Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4314 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 18/02/2021), n.4314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15731-2014 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato BERLIRI CLAUDIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato COGLIATI DEZZA ALESSANDRO;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 737/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

G.C. ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 737/14/13, depositata il 18/12/2013, con cui la CTR del Lazio, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, in rettifica della dichiarazione dei redditi per l’anno 2005, ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato memorie e documentazione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il contribuente ha prestato istanza di sospensione del processo D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, , ed il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, citato D.L., ex art. 11, comma 8, ultima parte.

Il contribuente inoltre ha corredato la memoria difensiva datata settembre 2020, contenente la predetta istanza, con la prova del versamento dell’importo dovuto in relazione alla domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, e non risulta documentato il diniego della definizione.

Su tali premesse va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate citato D.L., ex art. 11, comma 10, ultimo periodo.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (cfr. Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto in giudizio. Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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