Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4312 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21191-2017 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI

46, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO;

– ricorrente –

contro

A.FO.R. – AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 37/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Locri, in accoglimento della domanda proposta da G.S., ha riconosciuto il diritto di quest’ultimo a svolgere attività lavorativa alle dipendenze della A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria, d’ora in poi solo Azienda), con chiamata a tempo determinato, e ha condannato la A.FO.R. al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni non corrisposte, “dal di dell’effettiva scarcerazione alla data di effettiva reintegrazione nell’impiego”;

a fondamento della sua domanda il lavoratore aveva assunto di aver prestato attività lavorativa a tempo determinato con continuità dal 1976 al 1980, con la qualifica di operaio idraulico forestale, alle dipendenze dell’A.FO.R.; di essere stato destinatario, a seguito di sentenza penale di condanna, di un provvedimento restrittivo della libertà personale fino all’agosto del 2010; di aver richiesto più volte, una volta scarcerato, la riassunzione o la reintegrazione nel proprio posto di lavoro, senza esito e senza che fosse mai stato intimato il licenziamento;

con sentenza pubblicata in data 28/6/2017 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Azienda, ha rigettato la domanda;

a fondamento del decisum, la Corte ha rilevato il difetto di titolarità passiva dell’Azienda, osservando che il rapporto dedotto in causa, compreso fra il 1976 e il 1980, si era svolto tra il G. e il Corpo Forestale dello Stato, in un periodo in cui l’Azienda non era stata ancora istituita; la certificazione datata 14/3/2008 rilasciata dalla stessa Azienda, pur attestando che il G. negli anni in questione aveva prestato servizio presso “questa amministrazione… con rapporto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di OPS” non comprovava, e esistenza di un rapporto con la stessa Azienda, considerato che nello stesso documento si precisava che il valore probatorio del certificato era limitato solo agli anni successivi al 1994 (anno in cui l’Azienda, istituita nel 1992, era divenuta operativa), mentre per gli anni pregressi l’amministrazione si limitava a riportare i dati esistenti nel fascicolo personale del lavoratore, così come consegnati alla Azienda dal Servizio 118 Forestazione di Reggio Calabria;

contro la sentenza il G. propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo;

la intimata non svolge attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso G.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e della L.R. Calabria 19 ottobre 1992, n. 20, artt. 9,10 e 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

assume il ricorrente, dopo aver precisato di aver lavorato in favore del Servizio Forestazione della Regione Calabria, e non già del Corpo Forestale dello Stato, che la A.FO.R. era subentrata in tutte le funzioni e compiti precedentemente affidati al Servizio forestazione, e che, per espressa previsione di legge, il personale preposto all’esecuzione degli interventi affidati alla Azienda è costituito dagli operai idraulico-forestali a tempo determinato e a tempo indeterminato di cui al D.L. 15 giugno 1984, n. 233, convertito nella L. 4 agosto 1984, n. 442; la titolarità passiva del rapporto era dunque passata alla Azienda, unica legittimata a contraddire alle domande;

al riguardo richiama il contenuto della certificazione 14/3/2008;

il motivo è inammissibile, richiamandosi al riguardo le considerazioni già espresse in un caso analogo da questa Corte con la sentenza 1/7/2019, n. 17637;

deve infatti rilevarsi che, poichè la pretesa fatta valere nei confronti dell’A.FO.R muove dal presupposto di un diritto alla “riassunzione ovvero reintegrazione” in un rapporto di lavoro a tempo determinato che si assume cessato, senza altra specificazione, era onere del ricorrente allegare e provare la natura di detto contratto, o della molteplicità dei contratti, la loro tipologia e durata, l’atto o il provvedimento con il quale il rapporto sarebbe cessato e le ragioni relative, il soggetto con cui essi sarebbero stati stipulati, e ciò in considerazione della diversità del regime giuridico del rapporto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato;

a tal riguardo la causa petendi è solo vagamente enunciata, non comprendendosi se il preteso diritto alla riassunzione o alla reintegrazione nel posto di lavoro, con contratto a tempo indeterminato o, in subordine, a tempo determinato, sia vantato sulla base di un diritto al rinnovo dei contratti a tempo determinato o alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, come si legge nella sentenza di primo grado, trascritta nella sentenza qui impugnata, in forza di una “sorta di affidamento circa la garanzia del posto o, comunque, della probabilità di rinnovazione cronologica della sua durata”;

si è di fronte ad una indubbia carenza di elementi indispensabili ai fini della decisione, e ciò incide altresì sull’esatta individuazione del soggetto parte del rapporto di lavoro nei cui confronti si chiede la tutela giudiziaria;

correttamente pertanto il giudice d’appello ha ritenuto infondata la domanda di ripristino del rapporto perchè la stessa è stata avanzata, senza spiegarne le ragioni, nei confronti di un soggetto giuridico creato solo nel 1992, mentre i rapporti di lavoro dedotti in causa sono relativi ad anni in cui la Azienda non era ancora costituita; il motivo di ricorso, nell’addebitare alla Corte territoriale la violazione della legge regionale n. 20/1992, si risolve in una mera elencazione delle competenze attribuite all’A.FO.R., contrapposte a quelle riservate al personale del Corpo Forestale, senza che sia dato rintracciare nelle stesse la fonte del preteso diritto, la quale non può certo essere desunta dalla circostanza che l’A.FO.R. abbia rilasciato una certificazione sullo stato di servizio del ricorrente;

riguardo al contenuto e alla valenza probatoria di tale certificato, la Corte territoriale ha svolto un apprezzamento di merito non adeguatamente censurato sotto il profilo della violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; il documento, peraltro, trascritto solo per un breve stralcio, non risulta depositato unitamente al ricorso per cassazione e la parte non fornisce precise indicazioni circa la sua attuale collocazione, sicchè non risultano assolti gli oneri di specificazione e localizzazione imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;

nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in mancanza di attività difensiva svolta dalla intimata;

sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo pari a quello previsto per il contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuta.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 febbraio 2020

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