Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4314 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25121/2007 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE

OROLOGI 20, presso lo studio dell’avvocato FUSCO GIANLUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCELLA Michele, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 101/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di PALERMO del 24.11.06, depositata il 15/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il contribuente propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla CTR Sicilia, la quale, respinto l’appello del contribuente, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, con il quale l’Ufficio ha accertato una maggiore imposta ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 1998. L’agenzia resiste con controricorso.

Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. In via preliminare va precisato che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, gli avvisi di rettifica e di accertamento sono nulli, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, quando non recano la sottoscrizione del capo dell’ufficio emittente o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In particolare, quando la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, in quanto, fermi i casi di sostituzione e reggenza di cui al D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, comma 1, lett. a) e b), è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere, visto che il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (Cass. 14626/2000;

14195/2000). Tuttavia, deve ritenersi validamente apposta la sottoscrizione che proviene non già da un qualsiasi funzionario, bensì da quello preposto al reparto competente, dal momento che, la delega da parte del titolare dell’Ufficio impositore può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’ufficio con competenze specifiche (in tal senso: Cass. n. 94869/99 e 2432/01 citate dalla controricorrente in un caso analogo relativo alla sottoscrizione di un atto di appello). Nel caso in esame, il funzionario che ha firmato l’atto risulta investito di un settore a competenza specifica: l’emanazione degli accertamenti.

Il secondo motivo di ricorso, con cui si propone la questione della legittimità della motivazione per relationem, è privo di pregio. La motivazione degli atti di accertamento per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, essendo semplicemente un rinvio con cui l’ufficio, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 10205/2003). In effetti, in caso d’impugnazione, il giudice di merito deve accertare se il verbale sia stato posto nella sfera di conoscenza del contribuente e nel caso in esame è pacifica la notifica del verbale di constatazione al contribuente.

Quanto al terzo motivo di ricorso, il relativo quesito è formulato in modo incoferente rispetto all’illustrazione del motivo di impugnazione, dato che si conclude con un quesito di diritto generico, privo di una sintesi logico giuridica della questione, tale da poter circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto; ed è pertanto inammissibile (Cass. 20360/08)”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 3.600,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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