Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4313 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 10/02/2022), n.4313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26244-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli

avvocati MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, CORETTI ANTONIETTA,

D’ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE;

– ricorrente –

contro

HEINEKEN ITALIA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 34/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 16/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE

GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il dispositivo della sentenza n. 34 del 2020 la Corte di appello di Cagliari, decidendo in sede di rinvio a seguito di ordinanza di cassazione della Suprema Corte della precedente pronuncia di appello, ha rigettato l’appello proposto dall’INPS nei confronti della Heineken Italia spa, avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede n. 1435 del 2010.

2. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. La Heineken Italia spa e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, aì sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo l’Istituto ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., per essere stato pronunciato in udienza un dispositivo che conteneva una pronuncia contrastante, cioè di rigetto del gravame proposto da esso Ente e di conferma, invece, di una sentenza ad esso totalmente favorevole.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., per esservi un contrasto insanabile tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione dell’impugnata sentenza.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché interferenti, sono fondati.

5. E’ stato affermato che, nel rito del lavoro, il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale i dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata. Tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, e peraltro, si possa escludere che sia l’esito di un ripensamento sopravvenuto, essendo la motivazione saldamente ancorata ad elementi acquisiti al processo (Cass. n. 14845/2004).

6. Nella fattispecie, la possibilità di sanare il contrasto deve essere esclusa stante la affermazione chiara, nella motivazione, di conferma di una sentenza favorevole all’INPS e, invece, di rigetto del gravame proposto dall’Istituto, nel dispositivo: il tutto in un contesto di un giudizio di rinvio a seguito di cassazione della precedente sentenza di appello da parte di questa Corte (Cass. n. 3181/2019), in cui era stato appunto l’INPS ad avere riassunto la causa.

7. La gravata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio -non potendo essere decisa in questa sede vertendosi appunto in un giudizio già riassunto a seguito di cassazione con individuazione dell’AG competente a rivalutare la vicenda e in cui comunque sono necessari accertamenti in punto di fatto-alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, che provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

 

 

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