Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4313 del 22/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 4313 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CAVALLARI DARIO

ORDINANZA
sul ricorso 22177-2014 proposto da:
LOVISOLO GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in Torino, via
Lamarmora 43, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANPAOLO MASSA per
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
RIVA MARIA LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 47,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ROMEO, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 4071/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 12/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

73((it

Data pubblicazione: 22/02/2018

Gianfranco Lovisolo ha convenuto in giudizio Maria Luisa Riva con atto di
citazione notificato il 29 febbraio 2008 avanti il Tribunale di Milano per sentire
accertare il proprio diritto ad acquistare l’immobile sito in Milano, viale Caldara 20,
ai sensi dell’articolo 2932 c.c.

L’attore ha esposto che:

avente ad oggetto l’immobile oggetto di causa;
aveva convocato Maria Luisa Riva davanti al Notaio prescelto per il giorno 25
febbraio 2008 al fine di concludere il rogito definitivo;
la convenuta si era rifiutata di concludere il contratto definitivo adducendo
l’avvenuto decorso del termine essenziale pattuito dalle parti per tale incombente.

Si è costituita Maria Luisa Riva, chiedendo il rigetto della domanda attrice e la
(
dichiarazione di risoluzione del preliminare.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4642/2010, ha accolto la domanda
attrice.

Con atto di citazione notificato il 29 febbraio 2008 Maria Luisa Riva ha proposto
appello contro la summenzionata sentenza.

La Corte di Appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.
4071/2013, ha accolto l’appello e rigettato le domande di Gianfranco Lovisolo.

Gianfranco Lovisolo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi,
domandando la cassazione della sentenza impugnata.

Maria Luisa Riva ha depositato controricorso, insistendo per la conferma della
decisione impugnata.

aveva stipulato con la convenuta un contratto preliminare il 12 novembre 2003

1. Con i suoi due motivi di ricorso che, stante la stretta connessione, vanno
esaminati congiuntamente, Gianfranco Lovisolo lamenta la violazione degli articoli
112 e 122-132 c.p.c., degli articoli 24 e 111 Cost. e degli articoli 1321, 1325,
1350, 1351 e 1372 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto
decisivo della controversia, poiché la corte territoriale non avrebbe considerato che

25 febbraio 2008 e che, quindi, sarebbe stata questa mancata comparizione a
costituire l’inadempimento che veniva contestato alla controparte con riferimento
al contratto preliminare concluso nel 2003, e non l’assenza all’appuntamento del
23 gennaio 2008 conseguente all’impegno unilaterale assunto il 17 luglio 2007.
Inoltre, ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello di Milano avrebbe errato
nell’affermare che la scrittura del 2003 sarebbe stata caducata dalle parti in quanto
la risoluzione per mutuo dissenso di un contratto preliminare di compravendita di
un bene immobile richiedeva la forma scritta.
Le doglianze sono infondate.
Infatti, la corte territoriale ha basato la sua decisione sul fatto che il contratto
preliminare del 2003 fosse ormai venuto meno per accordo delle parti e che,
pertanto, l’unico impegno vincolante fra loro esistente fosse quello derivante
dall’intesa del 17 luglio 2007.
Secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Appello di Milano, con
quest’ultimo scritto Maria Luisa Riva si era impegnata a stipulare un nuovo
contratto preliminare avente ad oggetto il medesimo immobile.
Il giudice di secondo grado ha, quindi, ricostruito la vicenda riconoscendo che il
contratto preliminare del 2003 non era più efficace dal momento che Gianfranco
Lovisolo e Maria Luisa Riva avevano pattuito, nel 2007, di stipularne uno nuovo.
Coerentemente con tale lettura dei documenti depositati la corte territoriale ha
esattamente valutato che la mancata presentazione di Maria Luisa Riva all’incontro
del 23 gennaio 2008 non costituiva inadempimento del preliminare del 2003, ma
dell’obbligo assunto il 17 luglio 2007, finalizzato a concludere un nuovo contratto
preliminare e, perciò, non azionabile ex articolo 2932 c.c.

la controricorrente non si era presentata all’incontro fissato davanti al Notaio per il

Se ne ricava che, di conseguenza, l’assenza del 5 febbraio 2008 era ininfluente in
quanto, essendo correlato il relativo appuntamento, ad avviso del ricorrente, al
preliminare del 2003, non poteva esservi stato alcun inadempimento rilevante ex
articolo 2932 c.c., essendo stato il contratto del 2003 ormai risolto dalle parti.
Gianfranco Lovisolo ribatte che, nella specie, non vi sarebbe stato un valido
scioglimento per mutuo dissenso del contratto poiché la scrittura del 17 luglio 2007

Per costante giurisprudenza la risoluzione consensuale di un contratto
preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l’estinzione di diritti reali
immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam, al pari del
contratto risolutorio di un definitivo, rientrante nell’espressa previsione dell’articolo
1350 c.c., dato che la ragione giustificativa dell’assoggettamento del preliminare
alla forma ex articolo 1351 c.c., da ravvisare nell’incidenza che esso spiega su
diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l’assunzione di obbligazioni,
si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso (Cass.,
Sez. 2, n. 13290 del 26 giugno 2015).

e_Th

Peraltro, il ricorrente non considera che, a prescindere dal fatto che egli non
aveva firmato il documento del 17 luglio 2007 (pur avendolo redatto), la corte
territoriale ha giustamente valorizzato la missiva del 9 gennaio 2008, con la quale
il medesimo Gianfranco Lovisolo aveva invitato Maria Luisa Riva a sottoscrivere il
nuovo preliminare “a rinnovo del precedente preliminare 12 novembre 2003”, così
chiarendo di ritenere non più in essere la precedente intesa del 2003.
Infatti, la lettera del 9 gennaio 2008 costituisce atto scritto del tutto idoneo a
manifestare la volontà del ricorrente di accettare l’impegno del 17 luglio 2007 di
Maria Luisa Riva e, quindi, di obbligarsi in via preliminare a concludere un
successivo contratto preliminare (Cass., SU, n. 4628 del 6 marzo 2015, che
ammette la figura del c.d. preliminare di preliminare).
Si è avuta, perciò, una formazione progressiva della volontà delle parti, l’accordo
in ordine al mutuo dissenso relativamente al preliminare essendosi raggiunto
tramite due atti scritti, il primo dei quali del 17 luglio 2007 firmato dalla
controricorrente, il secondo del 9 gennaio 2008, proveniente dal ricorrente.

era stata firmata dalla sola Maria Luisa Riva.

Se ne ricava che la risoluzione del preliminare del 2003 si è verificata ed è valida,
non essendo necessario che intese come quella in esame risultino da un unico
documento, a condizione che, comunque, il consenso dei soggetti interessati sia
formulato per iscritto.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate
come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui
notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass.,
Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018 -01).
P.Q.M.
La Corte,
– rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della controricorrente,
che liquida in complessivi C 3.200,00, di cui C 200,00 per spese, oltre accessori
come per legge e Cpa nella misura del 15%;
– ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte
suprema di Cassazione, il 21 novembre 2017.
Il Presidente
Lina Matera

2. Il ricorso va, quindi, respinto.

Il urDflaflO Giudiziaritt

‘a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA