Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4312 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4312 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CAVALLARI DARIO

ORDINANZA
sul ricorso 22475-2014 proposto da:
BRUNO SIMONA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
IMERA 6, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ARUTA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO CHIANESE;
– ricorrente contro

DE’ LONGHI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO
GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANTONIO RICCI;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 500/2014 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 27/2/2014;

Data pubblicazione: 22/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 21/11/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;
lette le conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Simona Bruno ha proposto opposizione con atto di citazione
contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso su
ricorso della De’ Longhi spa ed avente ad oggetto il pagamento
della somma di 50.882.335 a titolo di corrispettivo per la
fornitura di alcuni articoli per elettrodomestici.

L’opponente ha dedotto di non avere mai acquistato i suddetti
articoli.

La De’ Longhi spa si è costituita chiedendo il rigetto
dell’opposizione.

Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1293/2006, ha respinto
l’opposizione.

Simona Bruno ha proposto appello contro la summenzionata
sentenza.

La Corte di Appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti,
con sentenza n. 500/2014, ha respinto l’appello.

Simona Bruno ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
cinque motivi, domandando la cassazione della sentenza
impugnata.
Ric. 2014 n. 22475 sez. 52 – ud. 21-11-2017
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Alberto Celeste, che ha domandato l’accoglimento del ricorso.

La De’ Longhi spa ha depositato controricorso.

La sola società controricorrente ha depositato memoria ex

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 111 Cost., degli articoli 112 e 132, n. 4,
c.p.c., dell’articolo 118 disp. att. c.c., dell’articolo 2097 c.c.,
nonché la nullità della sentenza, l’omessa pronuncia sul primo
motivo di gravame ed il difetto di motivazione della decisione
poiché la corte territoriale non si sarebbe pronunciata in ordine al
primo motivo di impugnazione e non avrebbe spiegato le ragioni
della sua statuizione.
La doglianza è inammissibile.
L’articolo 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla I. 7 agosto 2012, n. 134, ha
riformato il testo dell’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,
stabilendo che le sentenze pronunciate in grado d’appello o in
unico grado possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo
“per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti” e non più, come previsto
dal testo precedente, “per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;
L’attuale versione dell’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che, ai
sensi dell’articolo 54, comma 3, d.l. 2012, n. 83, trova applicazione
nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto, ovvero dall’Il settembre 2012, è interpretata dalla
giurisprudenza nel senso che il cattivo esercizio del potere di
apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito
Ric. 2014 n. 22475 sez. 52 – ud. 21-11-2017
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articolo 378 c.p.c.

non è denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo più
inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,
né in quello del precedente n. 4 (Cass., Sez. 3, n. 11892 del 10
giugno 2016).

merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma
abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure
ricorrano una

“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto

materiale e grafico”, una “motivazione apparente”, un “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili”

e una

“motivazione

perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, a nulla rilevando il
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. 6 3, ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014).
Nella specie, la corte territoriale ha rilevato che il ragionamento
del giudice di prime cure era chiaro, elencando gli elementi
istruttori che giustificavano l’affermazione dell’esistenza del
rapporto contrattuale in questione, quali la visura camerale
attestante la titolarità in capo all’appellante di impresa individuale
avente ad oggetto il commercio di materiali per elettrodomestici e
le deposizioni dei testi Amendola, Pignata e Bruno.
Ne consegue che non è possibile prospettare, nella specie,
l’omesso esame di un fatto o l’esistenza di una motivazione
mancante od apparente.
Quanto al mancato scrutinio del primo motivo di appello, il
giudice di secondo grado lo ha espressamente riportato nella
sentenza e lo ha valutato precisando le ragioni che facevano
ritenere esistente il rapporto oggetto del contendere.

2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo che, stante la

stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, la
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In particolare, il vizio motivazionale sussiste qualora la corte di

ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 2697 c.c. e degli
articoli 112, 113, 115, 116, 132, n. 4, e 216 c.p.c. e 111 Cost. e
l’illogicità della motivazione, poiché la corte territoriale non
avrebbe tenuto conto che controparte non aveva provato il proprio

presente agli atti ed il contenuto delle deposizioni raccolte.
Le doglianze sono inammissibili.
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con il
quale si chieda un nuovo apprezzamento di fatto di deposizioni
testimoniali, anche comprensivo della maggiore o minore
attendibilità dei testi, o delle altre risultanze istruttorie, che siano
state prese in considerazione dal giudice, soprattutto qualora si
pretenda una valutazione atomistica delle singole deposizioni e non
già il necessario esame complessivo delle stesse, non essendo
consentito alla Suprema Corte di Cassazione di procedere ad un
nuovo ‘esame di merito delle risultanze degli atti di causa (Cfr.
Cass., Sez. L, n. 15205 del 3 luglio 2014).
Nella specie, la corte territoriale ha ritenuto che le deposizioni dei
testi summenzionati confermassero la conclusione dei contratti
oggetto del contendere e che la visura catastale depositata
provasse che la ricorrente aveva svolto attività concernente il
commercio di materiali per elettrodomestici, esattamente oggetto
delle forniture in questione, attività che la medesima ricorrente
aveva, invece, negato di avere mai posto in essere.
Simona Bruno, nell’adire la presente corte, si è limitata a
proporre una propria interpretazione delle risultanze istruttorie
alternativa a quella della Corte di Appello di Venezia, articolando
delle doglianze che sono, quindi, inammissibili nella presente sede.

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assunto, ma, anzi, avrebbe errato nel valutare la documentazione

3. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la
violazione dell’articolo 92 c.p.c., poiché la corte territoriale avrebbe
dovuto compensare le spese di lite.
La doglianza va respinta, avendo la Corte di Appello di Venezia

4. Il ricorso va, quindi, rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e
sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’articolo 1,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il
comma 1-quater all’articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per
cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla
data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515
del 10 luglio 2015).
P.Q.M.
La Corte,
– rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle
spese del giudizio di Cassazione in favore della controricorrente,
che liquida in C 2.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese
generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
– ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara
la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della

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fatto applicazione degli ordinari principi in tema di soccombenza.

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione

Il Presidente
Lina Matera

F

onario Giudiziario
“‘NERI

‘DEPOSITATO IN CANCELLERIA

civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 novembre 2017.

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