Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4314 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, (ud. 21/05/2019, dep. 20/02/2020), n.4314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. BERRINO Umberto – Presidente di sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16431-2018 proposto da:

NOVAMUSA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo

studio dell’avvocato SUSANNA CORSINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROMANO VACCARELLA;

– ricorrente –

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI

CONTI PER LA REGIONE SICILIANA, COMUNE DI CATALAFIMI SEGESTA;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

65187/2017 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE di

PALERMO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, il quale conclude per il dichiararsi la

giurisdizione della Corte dei Conti.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Novamusa s.r.l. (già Novamusa s.p.a., come si dà atto a pagina 33 del ricorso, in cui si riferisce di una trasformazione avvenuta il 6 agosto 2012) ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione contro la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e nei confronti del Comune di Calatafimi Segesta in relazione al giudizio introdotto da detta procura contabile con atto di citazione notificatole il 4 dicembre 2017, iscritto al n. 65187 del 2017.

1.1. Nell’atto di citazione il pubblico ministero contabile – dopo avere premesso: a) che nel 2008 era stata avviata un’indagine per condotte foriere di danno erariale con riferimento alla gestione dei siti culturali della Regione Siciliana; b) che nell’ambito di essa si era rilevato che il gestore Novamusa non aveva riversato alla Regione ed ai Comuni interessati gli importi dei biglietti di accesso ai siti culturali; c) che era stato formulato invito a dedurre e, quindi, era seguita una citazione a giudizio nei confronti del gestore – rilevava che:

aa) ne era seguita la sentenza n. 596 del 2014 dell’indicata Sezione Giurisdizionale, con cui si era disposta la condanna della Novamusa al pagamento di una serie di importi a favore della Regione, dei Comuni di Taormina, Siracusa, Castelvetrano, Calatafimi-Segesta e Marsala;

bb) la sentenza era stata confermata dalla Sezione Giurisdizionale di appello con la sentenza n. 236 del 2015;

cc) nelle more dello svolgimento del giudizio era pervenuta nota della Regione del dicembre 2012, nella quale si riferiva di avere intimato a Novamusa il pagamento di Euro 41.753.336,88 per importi non riversati nel periodo di durata della concessione dal 1 febbraio 2009 al 30 novembre 2012;

dd) ne era seguita una richiesta di chiarimenti alla Regione quale denunciante ed all’esito era emerso che il giudizio di responsabilità erariale di cui sopra ineriva ad una condotta di illecito sino al 31 dicembre 2011, mentre la gestione da parte della concessionaria era continuata in regime di proroga anche nel 2012, “secondo un modus operandi diretto a captare ulteriori risorse pubbliche;

ee) era stato acquisito un lodo arbitrale intervenuto nel luglio del 2013 che aveva accertato un debito di Novamusa di Euro 15.446.721,00 per il periodo dal 2003 al 31 dicembre 2011;

ff) successivi approfondimenti avevano evidenziato che sotto la denominazione Novamusa operava un gruppo aziendale le cui società avevano avuto controversie con gli enti proprietari dei beni culturali in ordine “soprattutto” all’attività di biglietteria ed all’esito di ulteriori chiarimenti domandati alla Regione, di indagini della Guardia di Finanza e delle avvenute audizioni di soggetti informati, si era pervenuti ad individuare un danno erariale complessivo in relazione all’attività di biglietteria svolta nel 2012, pari a complessivi Euro 5.810.627,76 (al lordo degli interessi) e rappresentanti la differenza fra ciò che la Novamusa avrebbe dovuto versare e quanto aveva versato, rispettivamente alla Regione e ai Comuni di Calatafimi-Segesta e Taormina e Marsala.

1.2. Sulla base di tali premesse il Pubblico Ministero contabile, dopo avere dato atto che era stata notificata alla Novamusa contestazione con invito a dedurre l’8 giugno 2017 e che la società aveva replicato con una serie di deduzioni, citava la Novamusa domandando il riconoscimento del danno erariale per il detto importo e la relativa condanna a favore della Regione e dei Comuni di Calatafimi-Segesta e Taormina per i distinti importi a ciascuno riferibili.

1.3. Nel giudizio contabile la Novamusa si costituiva con comparsa ed interveniva in via adesiva il Comune di Calatafimi-Segesta.

2. Nessuna delle parti intimate ha resistito al ricorso per regolamento.

3. Dovendo la decisione seguire con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., venivano richieste al Pubblico Ministero presso questa Corte le conclusioni ed all’esito veniva fissata l’adunanza nell’odierna camera di consiglio.

4. In vista di essa parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso per regolamento preventivo si articola con una lunga esposizione preliminare di una serie di vicende contenziose che hanno caratterizzato lo svolgimento del rapporto concessorio da cui origina la vicenda. Poichè i riferimenti ad esse sorreggono la prospettazione posta a fondamento del proposto regolamento, è necessario riferirne.

2. In primo luogo, il ricorso riferisce della vicenda processuale che ha occasionato la pronuncia da parte delle Sezioni Unite dell’ordinanza n. 12252 del 2009 su tre giudizi di regolamento preventivo di giurisdizione, che erano stati separatamente introdotti dall’allora Novamusa s.p.a. (in proprio e quale mandataria dell’ATI aggiudicataria di concessioni di servizi aggiuntivi relativamente a beni di interesse culturale ed artistico in Sicilia a norma del D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 112 e 113) in relazione ai giudizi introdotti dalla stessa dinanzi al Tar Sicilia, sede di Palermo nei confronti della Regione Sicilia, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e Pubblica Istruzione, in riferimento a concessioni nelle province di Messina, Trapani, Siracusa e Ragusa.

2.1. In detti giudizi la allora ricorrente – dopo avere esposto di avere diffidato le amministrazioni concedenti per la mancata consegna di spazi idonei all’interno dei siti culturali e per la mancata stipulazione delle convenzioni accessorie e dopo avere premesso che, a sua volta, l’amministrazione l’aveva diffidata ad adempiere agli obblighi assunti ed al pagamento dei canoni, minacciando la decadenza dalle concessioni eccepiva l’inadempimento della p.a. e richiedeva al Tar l’annullamento degli atti di diffida, la declaratoria della legittimità della sua eccezione di inadempimento, l’accertamento della decorrenza delle concessioni dalla consegna degli spazi all’interno dei siti culturali e l’obbligo della p.a. di pagare i lavori da essa stessa deliberati, nonchè che fosse determinato ai sensi dell’art. 1657 c.c. il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di biglietteria, previa dichiarazione di nullità di ogni clausola della normativa di gara e della concessione che ne rimettesse alla p.a. la determinazione.

2.2. La ricorrente rammenta, quindi, nell’odierno ricorso i principi di diritto enunciati nella detta ordinanza dalle Sezioni Unite, dopo avere dato atto che le domande concernevano il rapporto fra le parti nel suo complesso, cioè sia quanto alla concessione dei servizi aggiuntivi, sia quanto al servizio di biglietteria.

2.2.1. Tali principi furono i seguenti:

a) “L’affidamento da parte della P.A. ad imprese private di servizi aggiuntivi di assistenza agli utenti (quali servizi di caffetteria, ristorazione e guardaroba, di vendita di riproduzioni di beni culturali, ecc.), da effettuarsi presso luoghi di interesse culturale ed artistico, integrati dal servizio di biglietteria – ai sensi del D.Lgs. n. 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 112 e 113 richiamati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 115 – si configura come concessione di servizio pubblico rispetto ai servizi aggiuntivi, e come appalto di servizio pubblico in riferimento al servizio di biglietteria. Infatti, la costante qualificazione normativa come “concessione” dell’affidamento della gestione a terzi dei servizi aggiuntivi è conforme alle definizioni delle direttive comunitarie (92/50/CE e 2004/18/CE), oltre che coerente con la struttura dei suddetti servizi, atteso che l’Amministrazione trasferisce il diritto di gestire il servizio in favore dei visitatori/utenti dietro pagamento di un canone, e che sussistono, altresì, i caratteri del pubblico servizio, per la valorizzazione dei beni culturali, in presenza: a)della titolarità del servizio in capo alla P.A.; b) della destinazione dello stesso alla soddisfazione di esigenze della collettività; c) della predisposizione da parte della P.A. di un programma di gestione, con obblighi di condotta e livelli qualitativi vincolanti per il privato; d) del mantenimento da parte della P.A. dei corrispondenti poteri di indirizzo, vigilanza e intervento. L’affidamento dei servizi di biglietteria (oltre che di pulizia e vigilanza), che possono integrare la suddetta concessione, è invece configurabile come appalto di servizio pubblico, rilevando l’assunzione da parte della P.A. della veste di acquirente dal privato, anche a favore di terzi individuati, di determinate “utilitates” contro il pagamento di un corrispettivo.”;

b) “In tema di affidamento da parte della P.A. ad imprese private di servizi aggiuntivi di assistenza agli utenti (quali servizi di caffetteria, ristorazione e guardaroba, di vendita di riproduzioni di beni culturali, ecc.), da effettuarsi presso luoghi di interesse culturale ed artistico, integrati dal servizio di biglietteria – ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 112 e 113 richiamati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 115 – spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla domanda dell’impresa volta all’accertamento di inadempimenti dell’Amministrazione, all’annullamento di atti di diffida, nonchè alla condanna all’adempimento e al risarcimento del danno. Infatti, l’attribuzione a questo giudice – D.Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 80, ex art. 33 come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205 e inciso dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale – della giurisdizione esclusiva per le controversie (non concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi) relative a concessioni di pubblici servizi, cui è riconducibile l’affidamento della gestione di servizi aggiuntivi, prevale, alla luce dei principi di ragionevole durata del processo e di concentrazione delle tutele, posti dagli artt. 24 e 111 Cost., sulla spettanza al giudice ordinario della giurisdizione rispetto al servizio di biglietteria, atteso che il suddetto servizio integrativo si pone come accessorio rispetto alle concessioni di pubblici servizi che hanno per oggetto i servizi aggiuntivi.”.

2.3. Riferisce, quindi, la ricorrente che:

al) riassunti i giudizi dinanzi la Tar, quel giudice declinò la propria competenza a beneficio di quella di un Collegio Arbitrale ai sensi dell’art. 19 delle relative convenzioni di concessione;

a2) la Novamusa promuoveva il giudizio arbitrale, nel quale si costituiva la Regione e all’esito il lodo degli arbitri, intervenuto nel luglio del 2013, dopo avere premesso il riconoscimento che, “secondo una valutazione che sul punto non può che essere approssimativa, per la difficoltà di riscontri precisi e obbiettivi, ma che appare dettata da un principio di equa ponderazione, le manchevolezze del mancato integrale svolgimento dei servizi siano da ripartire fra i due contendenti in misura diversa”, che determinava nei 2/3 a carico della Regione “essendo prevalente l’effettiva mancata consegna di una parte degli spazi” e per 1/3 a carico della Novamusa: a1a) accoglieva parzialmente le domande di Novamusa, accertandone l’inadempimento e la condannava al pagamento della somma di Euro 8.215.000,00 oltre interessi legali, ripartita con riferimento a diversi importi per tre distinte concessioni; a2b) accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale dell’Assessorato Regionale condannando Novamusa al pagamento della somma di Euro 23.661.721,00 oltre interessi legali, ripartita in diversi importi allo steso modo;

a3) il lodo veniva appellato da Novamusa davanti alla Corte di Appello di Palermo che ne sospendeva l’esecutività rinviando la decisione al luglio del 2018.

2.4. Riferisce ancora la ricorrente: 1a) che “lo stesso rapporto contrattuale tra Novamusa e Regione Siciliana è stato oggetto di un giudizio di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei Conti”, originato da una citazione della Procura contabile regionale siciliana per danno erariale riferibile ai rapporti derivanti “dalle tre concessioni per la gestione dei servizi aggiuntivi”, in relazione al mancato versamento – di dice – dei “canoni concessori e degli introiti di biglietteria per un ammontare complessivo” di Euro 18.816.850,61 e che il giudice contabile provvedeva con la sentenza n. 596 del 2014 riconoscendo il danno erariale solo con riferimento alla gestione del servizio di biglietteria e dando atto – in contrasto con quanto prima asserito – che la Procura contabile aveva essa stessa così limitato la contestazione, escludendo dall’ipotizzato danno erariale le somme non riscosse per le rate di canone della concessione; 1b) che la sentenza veniva appellata e la sezione giurisdizionale di appello, con sentenza n. 236 del 2015 dichiarava l’appello inammissibile; 1c) che la sentenza di appello veniva impugnata, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., davanti alle Sezioni Unite Civili con il ricorso iscritto al n. r.g. 910 del 2016, che veniva discusso all’udienza del 12 settembre 2017 senza che ancora fosse stata pubblicata la decisione.

2.5. Sempre nell’odierno ricorso si riferisce ancora di un procedimento penale deciso dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia con la sentenza n. 1448 del 2017, adducendo che tale sentenza pronunciando su un’imputazione ai sensi degli artt. 81 e 314 c.p. a carico di chi all’epoca ricopriva la veste di legale rappresentante della Novamusa, riguardo a fatti che si dicono speculari rispetto a quelli del giudizio deciso con la sentenza contabile di appello n. 236 del 2015 – ha assolto l’imputato con formula “perchè il fatto non sussiste” e, quindi, si dà conto delle argomentazioni con cui la sentenza – passata in cosa giudicata e resa in procedimento nel quale la Regione Siciliana ed il Comune di Taormina si erano costituiti parti civili – ha giustificato l’assoluzione sostenendo la natura privatistica dell’obbligo di corresponsione della quota degli incassi di biglietteria e considerandoli mera quota dei proventi individuata in concessione come corrispettivo a carico di Novamusa, il cui mancato versamento integrava un inadempimento contrattuale come tale inidoneo a dare luogo al delitto di peculato.

2.6. Il ricorso riassume, quindi, il contenuto dell’invito a dedurre formulato dalla Procura Regionale Contabile, quello delle deduzioni difensive svolte con atto dell’11 settembre 2018 e quello della citazione introduttiva del giudizio contabile, dopo di che, a partire dalla pagina 39 e sino alla 53, argomenta sul difetto di giurisdizione contabile.

3. L’argomentazione della ricorrente si sviluppa innanzitutto con un richiamo alla prospettazione con cui la Procura contabile ha sostenuto nella citazione introduttiva del giudizio la sussistenza della giurisdizione contabile.

Il richiamo riproduce la seguente affermazione fatta nella citazione dalla procura contabile alle pagine 15-16: “ad incardinare la giurisdizione della Cdc sta la natura certamente pubblica degli importi di biglietteria incassati da Novamusa, sia D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 110 (i.e. corrispettivo per l’ingresso=espressione di politica tariffaria per finanziare la gestione/valorizzazione del patrimonio culturale) sia perchè, per regola generale, il maneggio di risorse destinate per Legge alle casse pubbliche comporta l’assunzione della qualifica di “agente contabile” e cognizione ex art. 102 Cost., comma 2 “la Cdc ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica (…)”. Principio ribadito da SSUU sent. n. 7663-24/03/2017 che ha affermato la giurisdizione della Cdc per sussistenza di responsabilità amministrativo-contabile a carico di società concessionaria di servizio pubblico e dei suoi amministratori, atteso che le norme pubblicistiche di comportamento a carico di chi maneggia denaro pubblico valgono ugualmente sia per la persona giuridica che per la persona fisica, e la Legge riconnette il rapporto di servizio all’attività di chiunque disponendo di somme a destinazione pubblica ne fa uso diverso da quello preventivato dalla legge con frustrazione del relativo scopo”.

Nella citazione, a tale affermazione segue questa ulteriore, che parte ricorrente non riproduce: “perciò, l’accertamento della sussistenza del rapporto di servizio (e della) giurisdizione contabile va effettuato nei confronti della società privata che gestisce le risorse pubbliche in contrasto con la destinazione impressa dalla Legge e dell’amministratore che, consapevole della presenza di attività in danno della P.A., non adotta alcuna iniziativa, tra le molteplici permesse dal Sistema, per intercettarlo ed eliminarlo”.

3.1. In relazione alle enunciazioni della procura contabile, la ricorrente, invece, asserisce che: “la Procura inquadra il servizio di biglietteria non come servizio aggiuntivo, ma qualora venga dato in affidamento, come “appalto di servizio pubblico di cognizione del G.O., in contrapposizione ai servizi di assistenza /ospitalità per il pubblico che costituiscono concessione di servizio pubblico con giurisdizione del G.A.” (p. 11 dell’atto di citazione). Da tale assunto, la successiva affermazione relativa all’applicabilità del D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 112 e 113 con il D.Lgs. n. 42 del 2004 che ha irrigidito la regola di base secondo cui il gestore della biglietteria trattiene una percentuale dell’incasso con obbligo ex lege di versare alla P.A. la quota maggiore dei proventi secondo il programma sottoscritto all’atto dell’affidamento/proroga””.

4. La prospettazione della Procura Contabile viene criticata in primo luogo sostenendo che sulle controversie in materia di servizio di biglietteria la giurisdizione spetta al Giudice Amministrativo in applicazione del principio della concentrazione delle tutele affermato con l’ordinanza n. 12252 del 2009 dalle Sezioni Unite. Si invoca anzi adducendo che detta decisione sarebbe intervenuta “a fronte delle domande formulate dalla Novamusa relativamente ai rapporti convenzionali in questione (volte ad accertare la legittima sospensione ex art. 1460 c.c. di ogni obbligo a carico di Novamusa e ad accertare che – stanti gli inadempimenti e la mancata consegna dei siti – non sono dovute alla regione le somme previste dalle convezioni a qualsiasi titolo)” – che detta pronuncia rivestirebbe l’efficacia panprocessuale propria delle decisioni delle Sezioni Unite, siccome esplicanti i loro effetti sul rapporto dedotto in giudizio con riferimento a tutte le controversie che in futuro possono sorgere tra le medesime parti.

Si asserisce, quindi, che: “Il principio di efficacia panprocessuale delle pronunce in materia di giurisdizione, ma anche e soprattutto i principi di “concentrazione delle tutele” e di “omogeneizzazione della giurisdizione”, escludono la possibilità che nella specie, ossia nell’ambito di giurisdizione contabile, possa coltivarsi un giudizio in relazione a domande ed a questioni già interamente sottoposte ad altra autorità giurisdizionale, individuata peraltro dalla Suprema Corte con apposita ordinanza regolatrice e dallo stesso Tar per la Sicilia con sentenza passata in giudicato.”. Tanto corrisponderebbe “non solo a stringenti ed ineludibili esigenze e principi di economia processuale, ma anche ad elementari principi di civiltà giuridica postulanti il ne bis in idem, che impediscono di assoggettare chicchessia a giudizio due volte per lo stesso fatto”. Al riguardo si invoca l’art. 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

5. Si svolge, quindi, una lunga argomentazione intesa a contestare l’affermazione della procura contabile che il servizio di biglietteria non sarebbe servizio aggiuntivo, bensì, se dato in affidamento, appalto di servizio pubblico di cognizione dell’A.G.O.

5.1. Si sostiene, in primo luogo, evocando Cons. Stato n. 5773 del 2017, che “la giurisprudenza non qualifica sotto un profilo astratto e sostanziale i servizi di biglietteria, ove dati in affidamento a terzi, quale “appalto di servizio pubblico” (…) ma afferma in maniera chiara l’illegittimità dei bandi di gara che dispongano gare d’appalto non circoscritte al solo servizio di biglietteria ed alle attività ad esso meramente accessorie (ivi comprese le attività di informazione), bensì estes(e) anche ai servizi “aggiuntivi” di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 117″ e, quindi – dopo avere richiamato il disposto dell’art. 103 e quello dell’art. 117 detto D.Lgs. ed avere ricordato la distinzione fra i c.d. “servizi per il pubblico”, elencati in quest’ultimo ed il disposto del suo comma 3, che ne consente la gestione in forma integrata con i servizi di pulizia, vigilanza e biglietteria – si rileva (all’uopo richiamando Cass., Sez. Un., n. 12252 del 2009 già citata e Cons. Stato, Ad. Plen., n. 19 del 2013) che la giurisprudenza di legittimità ed amministrativa ha chiarito che quando il servizio di biglietteria avviene in forma integrata con i c.d. servizi al pubblico si configura come concessione di servizio, mentre si configura come appalto di servizi solo nel caso contrario.

5.2. Se ne inferisce che, “in relazione al servizio di biglietteria, ai fini della riconduzione della fattispecie de qua entro la competenza giurisdizionale della Corte dei conti, la Regione Siciliana avrebbe dovuto dare separatamente in appalto il servizio di emissione e distribuzione dei biglietti di ingresso e riscossione del prezzo, eventualmente anche al medesimo concessionario dei servizi generali (di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico) fissando essa stessa l’importo del biglietto secondo i criteri normativamente individuati e corrispondendo un prezzo per il servizio reso all’Amministrazione, eventualmente anche come percentuale sull’introito, la cui quantificazione risulti disciplinata nel contratto con minimo garantito proporzionato al costo del personale quantificato in base alle apposite tabelle ministeriali secondo il livello di servizio definito (copertura dei turni e complessità della gestione amministrativa extracontabile).”.

5.3. Si insiste ancora nel senso che “una corretta interpretazione dell’art. 117 più volte citato D.Lgs., comporta che, nel caso di gestione indiretta dei servizi di assistenza e di ospitalità per il pubblico, tali servizi possono svolgersi in forma integrata con quelli di pulizia, vigilanza e di biglietteria” e se ne desume che “per poter inquadrare il servizio di biglietteria entro il regime giuridico dell’appalto di servizi – con conseguente qualificazione del concessionario quale “agente contabile” e suo obbligo di elaborazione del rendiconto giudiziale e di assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti sarebbe stata necessaria la predisposizione di un apposito bando di gara d’appalto, a sua volta circoscritto espressamente al solo servizio di biglietteria e/o alle attività ad esso meramente accessorie e comunque non esteso – come nel caso oggetto della controversia de qua – ai servizi di “fornitura, noleggio e gestione di radioguide, audioguidelvideoguide” e di “di guida e assistenza didattica” o, nel caso della Regione Siciliana, a quelli di: d) gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; (e) informazione, guida e assistenza didattica; (f) caffetteria, anche tramite uso di distributori automatici di bevande e vivande.”.

5.4. La prospettazione viene sostenuta adducendo altresì che: “Il servizio di biglietteria infatti, quando configurato come servizio reso all’Amministrazione, si connota per la gestione dei flussi monetari con gli ulteriori gravosi obblighi derivanti dalla registrazione delle somme introitate, ovvero annotazione delle operazioni di carico dei valori di inizio e fine esercizio, con relativo versamento nelle predefinite cadenze sullo specifico conto corrente bancario dell’Amministrazione, nonchè dalla compilazione e produzione della rendicontazione periodica ed annuale della gestione presso la segreteria della Corte dei Conti (mediante la redazione di apposito modello ed allegazione della documentazione giustificativa, oltre alle verifiche amministrative e contabili effettuate) tramite collegamento telematico ad apposito sistema informatico che prevede altresì la registrazione dei dati identificativi dell’agente contabile e della relativa gestione.”.

5.5. Si argomenta, quindi, che “l’espressa attribuzione al concessionario della qualifica di “agente contabile” e il relativo assoggettamento al regime del maneggio del denaro pubblico appare di ostacolo alla riconducibilità dell’affidamento delle attività in questione nel tipico modulo concessorio (anzichè nello schema dell’appalto di servizi), dal momento che dovrebbe essere conferito al privato non un mero dovere di “riscuotere” bensì il diritto di erogare a proprie spese il servizio agli utenti remunerandosi unicamente con la gestione e con lo sfruttamento economico del servizio, con relativa assunzione del rischio operativo sostanziale implicato dalla traslazione dell’incertezza sull’utilità economica della stessa erogazione del servizio. Ciò senza poi tralasciare di considerare che, nella specie, l’attività di riscossione sembra trovare la propria remunerazione dai ricavi delle vendite dei titoli di accesso. Il servizio in questione, quando l’Amministrazione ritiene prioritaria l’attribuzione di funzioni pubblicistiche, quali quella del maneggio di denaro pubblico con conseguente obbligo alla presentazione di un conto giudiziale (ulteriore rispetto agli obblighi contabili civilistici e fiscali obbligatori per legge per il soggetto imprenditoriale concessionario) non potrebbe qualificarsi in termini di rapporto concessorio alla luce dell’attuale configurazione dell’istituto della concessione dei servizi recepita nel Codice degli appalti” (viene evocato D.Lgs. n. 50 del 2018, art. 3, comma 1, lett. vv) e zz)).

5.6. Si svolgono, quindi, ulteriori considerazioni, appoggiate sull’art. 165 detto Codice, per inferirne che apparirebbe evidente che la gestione del servizio di biglietteria – rispetto al quale è del tutto estraneo un rischio operativo sostanziale e assente un piano per l’equilibrio finanziario (unitamente al mancato coinvolgimento degli utenti/fruitori del servizio) – non possa considerarsi come concessione, ma sia invece da ascriversi allo schema dell’appalto di servizi, con conseguente applicazione delle regole procedurali dell’appalto di servizi, con conseguente applicazione delle regole procedurali stabilite per l’aggiudicazione degli appalti di cui all’art. 35 e seg. del Codice dei contratti pubblici.”.

5.7. Si sostiene, di seguito che: “Le precedenti considerazioni stanno ad avvalorare la tesi per cui l’aggregazione dell’incarico di agente contabile con l’affidamento congiunto, in un’unica concessione, del servizio di distribuzione e vendita dei biglietti e dei servizi di accoglienza culturale e ospitalità per il pubblico si risolve in una incidenza dei costi del servizio di riscossione in misura significativa sui ricavi attesi dallo svolgimento dei servizi aggiuntivi sì da comprimerli. In sostanza, la opzione di integrare in un’unica procedura selettiva – di concessione – sia i servizi propriamente “per il pubblico” e sia il servizio tecnicamente strumentale a quello pubblico di competenza dell’Amministrazione, quale è quello di biglietteria, normalmente affidato in appalto, non può comportare l’automatico assorbimento ed inclusione in esso del servizio del tutto eterogeneo di riscossione, peraltro neppure percepibile ai fini del calcolo della convenienza economica in funzione della partecipazione alla gara.”.

Da tanto si inferisce ancora che: “La peculiarità di tale servizio avrebbe dovuto indurre la Regione Siciliana a suddividere la procedura in due lotti, separando il servizio di biglietteria dai servizi di accoglienza culturale e ospitalità per il pubblico con indicazione degli elementi essenziali delle prestazioni riconducibili alla qualità di agente contabile anche in riferimento alla individuazione della normativa legislativa e regolamentare di riferimento, in un’ottica pro-concorrenziale, cui è ispirata la normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, in quanto tendenzialmente funzionale alla più ampia partecipazione”, per poi affermare che “In sostanza, l’attribuzione dell’incarico di agente contabile non è percepibile nei suoi elementi essenziali di talchè la sua inclusione nell’ambito dei servizi per il pubblico genera equivoci e dubbi tali da riflettersi in un vizio di legittimità dell’azione amministrativa.”. In tal senso deporrebbero “le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 117, comma 3, e del D.M. 29 gennaio 2008, art. 3, comma 5, che prevedono eccezionalmente la possibilità di gestire in forma integrata e quali servizi accessori di quelli “aggiuntivi”, i servizi di biglietteria e vigilanza, ma non anche l’opposto.”.

5.8. In fine si conclude l’argomentare prospettando un’alternativa in questi termini: “In definitiva, secondo la normativa richiamata e il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, risulta determinante la scelta dell’Amministrazione per l’affidamento dei servizi di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 117, comma 2 rispetto a quelli di cui al successivo comma 3 medesima disposizione. 1) Qualora si opti per la possibilità della forma integrata, questa appare condizionare sostanzialmente le caratteristiche contrattuali del servizio. In particolare, laddove, nelle intenzioni del Legislatore del 2004, i servizi di biglietteria ex art. 117, comma 3, risultano serventi rispetto a quelli di cui all’art. 117, comma 2, principale oggetto delle prestazioni da affidare in concessione, la ratio legis – e, quindi, la logica dell’affidamento – consiste nell’integrazione della vendita di detti servizi e della relativa gestione, ossia un intervento organizzativo compatibile con l’autonomia operativa del concessionario che assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4682; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5068; id., 6 giugno 2011, n. 3377). 2) Per contro, nel caso di affidamento non integrato del servizio di biglietteria e/o vigilanza c/o pulizia (art. 117, comma 3), l’onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sulla P.A. e le regole dell’affidamento, del contratto e della sua remunerazione saranno radicalmente diverse da quelle previste per la concessione intera. Infatti, la scelta dello strumento della concessione integrata da parte del legislatore del 2004 non è affatto casuale in quanto, trasferendo sul concessionario l’alea della gestione del servizio, lo motiverebbe e spronerebbe ad elaborare modelli efficienti di gestione e ad incrementare i guadagni mediante la valorizzazione e lo sviluppo qualitativo dell’offerta culturale in modalità incompatibile con quella di un servizio reso all’Amministrazione che ne condiziona dettagliatamente il livello e ne quantifica accuratamente il costo base.”.

6. Sulla base di tali considerazioni il ricorso conclude “per il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per appartenere la controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.”.

7. In via preliminare deve rilevarsi che, essendo intervenuto il regolamento preventivo su una controversia introdotta davanti al giudice speciale contabile, in quanto introdotta, secondo le regole che disciplinano la giurisdizione contabile, dal Pubblico Ministero presso tale plesso giurisdizionale, la richiesta di dichiarare che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è per ciò solo priva di fondamento. Invero, una controversia introdotta su iniziativa officiosa del Pubblico Ministero Contabile, se fosse stata introdotta in carenza della giurisdizione contabile, non potrebbe come tale, cioè in quanto introdotta ad iniziativa di quel pubblico ministero, spettare ad una diversa giurisdizione. Essa potrebbe solo essere dichiarata estranea alla giurisdizione contabile, qualora tale giurisdizione fosse riconosciuta inesistente.

Non è previsto, infatti, che il detto pubblico ministero possa esercitare la sua iniziativa officiosa davanti ad una giurisdizione diversa da quella della Corte dei Conti e, quindi, non è configurabile che un’azione esercitata da tale ufficio erroneamente davanti alla giurisdizione contabile nel presupposto dell’esistenza di tale giurisdizione possa, una volta che tale giurisdizione venga riconosciuta al contrario inesistente, aver corso dinanzi ad una diversa giurisdizione siccome introdotta da quel pubblico ministero.

Nel caso in cui l’azione sia stata esercitata da parte del detto pubblico ministero senza che ricorresse la giurisdizione contabile, in sede di statuizione sulla giurisdizione da parte delle Sezioni Unite od anche da parte dello stesso giudice contabile, la relativa pronuncia può solo dichiarare il difetto della giurisdizione contabile, non essendo possibile che la controversia nei termini soggettivi in cui è stata proposta e, dunque, come azione ad iniziativa officiosa del pubblico ministero contabile, possa spettare ad una diversa giurisdizione nazionale. Il potere di azione del pubblico ministero contabile è, infatti, previsto solo dinanzi alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Ciò, del resto, è supposto anche nell’attuale regime che riconosce, in ossequio al dictum della Corte Costituzionale, la possibilità della c.d. translatio del giudizio erroneamente introdotto davanti ad una giurisdizione davanti a quella effettivamente esistente sulla controversia. Non a caso il dettato della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 1, nell’individuare il contenuto della decisione dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice che sia stato erroneamente adito, prescrive che il giudice declinante la giurisdizione debba indicare il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione sulla controversia, ma “se esistente”. Prescrizione questa che è da ritenere applicabile anche alle pronunce rese sulla giurisdizione dalle Sezioni Unite o in sede di regolamento o in sede di ricorso ordinario o in sede di conflitto ex art. 362 c.p.c..

7.1. Il presente regolamento può dunque condurre o a una statuizione di sussistenza o ad una statuizione di insussistenza della giurisdizione contabile sul giudizio per come introdotto, cioè in quanto proposto, secondo la logica del giudizio contabile, dal pubblico ministero contabile. Non può condurre alla declaratoria della sussistenza di una diversa giurisdizione nazionale sulla controversia introdotta da detto ufficio.

Queste considerazioni non implicano, naturalmente, una soluzione obbligata al problema della possibile configurazione, con una logica non dissimile da quella sottesa alla transiatio, di una salvezza di eventuali effetti favorevoli ricollegabili all’introduzione del giudizio contabile e, dunque, all’esercizio officioso dell’azione contabile, a favore dell’ente pubblico a tutela della cui posizione erariale quell’esercizio risulti oggettivamente avvenuto, sebbene in difetto di giurisdizione contabile, in vista di una diversa azione da detto ente in ipotesi introducibile davanti ad altra giurisdizione in guisa tale da assicurare a beneficio dell’ente effetti in qualche modo similari a quelli oggi consentiti dalla c.d. transiatio iudicii di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 59. Problema questo che nell’odierna sede non è necessario approfondire, ma solo ipotizzare come configurabile, allo stesso modo di come le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 20687 del 2018) hanno fatto in relazione ad una situazione nella quale era stato proposto conflitto di giurisdizione dal giudice contabile nel presupposto che la domanda proposta davanti ad esso dal pubblico ministero contabile, a seguito di una declinatoria di giurisdizione fatta dal giudice ordinario, fosse stata enunciata da quell’ufficio come “riassuntiva” agli effetti dell’art. 59 citato.

8. Quanto appena osservato circa l’impossibilità di individuare sull’azione esercitata officiosamente dal pubblico ministero contabile una giurisdizione nazionale diversa da quella del giudice contabile, viene in rilievo ai fini dello scrutinio della prima prospettazione svolta dalla ricorrente a sostegno del regolamento, cioè quella con cui si è postulato che la giurisdizione contabile sarebbe insussistente nella presente controversia in quanto spiegherebbe effetti nell’escluderla l’ordinanza di questa Corte n. 12252 del 2009, là dove ha riconosciuto l’esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul complesso rapporto fra la Novamusa e la Regione Siciliana che ha avuto corso quanto alla gestione dei beni culturali, qualificandolo, in funzione del riconoscimento di quella giurisdizione, come di concessione di pubblici servizi quanto ai c.d. servizi aggiuntivi e come accessorio al rapporto concessorio quanto ai servizi di biglietteria, escludendo quanto a questo secondo profilo la giurisdizione del giudice ordinario, che sarebbe stata naturaliter configurabile nel caso in cui i servizi di biglietteria fossero stai affidati separatamente, venendo in quel caso in evidenza una qualificazione di appalto di servizi.

Secondo la ricorrente detta pronuncia assumerebbe rilievo dirimente per negare la giurisdizione contabile secondo la logica per cui le decisioni di questa Corte avrebbero efficacia c.d. panprocessuale ai fini della individuazione della giurisdizione.

Secondo la ricorrente, avendo questa Corte riconosciuto allora la giurisdizione del giudice amministrativo ed avendolo fatto per il rapporto nella sua unitarietà, cioè pure per il servizio di biglietteria, la relativa statuizione spiegherebbe effetti anche sulla controversia oggetto di regolamento nel senso di escludere la sussistenza della giurisdizione contabile.

L’assunto non è in alcun modo condivisibile.

8.1. L’efficacia c.d. panprocessuale delle decisioni delle Sezioni Unite Civili che abbiano statuito sulla giurisdizione suppone pur sempre che la controversia introdotta successivamente alla statuizione abbia, oltre che identità di causa petendi e di petitum sostanziale (o comunque almeno una parziale coincidenza fra tali elementi: si veda infra), identità soggettiva rispetto a quella riguardo alla quale essa statuizione è intervenuta (da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 26595 del 2018: “Le sentenze sulla giurisdizione rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) – producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda, ipotesi che ricorre anche quando, ferma l’identità di “personae”, “causa petendi” e “petitum” sostanziale, le domande si distinguano unicamente in ragione del “petitum” formale.”).

Si deve trattare, dunque, di controversia fra le stesse parti (o, può concedersi, fra parti le cui posizione siano, per nesso di dipendenza normativo sostanziale o riconducibile all’art. 2909 c.c., dipendenti da quelle delle parti della controversia su cui la giurisdizione fu oggetto di statuizione, sì che esse soggiacciano all’efficacia della decisione in ragione di tale nesso di dipendenza).

8.2. Ora, nel presente giudizio è indiscutibile che è parte il pubblico ministero contabile, cioè la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana.

Essa lo è certamente nel giudizio oggetto di regolamento, poichè esso è stato introdotto a sua iniziativa officiosa, come è tipico del giudizio contabile.

Lo è nel presente giudizio di regolamento, in quanto è noto che il pubblico ministero contabile ha legittimazione a proporre il ricorso per regolamento preventivo ed a resistervi (così come in sede di ricorso alle Sezioni Unite contro sentenze della Corte dei Conti, ha analoga legittimazione a ricorrere ed a resistere, sebbene in tal caso la partecipazione all’udienza pubblica eventualmente fissata, nel regime processuale attuale, si realizzi presso questa corte, per omologia di vocazione alla tutela dell’interesse pubblicistico, per il tramite del pubblico ministero presso la Corte di Cassazione) e ciò proprio perchè è parte del giudizio oggetto del regolamento (o del ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1, contro la sentenza del giudice contabile).

Si tratta, com’è noto, di una posizione di parte peculiare, in quanto diretta alla tutela di quell’interesse pubblicistico cui è deputata la giurisdizione contabile. Interesse che giustifica la stessa legittimazione ad introdurre il giudizio contabile nell’esercizio di un potere officioso.

8.3. Tanto premesso, si rileva che l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 12252 del 2009 è stata pronunciata in una causa che vedeva come parte la qui ricorrente, cioè la Novamusa (allora s.p.a.) e la Regione Siciliana, nell’articolazione espressa nell’Assessorato dei beni Culturali e Ambientali, ma non anche la Procura Regionale Contabile e tanto basta ad escludere che la statuizione allora resa possa spiegare l’efficacia panprocessuale nel presente processo.

L’eccezione deve, dunque, disattendersi perchè, ai fini della configurabilità della c.d. efficacia panprocessuale di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione su un giudizio diverso da quello nel quale essa è intervenuta è necessaria l’identità soggettiva delle parti dei due giudizi, con la conseguenza che, allorquando, come nella specie, la pronuncia delle Sezioni Unite sia intervenuta su un giudizio introdotto davanti ad una giurisdizione diversa da quella contabile nel quale siano stati parte un privato ed una p.a., detta efficacia non può dispiegarsi su un giudizio introdotto dal pubblico ministero contabile contro il privato, esercitando il potere di azione riconosciutogli in seno alla giurisdizione contabile per invocare una sua responsabilità per danno erariale arrecato a detta pubblica amministrazione e ciò per l’assorbente ragione che detto pubblico ministero non è stato parte del primo giudizio.

In altri termini, una pronuncia delle Sezioni Unite che abbia determinato la giurisdizione di un giudice diverso da quello contabile su una controversia fra un privato ed una pubblica amministrazione, non può spiegare effetti ai fini dell’individuazione della giurisdizione su un giudizio introdotto dal pubblico ministero contabile davanti alla giurisdizione contabile per invocare la responsabilità del privato per un danno erariale cagionato alla stessa pubblica amministrazione, giacchè il pubblico ministero contabile che è parte del giudizio contabile non ha rivestito la qualità di parte nel giudizio in cui detta pronuncia è intervenuta.

9. Si deve, invece, a questo punto osservare che, ai fini della decisione del presente regolamento di giurisdizione, assume rilievo decisivo un fatto verificatosi nelle more della sua pendenza e prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e, dunque, in tempo utile perchè parte ricorrente potesse non solo percepirlo, ma anche interrogarsi sul suo significato e argomentare in conseguenza. Il che esclude che il fatto dovesse segnalarsi ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3.

Il fatto che viene in considerazione è che è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 29285 del 2018 sul ricorso ai sensi dell’art. 362 c.p.c., di cui si è detto sopra (par. 2.4, sub c1) e della cui pubblicazione nel ricorso parte ricorrente aveva dichiarato di essere in attesa.

In essa le Sezioni Unite hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso, rilevando che esso non poneva una questione di giurisdizione, con la conseguenza che risulta formata la cosa giudicata formale sulla pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana di Palermo n. 236 del 2015, che dichiarò inammissibile l’appello contro la sentenza n. 596 del 2014 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana di primo grado, che aveva riconosciuto a carico della Novamusa il danno erariale con riferimento alla gestione del servizio di biglietteria, sebbene per anni precedenti quelli per cui pende l’azione erariale nel giudizio oggetto del presente regolamento.

A seguito della formazione del giudicato formale nel giudizio conclusosi con la sentenza di questa Corte n. 29285 del 2018, la sentenza contabile di primo grado è passata in giudicato nella sua efficacia decisoria sostanziale sulla pretesa erariale oggetto del giudizio stesso. Essa è stata ritenuta fondata e, come in ogni caso in cui il giudice appartenente ad un plesso giurisdizionale pronuncia una sentenza sul merito della controversia devolutagli e non una sentenza definitiva del giudizio in rito, emerge che la necessaria premessa dell’esercizio della potestas iudicandi costituita dall’esistenza della giurisdizione del plesso giurisdizionale adito, assume il valore di riconoscimento della giurisdizione di esso, idoneo a vincolare le parti del giudizio in modo non più contestabile circa la spettanza al plesso della giurisdizione quanto alla controversia oggetto di decisione. Con la conseguenza che, in occasione di una successiva introduzione della stessa controversia davanti allo stesso plesso giurisdizionale o ad altro plesso giurisdizionale sarà preclusa la possibilità di porre in discussione la giurisdizione, in quanto l’affermazione della sua esistenza risulta coperta dal precedente giudicato, che, non essendosi formato soltanto sulla preliminare affermazione, espressa o implicita, della giurisdizione, ma anche sul rapporto dedotto in giudizio, impedisce di discutere sulla giurisdizione. Ciò, perchè il consentire una discussione riguardo ad essa, si risolverebbe in una lesione della cosa giudicata formatasi sul detto rapporto e, quindi, dell’efficacia di giudicato conseguita dalla decisione sul “merito” della controversia relativa a tale rapporto. Consentire, in relazione alla riproposizione della controversia su cui si è formato il giudicato di “merito” del plesso giurisdizionale a suo tempo adito, una nuova discussione sulla giurisdizione, si risolverebbe, in sostanza, in un inammissibile disconoscimento del giudicato, formatosi nel presupposto dell’esistenza della giurisdizione sulla pretesa dedotta in giudizio.

9.1. Queste ragioni avevano da lungo tempo giustificato l’affermazione che: “A differenza delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare, sul punto, decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) – le sentenze dei giudici ordinari di merito (come quelle dei giudici amministrativi) che statuiscano sulla sola giurisdizione non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale, ed a spiegare perciò alcun effetto al di fuori del processo nel quale siano state rese, essendo le sentenze dei detti giudici suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno), anche in tema di giurisdizione, e di spiegare perciò i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la statuizione, sia pure implicita, sulla giurisdizione si coniughi con una statuizione di merito, con la precisazione, peraltro, che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio.” (si veda già Cass., Sez. Un., n. 1007 del 1993).

Alla stregua di quel principio la rilevazione del giudicato esterno derivante da una pronuncia di merito affermativa della giurisdizione in funzione di una decisione resa sul merito risultava possibile se fatta valere nel successivo giudizio dalla parte, venendo, peraltro, configurata all’epoca l’eccezione di cosa giudicata esterna in generale come eccezione c.d. in senso stretto (o proprio), cioè a rilievo necessario ad istanza di parte.

Com’è noto, le Sezioni Unite, successivamente abbandonarono tale configurazione dell’eccezione di cosa giudicata esterna e ne affermarono (Cass., Sez. Un., n. 226 del 2001) la natura di eccezione rilevabile d’ufficio o c.d. in senso lato (in sede di legittimità rilevabile purchè il fatto documentate constasse in atti: la citata decisione precisò che dalla rilevabilità d’ufficio conseguiva “che, in mancanza di pronuncia o nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell’allegazione – e la relativa pronuncia sia stata impugnata – il giudice di legittimità accerta l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice del merito”).

Con specifico riferimento alla rilevazione della cosa giudicata esterna riguardo alla individuazione della giurisdizione, la riqualificazione in termini di eccezione c.d. in senso stretto dell’eccezione di giudicato esterno, venne “registrata” dalle Sezioni Unite ed espressa con il seguente principio di diritto: “Le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia (quindi, sia pure implicitamente, sulla giurisdizione), sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, con la conseguente incontestabilità (cosiddetta “efficacia panprocessuale”) negli altri giudizi tra le stesse parti, che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate e “coperte” dal giudicato. In particolare, il giudicato esterno di merito (ed anche, implicitamente, in punto di giurisdizione), rilevabile anche d’ufficio, spiega la sua efficacia nello stesso giudizio intentato davanti ad altro giudice, di ordine diverso, nel quale si sia venuto a configurare un giudicato interno affermativo della sua giurisdizione. ” (Cass., Sez. Un., n. 16462 del 2006).

9.2. Mette conto a questo punto di rilevare che nella fattispecie il rilievo d’ufficio della formazione del giudicato sulla giurisdizione di cui si è detto si basa, quanto a ciò che evidenzia il suo profilo formale, sulla citata sentenza n. 29285 del 2018, e, quanto alla sua individuazione in senso “sostanziale”, cioè per quanto riguarda il verificarsi di una decisione sulla giurisdizione inter partes, sia su di essa, sia sulla sentenza del giudice di primo grado contabile n. 596 del 2014.

9.2.1. Riguardo alla sentenza n. 29285 del 2018 la sua considerazione è possibile alla stregua del principio di diritto secondo cui: “Nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell’attività d’istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo non solo il principio generale che impone di prevenire il contrasto tra giudicati ed il divieto del “ne bis in idem”, ma anche il rilievo secondo cui la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale della Corte, nell’adempimento della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario.” (Cass., Sez. Un., n. 26482 del 2007).

Nella citata sentenza del 2018, nel riferire dei “fatti di causa” con riferimento alla sentenza di primo grado contabile, riguardo alla quale con la sentenza allora impugnata davanti alle Sezioni Unite era stato dichiarato inammissibile l’appello, risulta enunciato quanto segue: “La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, nel giudizio promosso dalla Procura regionale in relazione alla gestione di servizi in siti archeologici di rilievo storico artistico della Regione, nei Comuni di Taormina, Siracusa, Castelvetrano, Calatafimi-Segesta e Marsala, regolata con concessioni del 2003 e del 2004 tra la Regione Siciliana e la srl Novamusa, ha ritenuto provata la sussistenza di un danno erariale recato da questa per non aver provveduto a versare le somme riscosse per la vendita dei biglietti e dovute all’Assessorato regionale ai Beni culturali ed ai vari Comuni ove insistevano i siti di interesse culturale dati in concessione. Mentre l’importo del danno era pari alle somme non riversate, come analiticamente ricostruito dalla Guardia di finanza, in ordine alle somme che la srl Novamusa reputava fossero ad essa dovute dalla p.a. per lavori effettuati nell’ambito dei siti culturali – somme di gran lunga inferiori rispetto a quelle di cui era debitrice – il giudice contabile ha tra l’altro stabilito che esse non potevano ritenersi opponibili in compensazione nell’ambito del rapporto contabile, limitato alla verifica degli obblighi periodici di integrale versamento delle somme riscosse.”.

E’ di tutta evidenza che i riferimenti al contenuto della sentenza contabile di primo grado palesano che essa ritenne sussistente una responsabilità contabile e, dunque, ravvisò necessariamente la relativa giurisdizione, proprio in relazione al servizio di biglietteria.

9.2.2. Fermo questo rilievo è comunque la stessa ricorrente a riconoscerlo, quando, a pagina 15 del suo ricorso, nel riferire del fatto sostanziale e processuale ed in particolare del giudizio contabile riguardo al quale è intervenuta la citata sentenza di questa Corte, dopo avere rilevato che il giudice contabile adito si era adeguato alla prospettazione con cui il pubblico ministero contabile aveva sostenuto l’esistenza della giurisdizione contabile, riproduce espressamente il contenuto della sentenza contabile di primo grado osservando che: “Così, la Corte dei Conti ha ritenuto la propria giurisdizione affermando sul punto che “il gestore agisce in nome e per conto della pubblica amministrazione, titolare del denaro riscosso, che la determinazione del prezzo del biglietto (tariffa) soggiace ad una disciplina pubblicistica e che gli introiti sono acquisiti con vincolo di specifica destinazione… Senonchè, pur se apparentemente finanziato dagli utenti, il costo di tale servizio è a carico delle risorse della p.a., poichè il prezzo del biglietto, che dovrebbe essere riversato direttamente e per intero alla p.a., viene in parte trattenuto dal gestore del servizio. Tra l’altro il gestore rende il servizio di biglietteria non in favore dell’utente privato, ma in favore della p.a. per la quale riscuote il prezzo… Tali elementi sono determinanti per affermare la sussistenza della giurisdizione contabile… Tra l’altro, giova precisare che, se vi è stato danno alle casse dell’erario (come ipotizzato dalla Procura), la giurisdizione non può che essere della Corte dei Conti. Si tratta di azioni diverse, alternative. Il sistema consente la cumulabilità di tutela”.”.

Ne segue che nello stesso ricorso per regolamento la Novamusa aveva prospettato che nel giudizio su cui allora pendeva il ricorso ex art. 362 c.p.c. fosse stata ritenuta sussistente la giurisdizione contabile, anche se, in ragione della dichiarata pendenza del giudizio di cassazione sulla sentenza contabile di appello quella sussistenza non era coperta dal giudicato.

La sopravvenienza della cosa giudicata per effetto della sentenza n. 29285 del 2018 deve ora essere rilevata in questa sede (ribadendosi che parte ricorrente avrebbe, se del caso, potuto e dovuto interloquire su di essa).

Ne discende che sulla controversia definita con quella sentenza risulta definitivamente accertata con efficacia fra le odierne parti, atteso che nel relativo giudizio erano parti la Novamusa, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ed anche il Comune di Calatafimi Segesta (che nel giudizio attualmente regolando ha, peraltro, svolto intervento dichiarato adesivo), l’esistenza della giurisdizione contabile ed in particolare del rapporto di servizio contabile riguardo alla Novamusa quanto al c.d. servizio di biglietteria.

9.3. Si deve ora rilevare che l’efficacia di cosa giudicata sulla giurisdizione, che si è originata dall’esito del giudizio di cui si è detto, riguarda, sebbene ai fini della configurabilità di una responsabilità per danno erariale in relazione al c.d. servizio di biglietteria, il rapporto giuridico in forza del quale la Novamusa, nell’ambito delle concessioni inerenti i c.d. servizi aggiuntivi, si è vista conferire l’esercizio del servizio di biglietteria nella forma c.d. integrata.

L’accertamento scaturito dal detto giudizio è stato svolto in funzione di un’azione di responsabilità per danno erariale concernente lo svolgimento dei rapporti concessori in anni anteriori rispetto a quello per cui è stato introdotto il giudizio di regolamento, che ha avuto corso, per quanto sostiene la Procura Contabile senza che sia stato posto in discussione, in regime di “proroga” e, dunque, con le stesse modalità operative.

E’, tuttavia, indiscutibile che proprio per tale ragione alla causa petendi di questo giudizio appartiene in funzione di identico fatto costitutivo il modo di essere del medesimo rapporto concessorio inerente i servizi aggiuntivi e quelli di biglietteria, siccome già accertato nel ricordato giudizio contabile definito con effetto di cosa giudicata formale e sostanziale.

Ne segue che non è dubitabile che l’affermazione della giurisdizione su cui si è verificata la cosa giudicata è efficace anche in questo giudizio per quella parte della causa petendi che è comune, cioè il modo di essere del rapporto: esso è stato accertato in termini tali da configurare esistente la giurisdizione contabile per l’atteggiarsi del servizio di biglietteria come fonte di rapporto di servizio idoneo a dare luogo a responsabilità contabile.

Il fatto che nel presente giudizio venga invocata tale responsabilità per un periodo di svolgimento del servizio di biglietteria per un anno successivo rispetto a quelli considerati nel giudizio in cui è maturata la cosa giudicata, non assume alcuna rilevanza impeditiva alla configurabilità dell’efficacia ai fini dell’individuazione della giurisdizione, in quanto il modo di essere del rapporto, stante l’identità della fonte, rimane il medesimo e resta accertato nei termini risultanti dall’esito di quel giudizio e, dunque, in modo tale da giustificare la sussistenza della giurisdizione contabile. Il modo di essere è, dunque, sempre lo stesso accertato con efficacia di giudicato ai fini della giurisdizione.

La causa petendi del giudizio definito con il passaggio in cosa giudicata della sentenza contabile n. 596 del 2014 e quella del giudizio oggetto di regolamento si differenziano soltanto per il fatto che, in aggiunta alla deduzione dell’esistenza del rapporto, è stato allegato che esso ha avuto corso per l’anno 2012 in regime di proroga, e ciò in funzione di giustificare il petitum mediato di quest’ultimo giudizio, relativo ad una durata del rapporto stesso per un anno successivo a quelli oggetto del giudizio definito con detta sentenza. Il riconoscimento del rapporto contabile avvenuto con la sentenza contabile del 2014 ha riguardato la stessa fattispecie costitutiva inerente al rapporto di durata fra la Novamusa e la p.a. che è prospettata nel giudizio oggetto del regolamento, sebbene per una frazione temporale successiva, il cui svolgimento è del tutto ininfluente ai fini della radicazione della giurisdizione, atteso che ciò che rileva è appunto il modo di essere del rapporto che è lo stesso già accertato e non è mutato.

In pratica, la causa petendi del giudizio in cui è passata in cosa giudicata la sentenza contabile n. 596 del 2014 e quella del giudizio oggetto del presente regolamento sono parzialmente identiche, ma l’identità è totale per la parte di detta causa petendi rilevante ai fini della individuazione della giurisdizione, per cui la formazione della cosa giudicata in proposito nel giudizio in cui è intervenuta quella sentenza rifluisce sul presente giudizio.

Ne consegue che dev’essere dichiarata la giurisdizione contabile, in base al seguente principio di diritto: “In relazione ad un rapporto di affidamento da parte della P.A. ad imprese private di servizi aggiuntivi di assistenza agli utenti (quali servizi di caffetteria, ristorazione e guardaroba, di vendita di riproduzioni di beni culturali, ecc.), da effettuarsi presso luoghi di interesse culturale ed artistico, ed all’integrazione degli stessi con l’affidamento del servizio di biglietteria – ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 112 e 113 richiamati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 115 – qualora, a seguito di esercizio di un’azione di responsabilità erariale da parte del pubblico ministero contabile davanti alla Corte dei Conti, nel presupposto che, in relazione al servizio di biglietteria si configuri la veste di agente contabile del concessionario, si sia formata cosa giudicata su tale qualificazione in forza del passaggio in giudicato formale di una sentenza contabile affermativa di tale qualificazione, sebbene in relazione a danno erariale verificatosi per gli anni di svolgimento del rapporto in relazione ai quali l’azione sia stata esercitata, il riconoscimento della fondatezza dell’azione per responsabilità erariale nel presupposto della detta qualificazione, siccome implicante necessariamente quello della giurisdizione contabile, rende incontestabile e coperta da cosa giudicata esterna la sussistenza di tale giurisdizione anche con riguardo ad un giudizio di accertamento della responsabilità erariale introdotto dal pubblico ministero contabile sempre sulla base del medesimo rapporto, in relazione allo svolgimento del servizio di biglietteria per un anno successivo rispetto a quelli oggetto del giudizio in cui si è formata la cosa giudicata in sede di giudizio contabile.”.

9.4. E’ da rilevare (sciogliendo la riserva formulata sopra) che, avuto riguardo alla segnalata solo parziale coincidenza nei sensi indicati della causa petendi fra il giudizio contabile in cui è passata in cosa giudicata la sentenza contabile n. 596 del 2014 e quello oggetto del presente regolamento, ma alla configurazione di una coincidenza per la parte relativa al modo di essere del rapporto, rilevante ai fini della determinazione della giurisdizione e dell’affermazione di quella contabile, è anche del tutto consonante con la recente affermazione che: “Per il principio del “ne bis in idem”, secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente all’identica “causa petendi”, l’efficacia panprocessuale delle pronunce della S.C. sulla giurisdizione non si realizza soltanto qualora la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell’azione (“personae”, “causa petendi” e “petitum”), atteso che non conta tanto il modo in cui essa è presentata, ma l’esatta qualificazione della domanda e dei fatti posti a base della stessa (“petitum” sostanziale), sicchè, ove la S.C. abbia già statuito sulla giurisdizione in altro e precedente giudizio, è inammissibile il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c. proposto in un successivo giudizio, instaurato dallo stesso attore sulla base degli identici fatti narrati nel primo, quand’anche l’atto introduttivo del secondo giudizio abbia evocato solo il convenuto principale nel primo (ma sia poi risultato legittimamente estensibile a tutte le altre parti, chiamate in causa dal convenuto principale), con il medesimo “petitum” (sebbene parzialmente ridotto solo nel “quantum”) e sostanzialmente la medesima “causa petendi” (per quanto diversamente qualificata rispetto alla domanda del primo giudizio).” (Cass., Sez. Un., (ord.) n. 11161 del 2019).

10. Mette conto di rilevare, peraltro, che, se non si fosse dovuto procedere in via dirimente alla rilevazione del ricordato giudicato sopravvenuto esterno, la soluzione del presente regolamento non avrebbe potuto essere diversa.

Queste le ragioni.

10.1. Si rileva che la stessa ricorrente, là dove ha evocato Cass. Sez. Un., n. 12252 del 2009, non pone in dubbio che in relazione alla gestione dei beni e dei siti culturali, il c.d. servizio di biglietteria abbia ad oggetto la riscossione del prezzo che l’Amministrazione prevede debba essere pagato dal pubblico per la fruizione del bene o sito culturale. La somma di danaro oggetto di tale prezzo è certamente da qualificare di natura pubblica, cioè come danaro di pubblica spettanza, in quanto versata dal singolo per tale fruizione di un bene pubblico. Il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 110, comma 3, del resto, “fotografa” tale connotazione prevedendo vincoli di destinazione delle somme, il che, se ve ne fosse bisogno, rafforza quella qualificazione.

La prospettazione espressa dalla ricorrente nella parte finale del ricorso, in definitiva, sembrerebbe adombrare che questa spettanza e, dunque, la natura pubblica del danaro riscosso per il costo del biglietto, potrebbe subire l’incidenza di una scelta dell’Amministrazione su come affidare il servizio di biglietteria, nel senso che il danaro riscosso per la gestione del servizio di biglietteria cesserebbe di essere danaro di natura pubblica e, dunque, rilevante in termini di responsabilità erariale, in dipendenza della modalità con la quale l’Amministrazione conferisca detta gestione.

E questa è stata anche la prospettiva che è stata assunta dal giudice penale – sebbene ai fini della responsabilità penale – nella vicenda conclusasi con la sentenza cui la ricorrente ha fatto riferimento.

La cessazione della qualità pubblica del danaro riscosso per il costo dei biglietti si verificherebbe qualora l’Amministrazione affidi la gestione al privato in forma integrata, cioè congiuntamente alla gestione dei c.d. servizi aggiuntivi, per i quali il privato è titolare di una concessione di pubblici servizi (secondo la qualificazione della citata ordinanza del 2009). Viceversa, ove l’Amministrazione non proceda all’affidamento integrato, ma provveda ad affidare la gestione delle due tipologie di servizi separatamente e segnatamente affidi quella del servizio di biglietteria sulla base di un rapporto diretto a regolare soltanto tale gestione (eventualmente, dovrebbe ritenersi, anche allo stesso soggetto affidatario dei servizi aggiuntivi sulla base di un distinto rapporto), i proventi della riscossione dei biglietti resterebbero danaro pubblico.

Questa prospettazione assegna ad un potere di scelta dell’Amministrazione circa la modalità dell’affidamento del servizio, potere certamente consentito dalla disciplina del D.Lgs. n. 42 del 2004, e, quindi, ad un potere di scelta in ordine alla modalità per assicurare sostanzialmente comunque e sempre una entrata per la fruizione del bene culturale pubblico, un valore che contraddice la stessa logica propria della qualificazione pubblicistica del prezzo per la fruizione del bene.

Non è dato comprendere – una volta considerato che il prezzo del biglietto concerne il costo che, in base alla legge, dai singoli l’Amministrazione può pretendere per la fruizione del bene pubblico o (come nella specie) sito culturale, e dunque una utilitas derivante dalla natura del bene stesso e per tale ragione a sua volta di natura pubblica – come l’Amministrazione possa, con la scelta del modo dell’affidamento della gestione, escludere in concreto quella natura.

10.2. Tanto potrebbe avvenire solo se la stessa legge attribuisse alla modalità di gestione questo effetto.

La ricorrente non evidenzia alcun riferimento normativo idoneo a giustificare una simile evenienza, ma nella sua prospettazione assume che sarebbe la scelta della gestione c.d. in forma integrata con i servizi aggiuntivi e, dunque, l’attrazione del servizio di biglietteria al regime concessorio proprio dei c.d. servizi aggiuntivi, come accaduto nella specie, a comportare la perdita della natura pubblica del danaro riscosso, in quanto l’obbligo del concessionario di riversare all’Amministrazione le somme riscosse per i biglietti, detratta la parte spettante per l’attività di gestione del servizio, assumerebbe la natura di obbligazione verso l’Amministrazione che, per il carattere integrato con le obbligazioni inerenti la gestione dei servizi aggiuntivi, si stempererebbe in una obbligazione di pagamento di somme che non sarebbero più pubbliche per il fatto che detta obbligazione si correlerebbe alle altre presenti nell’ambito del rapporto concessorio.

Tale assunto lascerebbe l’Amministrazione arbitra della sorte della qualificazione ai fini della responsabilità erariale della gestione del costo della fruizione del bene pubblico con il pagamento del biglietto.

Al di là di tale evidente incongruenza la prospettazione della ricorrente non risulta in alcun modo condivisibile: alla collocazione dell’obbligazione di riversare le somme riscosse per il servizio di biglietteria (detratto il costo per l’assicurazione del servizio) nell’ambito del rapporto concessorio, non può attribuirsi rilievo ai fini della configurabilità della responsabilità erariale quasi che la collocazione di un’obbligazione in esso fosse decisiva nel senso di impedirne la configurabilità come obbligazione rilevante ai fini della possibilità di configurare una responsabilità erariale, nel presupposto il concessionario non possa rivestire la qualifica di agente contabile.

E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui: “In tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l’attribuzione della controversia alla giurisdizione alla Corte dei conti, allorchè un ente privato esterno all’Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ultima, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell’apparato organizzativo della P.A, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte.” (da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 21871 del 2019). Principio che riprende quello (enunciato a proposito della vecchia disciplina del giudizio contabile), secondo cui: “Elementi essenziali e sufficienti perchè un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 74 ed R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178 e 610), sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l’eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte.” (Cass., Sez. Un., (ord.) n. 13330 del 2010).

La prospettazione della ricorrente, ancora ribadita nella memoria, in ordine al fatto che non sarebbe concepibile che nell’àmbito di una concessione e nella specie della concessione di servizi di cui trattasi il concessionario possa rivestire talvolta sì e talaltra no la qualifica di agente contabile non considera che l’esistenza o meno di tale qualifica si correla al tipo di obblighi assunti dal concessionario ed al loro oggetto. E non considera che anche somme che il concessionario deve corrispondere alla p.a. proprio in forza del conferimento della concessione ben possono rivestire natura di danaro pubblico.

Al contrario di quanto assume la memoria anche il recente precedente di cui a Cass., Sez. Un., (ord.) n. 486 del 2019 non giova affatto alla sua prospettazione, perchè esso non mette in discussione la giurisdizione contabile ed anzi la afferma quando ricorre la condizione della violazione di obblighi afferenti all’attività ed alle funzioni svolte come “agente dell’amministrazione pubblica”.

Del tutto inidonee ad assumere rilevanza ai fini della configurabilità dell’esistenza del rapporto contabile rilevante per la configurabilità della giurisdizione contabile risulta sia l’evocazione della norma dell’art. 117, comma 5 citato D.Lgs., là dove dispone che i canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell’art. 110 D.Lgs., e quella di tale norma, là dove accomuna, sebbene per la gestione diretta di cui all’art. 115, comma 2 appunto i canoni di concessione e i proventi della riscossione dei biglietti ai fini della spettanza agli enti cui i beni appartengono.

Tale ultima norma disciplina la ripartizione delle somme riscosse per il servizio di biglietteria nella gestione diretta, che può avvenire tramite strutture interne all’ente proprietario del bene culturale o in fora consortile (come dice il secondo inciso dell’art. 115, comma 2 D.Lgs.). Nel caso della gestione indiretta il riferimento alla ripartizione dei canoni di concessione, di cui all’art. 117, comma 5 e la previsione che la ripartizione debba avvenire ai sensi dell’art. 110 assume lo stesso significato, che riguarda l’assetto interno delle pubbliche amministrazioni eventualmente e non si comprende come possa essere considerata determinativa di conseguenze sulla natura delle somme riscosse per la biglietteria.

Assolutamente priva di rilievo risulta, poi, la mancanza di previsione nell’accordo concessorio di un obbligo di rendiconto, atteso che tale obbligo si correla oggettivamente alla natura delle somme siccome derivante dalla legge, che è stata evocata dal ricordato giudicato penale. E così pure quella che da esso è stata definita come “sistema di rendicontazione atipica”. Elementi questi rilevanti ai fini della responsabilità penale, ma non certo rilevanti ai fini della responsabilità contabile, atteso che derivano dal modus operandi della stessa Amministrazione, i cui agenti, se tale modus fosse esiziale per l’erario, a loro volta potrebbero essere attinti da detta responsabilità.

La c.d. gestione integrata dei servizi di biglietteria non toglie, dunque, che le somme riscosse abbiano natura di danaro pubblico.

Nè ai fini della configurazione della giurisdizione contabile assume rilievo la circostanza che nell’ambito del rapporto concessorio dei servizi aggiuntivi in quanto attraente, secondo la logica indicata da Cass., sez. Un., n. 12252 del 2009, anche il servizio di biglietteria appunto integrato, si configuri la giurisdizione amministrativa esclusiva: tale giurisdizione concerne le liti che riguardo alla gestione del rapporto insorgano fra il concessionario e la p.a.

La posizione che in tali liti tutela la p.a. non è sovrapponibile a quella che trova tutela davanti alla giurisdizione contabile.

Anche recentemente si è detto, infatti, che: “L’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della amministrazione attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest’ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la “potestas iudicandi” del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti “il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici” (Corte Cost., nn. 355/2010, 46/2008, 641/1987).” (Cass., Sez. Un., n. 4883 del 2019).

Nella specie per quanto si è detto l’esistenza del rapporto contabile si dovrebbe senz’altro ritenere, non senza che debba rilevarsi che nemmeno si è allegata l’esistenza di un giudizio civile o (in ragione eventualmente della estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) nel quale sia stata fatta valere una responsabilità da parte della p.a. contro la Novamusa.

Nè sono stati dedotti – fermo che non inciderebbe ai fini della giurisdizione, ma riguarderebbe la proponibilità davanti alla giurisdizione contabile e, quindi, il merito di essa – argomenti che evidenzino interferenze riguardo alla lite in cui è stato impugnato il lodo cui si è fatto riferimento nell’esposizione del fatto.

11. Dev’essere, conclusivamente, dichiarata la sussistenza della giurisdizione contabile.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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