Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4312 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

S.G., elett.te dom.to in Roma, al Corso di Francia n.

225, presso lo studio dell’avv. Luca Bastrentaz, rapp.to e difeso

dall’avv. CALFA Tullio, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria n. 167/2007/08 depositatali 13/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/1/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da S.G. contro L’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Catanzaro n. 283/1/2005 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) INVIM 1985. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

L’Agenzia delle Entrate ha presentato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e in subordine omessa motivazione.

La CTR avrebbe omesso di pronunciare sulla eccezione dell’appellato circa l’infondatezza della censura di illegittima notifica della cartella al solo curatore stante la precedente notifica del medesimo atto allo S.; nè avrebbe giustificato l’irrilevanza di tale eccezione.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1. Il ricorso sarebbe tardivo in quanto proposto oltre il termine di 60 gg. decorrente dalla notifica della medesima cartella allo S. e dallo stesso impugnata nell’ottobre 2003.

Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23, della L. n. 131 del 1986, artt. 76 e 78 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17. La CTR avrebbe erroneamente applicato i termini decadenziali per la iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella.

Fondato è il secondo motivo di ricorso. Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1, stabilisce, a pena d’inammissibilità, che il ricorso alla commissione tributaria provinciale, avverso uno degli atti elencati dall’art. 19, deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto medesimo. Rilevabile di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio è il mancato rispetto di tale termine. L’avvenuta notifica allo S. della cartella di pagamento relativa all’Invim 1985 in data 19/6/2003 comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in data 3/10/2003, con assorbimento di ogni ulteriore censura. Consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dallo S. il 3/10/2003;

condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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