Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4311 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. un., 23/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. VIDIRI Guido – rel. Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29956-2008 proposto da:

B.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato BILOTTA

ROBERTO – studio dell’avvocato GRECO MARCELLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VETERE SALVATORE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA N. (OMISSIS) DI COSENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1445/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. GUIDO VIDIRI;

udito l’Avvocato Salvatore VETERE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARTONE ANTONIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 19 aprile 2006, B.M. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla sua domanda rivolta al riconoscimento del diritto all’inquadramento nel superiore quinto livello del contratto nazionale di lavoro, reso esecutivo con D.P.R. n. 348 del 1983, sino al 31 dicembre 1985, e nel sesto livello dal 1 gennaio 1986 sino al 30 marzo 2003, data del pensionamento per raggiunti limiti di età, nonchè al pagamento delle relative differenze retributive. A sostegno del suo gravame la B., assunta con la qualifica di puericultrice presso il disciolto Centro Immaturi, istituito presso l’Amministrazione Provinciale di Cosenza, deduceva che la sua pretesa traeva origine da una situazione di fatto, e cioè dallo svolgimento di superiori mansioni di preparatore di laboratorio dal 1980 (epoca del trasferimento del centro immaturi all’USL n. (OMISSIS) di Cosenza) sino alla data del pensionamento, avvenuto il 30 marzo 2003, sicchè al caso di specie andavano applicati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di illecito permanente, per cui la controversia andava devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. In ogni caso rientravano nella giurisdizione di tale giudice le pretese avanzate per il periodo successivo al 30 giugno 1998 e sino al pensionamento.

Dopo la ricostituzione del contraddittorio e dopo che l’Amministrazione Provinciale aveva insistito per il rigetto del gravame, la Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 22 settembre 2008 rigettava la proposta impugnazione e compensava le spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava che la giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo alla stregua del disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, atteso che – sia con riferimento all’attività lavorativa spiegata sia con riguardo ad atti o provvedimenti del datore di lavoro (l’USL n. (OMISSIS) di Cosenza aveva mantenuto l’inquadramento nei ruoli regionali con la qualifica di puericultrice nonostante le numerose sollecitazioni della B. ad operare un inquadramento conforme alla regolamentazione di cui ai contratti del 1983, 1987 e del 1990) – la pretesa della ricorrente in primo grado trovava la sua genesi in fatti anteriori al 30 giugno 1998.

Avverso tale sentenza B.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo.

L’Azienda sanitaria n. (OMISSIS) di Cosenza non si è costituita in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della normativa sulla giurisdizione adducendo che nel caso di specie va riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario alla stregua del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, in quanto si è in presenza di un comportamento caratterizzato da permanenza, cessato in epoca successiva al 30 giugno 1998. Infatti essa ricorrente aveva dedotto che l’esercizio di superiori mansioni copriva un arco temporale ricomprendente sia il periodo anteriore che successivo al 30 giugno 1998, sicchè il giudice d’appello – in conformità di quanto affermato da un indirizzo giurisprudenziale e dalla dottrina – avrebbe dovuto riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario per essersi in presenza di un illecito permanente cessato in epoca successiva al 30 giugno 1998, in quanto l’ingiustificata ed illecita resistenza dell’amministrazione a riconoscerle le superiori mansioni si era protratta sino al suo collocamento in pensione avvenuto in data 30 marzo 2003, nonostante le sue sollecitazioni ad osservare quanto prescritto dai contratti collettivi del 1983, 1987 e 1990.

Con il secondo motivo, riprendendo in parte quanto già evidenziato con il primo motivo, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata, dichiarativa della giurisdizione del giudice amministrativo, difetto di motivazione per avere fatto riferimento per la determinazione del giudice competente a fatti del datore di lavoro circoscritti nel tempo e cioè al richiamo al corretto inquadramento, alla stregua dei contratti collettivi del 1983, 1987 e 1998, e di non avere tenuto in debita considerazione che al di là del momento del sorgere del diritto doveva assumere rilievo anche la circostanza che la lesione del suo diritto si protraeva nel tempo, per cui la giurisdizione andava determinata con riguardo alla cessazione della permanenza.

Il ricorso articolato nei suddetti motivi, da esaminarsi congiuntamente per importare la soluzione di una identica problematica attinente alla interpretazione da darsi al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, va accolto in relazione al riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle pretese rivendicate dalla B. per il periodo successivo al 30 giugno 1998.

Questa Corte di cassazione ha, anche di recente, statuito che in tema di lavoro pubblico cd. “privatizzato”, ai fini del riparto di giurisdizione in forza della norma transitoria dettata dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, (per cui restano attribuite al giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, mentre sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro successivo a detta data), non può essere invocata la fattispecie dell’illecito permanente – che nasce da un unico fatto generatore, verificatosi in un preciso momento, prolungandosi nel tempo gli effetti relativi, sicchè rispetto ad essa è il momento della cessazione della permanenza che rileva per l’individuazione del giudice munito di giurisdizione sul rapporto in contestazione – in una controversia in cui sia dedotta l’illiceità della condotta datoriale per il mancato riconoscimento della pretesa natura subordinata del rapporto lavorativo, giacchè la anzidetta pretesa è originata non da un unico fatto generatore, ma da comportamenti – e cioè prestazioni di lavoro subordinato – che si esplicano in distinte unità temporali, ciascuna della quali va considerata a sè stante (posto che i modi di esplicazione dell’una nulla possono dire sui modi di esplicazione di quella successiva) ai fini della verifica che ciascuna di esse sia stata svolta in maniera effettivamente idonea ad integrare il requisito della subordinazione(cfr. in tali sensi: Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009 n. 10669).

L’indicata statuizione – da applicarsi anche alla fattispecie in esame in forza delle ragioni poste a suo fondamento e ribadita nella sua ratio da altri numerosi pronunziati – va riaffermata in questa sede in osservanza dei compiti di nomofilachia assegnati a questa Corte di cassazione, non risultando le ragioni poste a base del ricorso capaci di metterne in dubbio la validità (cfr. tra le tante decisioni: Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2008 n. 26018 ed, in precedenza, Cass., Sez Un., 29 aprile 2008 n. 10819, che in una fattispecie avente profili di analogia con quella in esame ha ritenuto che ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria relativa alla devoluzione del contenzioso del pubblico impiego contrattualizzato al giudice ordinario, con riferimento alle controversie “relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998”, ciò che rileva è il dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata sicchè nel caso di domanda retributiva relativa a rapporto di fatto alle dipendenze della P.A., con riguardo a periodi precedenti e successivi alla suddetta data, opera il criterio del frazionamento della giurisdizione, restando escluso che l’inadempimento datoriale possa costituire un illecito permanente – con conseguente rilevanza dell’epoca della sua cessazione – non essendo unitario il fatto costitutivo dei diritti vantati, ma traendo gli stessi fondamento in ciascun periodo del rapporto nel quale sono maturati).

Alla stregua degli enunciati principi e di una corretta interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, nel caso in esame – in cui si rivendicano da parte della B. una qualifica superiore e con essa le correlate differenze retributive – la giurisdizione del giudice ordinario, non può essere riconosciuta, come vuole la ricorrente, per tutte le sue pretese, dovendosi invece il ricorso accogliere con la declaratoria di giurisdizione del suddetto giudice unicamente per le domande relative al periodo successivo al 30 giugno 1998, dovendosi di contro riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente al periodo antecedente a tale data, e non invece – come hanno ritenuto nelle loro decisioni il giudice d’appello ed il primo giudice – per l’intero periodo lavorativo.

Per concludere il ricorso va accolto nei termini ora precisati e la sentenza impugnata va cassata per essere la giurisdizione devoluta in relazione alle pretese della ricorrente, antecedenti al 30 giugno 1998, al giudice amministrativo, davanti al quale la causa va rimessa per l’ulteriore corso del giudizio in osservanza della regola della traslatio iudicii, ora regolata dalla L. n. 69 del 2009, art. 59, e per essere la giurisdizione, con riferimento alle pretese riguardanti il periodo successivo alla suddetta data del 30 giugno 1998 devoluta al giudice ordinario, da individuarsi ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, nel Tribunale di Cosenza, davanti al quale la causa va rimessa anche per le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata dichiarando in relazione alle domande della ricorrente antecedenti al 30 giugno 1998 la giurisdizione dell’A.G.A. TAR competente davanti al quale rinvia la controversia, e dichiara altresì la giurisdizione dell’A.G.O. per il periodo successivo, rinviando anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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