tribunale; b)
stabilito il diritto di proprietà di tale area in capo alla Provincia
con l’obbligo del loro trasferimento in capo all’Azienda sanitaria;
c) estinta l’obbligazione di restituzione delle aree a carico della
Provincia; d) modificati il titolo e la misura della somma dovuta
dalla Provincia all’Azienda sanitaria. Se la Corte distrettuale
avesse correttamente riconosciuto il carattere novativo della
transazione avrebbe dovuto applicare l’art. 1976 cod. civ. in
forza del quale “la risoluzione della transazione per
inadempimento non poteva essere richiesta se il rapporto
preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla
risoluzione sia stato espressamente stipulato”.
B) Con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 1453, 1455 e 1456 cod. civ. in relazione all’art. 360 n.
3 cod. proc. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa la qualificazione giuridica della transazione
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transazione. Piuttosto, secondo la ricorrente la transazione di cui

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intervenuta tra le parti. Secondo la ricorrente, la Corte
distrettuale, non solo avrebbe, erroneamente, ritenuto che l’ASP
avesse ritualmente sollevato un’eccezione di inadempimento
contrattuale nei confronti della Provincia Regionale di Messina,

all’art. 8 della transazione dove si prevedeva “(…) tutte le
pattuizioni e le clausole di cui alla presente scrittura debbono
ritenersi essenziali e tutte transattivamente determinate, le parti
si danno atto che il mancato adempimento anche di una sola di
esse comporterà l’annullabilità della presente transazione (…)”.
Apparirebbe evidente, sempre secondo la ricorrente, che questa
clausola non contiene affatto alcuna previsione di decadenza
automatica dell’accordo transattivo nel senso previsto dall’art.
1456 cod. civ., ma, semplicemente, ciò che in essa è espresso
sarebbe l’annullabilità della transazione per il caso di
inadempimento quindi l’esecrabilità, in tal caso, della ordinaria
azione di annullamento contrattuale in presenza dei presupposti
richiesti dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ.
C) Con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 112 e 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod.
proc. civ. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe
errato nell’ammettere la deduzione dell’inadempimento della
transazione proposta per la prima volta in appello e per giunta
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ma non avrebbe correttamente considerato la clausola di cui

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solo all’udienza di precisazione delle conclusioni. Piuttosto, alla
sua proposizione ostava la norma di cui all’art. 345 cod. proc.
civ. nella sua nuova formulazione e tenendo conto che
l’eccezione di inadempimento non era rilevabile d’ufficio. E,

di cui si dice potesse essere proposta nella fase di appello lo
stesso sarebbe stata inammissibile perché proposta soltanto
all’udienza di precisazione delle conclusioni e non invece
all’udienza precedente nella quale l’Asp ha depositato l’atto di
transazione.
D) Con il quarto motivo (erroneamente indicato come quinto) la
questione di incostituzionalità dell’art. 39 e dell’art. 40 della
legge regionale siciliana n. 87 del 1980 in relazione al DPR n.
833 del 1978 ed all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Secondo la
ricorrente, ammesso pure che la Corte di appello di Messina
abbia ragione sulla natura della transazione e anche sulla sua
inoperatività nel merito della controversia avrebbe palesemente
violato le norme citate in quanto, applicando correttamente le
stesse, doveva escludere categoricamente che tutte le aree
pervenute alla Provincia dai sogg. Madalari ed, in particolare,
quelle sulla quale sono stati costruiti i due edifici scolastici, da
quelle soggette al trasferimento. A tal fine si rinvia al motivo di

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comunque, specifica la ricorrente, ammesso pure che l’eccezione

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appello relativo su questo punto della controversia, motivo del
resto esclusivamente di diritto.
E) Con il quinto motivo (erroneamente indicato come sesto)
questione di incostituzionalità dell’art. 39 e dell’art. 40 della

114, 41 e 42, 117 e 70 e seguenti Costituzione. Secondo la
ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto sollevare d’ufficio
in via incidentale l’eccezione di incostituzionalità degli artt. 39 e
40 della legge regionale n. 87 del 1980 per palese contrasto con
gli articoli della costituzione citati in rubrica perché la Regione
siciliana avrebbe adottato una legge provvedimento disponendo
il trasferimento del diritto di proprietà da un soggetto
determinato ad un altro determinato violando i diritti civili dei
testatori originari che hanno lasciato i beni in eredità con la
finalità specifica della loro destinazione. In altri termini la
Regione siciliana avrebbe disposto il trasferimento, ex abrupto,
beni di proprietà pubblica ricevuti dalla Provincia Regionale per
successione testamentaria con vincolo di destinazione a fini
pubblici provinciali senza alcun indennizzo o ristoro per l’Ente
provinciale che così è stato di fatto ex lege espropriato dei suoi
beni senza alcun corrispettivo e senza alcuna possibilità di difesa
dei propri diritti ed usurpato altresì la volontà testamentaria del

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legge regionale n. 87 del 1980 in relazione agli artt. 3, 24, 5 e

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testatore che ha lasciato i beni medesimi alla Provincia con una
specifica finalità.
2.= a) Il primo motivo del ricorso è infondato.
Va qui osservato, come, per altro, correttamente, evidenziato

all’efficacia dell’atto sul rapporto preesistente, tra una
transazione semplice ed una transazione novativa. Con la
specificazione che si ha transazione semplice nelle ipotesi in cui
le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto
preesistente, il quale, per quanto non ha formato oggetto di
considerazione, permane immutato (Cass. n. 3769 del
13/06/1980). Si ha, invece, transazione novativa nell’ipotesi in
cui le parti conseguono invece l’estinzione integrale del
precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto
scaturisce dall’accordo transattivo (Cass n. 4008 del 2006). Così
come va osservato che la distinzione appena indicata comporta,
tra l’altro, un’immediata conseguenza pratica-giuridica e, cioè,
che, ai sensi dell’art. 1976 cod. civ., può essere domandata la
risoluzione per inadempimento della transazione, soltanto, se la
medesima non è novativa, a meno che le parti non abbiano
espressamente previsto la praticabilità di tale rimedio.
Ora, nel caso in esame, la violazione di legge denunciata dalla
ricorrente sussisterebbe solo nell’ipotesi in cui il contratto di
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dalla ricorrente, che è possibile distinguere, con riferimento

RG. 17360 del 2013 Provincia Regionale di Messina – – AUSL n.
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transazione oggetto del giudizio avesse natura novativa. Epperò,
la Corte distrettuale, pur accogliendo la distinzione che qui si è
indicata, ha ritenuto che il contratto di transazione di cui si dice
non avesse natura novativa. Pertanto, nel caso in esame, de

legge denunciata.
al) A sua volta, l’interpretazione e/o la qualificazione del
contratto (nel nostro caso del contratto di transazione) è attività
riservata al giudice del merito e non è sindacabile nel giudizio di
cassazione se non per errata applicazione dei canoni
interpretativi e/o per incoerenza o per illogicità della motivazione
addotta. Ora, nel caso in esame, la ricorrente non denuncia la
violazione di norme che prevedono canoni interpretativi né indica
profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione addotta,
ma sostiene, semplicemente, che la clausola di cui all’art. 8 del
contratto di transazione abbia un significato diverso da quello
indicato dalla Corte distrettuale (secondo la quale la transazione non assume connotazione novativa
limitandosi essa a regolamentare il rapporto già insorto in linea
con la precedente configurazione, ciascuna parte rinunciando a
talune delle rispettive pretese e così aggiungendo un punto di
accordo). In buona sostanza, la parte ricorrente si limita – in
concreto – ad opporre, all’interpretazione del contratto inter
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plano, la Corte distrettuale non ha commesso la violazione di

RG. 17360 del 2013 Provincia Regionale di Messina – – AUSL n.
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partes data dai giudici del merito la propria soggettiva lettura di
quello stesso contratto ed è evidente -quindi – che il motivo,
anche sotto questo profilo, non può trovare accoglimento. E’
principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che per

merito al contratto (e/o alle sue clausole) non deve essere l’unica
interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle
possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola
contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è
consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi
disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che
sia stata privilegiata l’altra (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604).
a. 3) Va, comunque, tenuto presente che la Corte distrettuale
non solo ha escluso che l’art. 8 del contratto di transazione
consentisse di identificare una transazione novativa ma ha
ulteriormente chiarito che le parti con quella stessa clausola
avevano previsto che in caso di inadempimento si potesse,
comunque, agire per la sua risoluzione. “(….). In ogni caso (pag.
10 della sentenza) esiste quell’apposita clausola all’art. 8,
richiamata dall’appellata, che attribuiva ai contraenti la facoltà di
richiedere la “annullabilità” del patto (rectius la risoluzione) in
caso di inadempienza e che neppure integra una condizione che
andasse appositamente sottoscritta ai sensi dell’art. 1341 cod.
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sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del

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civ.(….)”. Sicché anche sotto questo profilo non avrebbe potuto,
nel caso in esame, trovare applicazione la normativa di cui
all’art. 1976 cod. civ., come viene sostenuto dalla ricorrente.
b) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso e,

diversa valutazione dei dati processuali ed, in particolare, una
nuova e diversa interpretazione della clausola di cui all’art. 8 non
proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in
esame, la valutazione e/o interpretazione compiuta dalla Corte
distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici. Anche in questo
caso va ribadito che l’interpretazione compiuta dal Giudice del
merito può essere denunciata in cassazione solo per violazione di
uno dei canoni legali previsti dagli artt. 1362 e ss. oppure per
contraddittorietà o illogicità della motivazione addotta. Ma, nel
caso in esame, la ricorrente si limita, ancora una volta, a
sostenere che la clausola di cui all’art. 8 del contratto di
transazione abbia altro e diverso significato rispetto a quello
determinato dalla Corte distrettuale. Vero è che le parti con
quella clausola “(…) si danno atto che il mancato adempimento
anche ad una sola delle clausole pattuite comporterà
l’annullabilità

(…)”

della

transazione

e

che

il

termine

“annullabilità” e altro da quello di risoluzione. Tuttavia, la
ricorrente non tiene presente che l’espressione “annullabilità” di
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essenzialmente, perché si risolve nella richiesta di una nuova e

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cui si dice, non può essere considerata in astratto ma
nell’insieme delle espressioni di cui si compone la stessa
clausola, e, comunque, tenendo conto della comune intenzione
delle parti. Per altro, ove si dovesse tener conto della sola

contraddittoria e, per certi aspetti, illogica, perché nel sistema
normativo italiano la annullabilità non è correlata ad un
inadempimento, quale che questo sia, ma ad un vizio
normalmente della volontà contrattuale, artt. 1427 e ss. cod. civ.
Appare, dunque, ragionevole, ritenere che quell’espressione, nel
contesto in cui è stata usata, non avesse un significato tecnico e,
ai sensi della normativa di cui all’art. 1363 e ss. cod. civ.,
ritenere corretta l’interpretazione compiuta dalla Corte
distrettuale, seppure indicata in modo assolutamente sintetica,
secondo cui nell’ambito di quella clausola e rispetto al contratto,
l’espressione annullabilità andava tradotta (e/o assimilata alla)
nell’espressione “risoluzione”.
b.1) Va da sé che, nel caso in esame, la risoluzione del contratto
di transazione dedotta in giudizio dall’AUSL di Messina si era
verificata non solo per l’inadempimento da parte della Provincia
Regionale di Messina, ma per un inadempimento formalizzato da
diverse diffide ad adempiere in una delle quali si legge (diffida
del 2 settembre 2010, come è possibile apprendere per quanto
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letteralità dell’espressione “annullabilità” quella clausola sarebbe

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riportato dalla parte controricorrente – pag. 21 del controricorso)
“(…) l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina (…) avverte che
decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni sopra
concesso, l’atto transattivo del 30 ottobre 2007 dovrà intendersi

civ. e conseguentemente alla prossima udienza del 7 aprile 2011
davanti alla Corte di Appello di Messina stante l’inadempimento
di codesta Provincia Regionale di Messina alle obbligazioni poste
a suo carico verrà chiesta dal legale della Scrivente Azienda
Sanitaria Provinciale la remissione della causa n. 1046/2007 RG.
in decisione per l’ottenimento di una pronuncia sul merito della
controversia (….)”.
c) Infondato è anche il terzo motivo del ricorso. In verità la
ricorrente, con il motivo in esame, propone una questione che è
stata esaminata e correttamente risolta dalla Corte distrettuale.
Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale (pag. 10
della sentenza) “(….) a questo proposito sarebbe da rilevare
come solo nella conclusionale del 25 ottobre 2012 parte
appellata espliciti ampiamente l’eccezione, pur richiamando
l’iniziativa che essa aveva assunto alla suddetta udienza del 7
aprile 2011. Invero a questa udienza non resta verbalizzata una
esplicita eccezione di inadempimento al contrario di quanto però
avveniva all’udienza di precisazione delle conclusioni.
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risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 cod.

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Purtuttavia, mai potrà porsi in dubbio che sia stata formulata e
sollevata un’eccezione di inadempimento della transazione anche
perché priva di alcun senso sarebbe stata, in epoca in cui già
scaduti erano i termini di adempimento, la produzione del

chiesto la disapplicazione e, soprattutto, perché quell’allegazione
avveniva congiuntamente alla allegazione di altri due documenti
che intendevano dare atto dell’inadempienza (…)”. Appare del
tutto evidente, dunque, che la Corte distrettuale non ha ritenuto
tardiva l’eccezione di inadempimento contrattuale perché ha
ritenuto che la stessa fosse stata avanzata all’udienza del 7
aprile 2011 e tale affermazione non risulta censurata, o,
comunque, adeguatamente censurata. Anzi è la stessa ricorrente
ad ammettere che sarebbe stata tempestiva l’eccezione nel caso
in cui la stessa fosse stata avanzata all’udienza in cui è stato
depositato l’atto di transazione. Secondo la ricorrente, infatti,
l’eccezione di risoluzione “(….) doveva essere, comunque,
dichiarata inammissibile in quanto proposta soltanto all’udienza
di precisazione delle conclusioni e non invece al momento in cui
poteva essere per la prima volta formulata dalla parte che ne
aveva interesse ,

e cioè all’udienza precedente (a quella di

precisazione delle conclusioni) nella quale l’ASP ha depositato
l’atto di transazione con le diffide rivolte alla Provincia
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relativo atto proprio ad opera della parte che poi ne avrebbe

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5 Messina
nnanifestative del suo presunto inadempimento contrattuale
(–)”.
c.1. = Inconducente, a sua volta., è l’osservazione dell’attuale
ricorrente secondo cui l’eccezione di inadempimento di cui si dice

appello stante il divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ., perché il
contratto di transazione è stato stipulato nelle more tra il primo e
il secondo grado del giudizio e, dunque, l’eccezione era connessa
ad un evento sopraggiunto. Senza dire che, comunque,
l’eccezione di inadempimento de qua non integrava gli estremi di
un’eccezione in senso stretto posto che non introduceva in
giudizio una questione nuova né una questione relativa al merito
della controversia. Trattavisi, invece, di eccezione difensiva posto
che rilevava che sul giudizio non poteva incidere un contratto di
transazione realmente stipulato ma non adempiuto.
d) Inammissibile è il quarto motivo del ricorso perché generico.
La ricorrente nel ritenere che la Corte distrettuale avrebbe errato
nel non aver escluso dalle aree soggette a trasferimento almeno
le aree sulle quali erano stati costruiti i due edifici scolastici,
rimanda per una corretta comprensione del motivo, al motivo di
appello relativo sul punto della controversia, senza indicare i
termini esatti delle statuizioni impugnate, ma, soprattutto, senza
riportare le censure a suo tempo formulate in fase di appello.
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sarebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché dedotta in

RG. 17360 del 2013 Provincia Regionale di Messina – – AUSL n.
5 Messina
Come è stato già detto da questa Corte in altre occasioni, in base
al principio di autosufficienza, è inammissibile il ricorso per
cassazione che non consenta l’immediata e pronta individuazione
delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la

della fondatezza di tali ragioni ex actis, senza la necessità di far
rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad
elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass.
1999/ 9734 2003/ 10330; 2004/ 12577; 2004/ 16459).
e) Non può essere accolta l’eccezione di incostituzionalità della
normativa richiamata e/o della legge regionale n. 87 del 1980,
formulata con il quinto motivo del ricorso, perché difetta del
requisito della “non manifesta infondatezza”, essenzialmente
perché la normativa richiamata da un verso tutela una finalità
pubblica quella sanitaria e per altro non viola valori o principi
costituzionali prevalenti posto che non incontra il limite della
proprietà privata vertendosi in ipotesi di beni pubblici aventi
finalità pubbliche. Non solo, ma nel caso in esame non vi è stato
alcun trasferimento di beni immobili da una persona giuridica
estranea all’ordinamento regionale ad un’altra che di essa faceva
parte ma la normativa in esame ha disposto l’imputazione
formale di beni immobili pubblici con vincolo di destinazione, al
soggetto individuato dal vincolo della destinazione del bene. In
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cassazione della sentenza di merito, ne’ permetta la valutazione

RG. 17360 del 2013 Provincia Regionale di Messina – – AUSL n.
5 Messina
buona sostanza, la normativa di cui si dice preso atto del vincolo
di destinazione di alcuni beni (il cui vincolo non consentiva al
soggetto a cui formalmente apparteneva il bene di distrarre il
bene dallo scopo cui era destinato), ha disposto, per coerenza e

imputato al soggetto pubblico, nel frattempo costituitosi in
ragione della legge nazionale n. 833 del 1980, che persegue
quelle finalità individuabili dal vincolo di destinazione. In questi
termini, la normativa in esame avendo coniugato l’imputazione
formale del bene e il vincolo di destinazione del bene stesso,
nello stesso soggetto che istituzionalmente persegue la finalità
manifesta nel vincolo di destinazione, non sembra che abbia
violato specifici principi costituzionali e/o, comunque, quei
principi costituzionali richiamati dalla ricorrente, non foss’altro
perché ha sollevato l’ente cui formalmente il bene apparteneva
da ogni aggravio economico di gestione e ha determinato una
piena responsabilità di gestione del soggetto tenuto a perseguire,
istituzionalmente, quella finalità cui il bene era destinato.
In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del
eomLA2,,,
principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. a rimborsare
a parte controricorrente le spese del presente giudizio di
cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà
atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del
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razionalità amministrativa, che il bene di cui si dice fosse

RG. 17360 del 2013 Provincia Regionale di Messina – – AUSL n.
5 Messina
2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente (Provincia
Regionale di Messina) a rimborsare a parte controricorrente le
spese del presente giudizio di cassazione che liquida in C.
15.200,00 di cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali pari
al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto che,
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile di questa Corte di Cas azione il 22 novembre 2017.

PQM

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