Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4313 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 18/02/2021), n.4313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14935-2014 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e

difeso dagli avvocati RESTIVO GIUSEPPA, RESTIVO SALVATORE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE PALERMO – AGENZIA DELLE

ENTRATE – in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 276/2013 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

La Commissione tributaria regionale della Sicilia con sentenza n. 276/25/13, pubblicata il 18/11/2013, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso proposto da B.C. avverso la cartella di pagamento basata su avviso di accertamento secondo il contribuente non validamente notificato.

Il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle entrate ha resistito mediante controricorso.

Il ricorrente ha chiesto, con memoria contenente documentazione, la declaratoria di estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito di domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, conv. con L. n. 96 del 2017, e di corresponsione del dovuto.

L’Avvocatura generale dello Stato, mediante memoria recante la data del 12/2/2020, ha concluso per la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l’Agenzia delle entrate, con nota, comunicato “la regolarità della definizione della lite ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11”.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del citato D.L., art. 11, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. esattamente in termini: Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).

Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipìci – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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