Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4311 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2017, (ud. 05/10/2016, dep.20/02/2017),  n. 4311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10259-2014 proposto da:

N.P.I., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

OLDRATI GUARNIZIONI INDUSTRIALI S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERIA’, 20, presso 1 studio dell’avvocato

FRANCESCO ANELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ADRIANA

VASSALINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 445/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/10/2013 R.G.N. 427/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito l’Avvocato ANELLI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso o in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 445 in data 10/15 ottobre 2013 rigettava il gravame proposto da N.P.I. avverso la pronuncia del 17 gennaio 2013, mediante cui il Tribunale della stessa sede aveva respinto la domanda di detto appellante, volta ad invalidare il licenziamento, asseritamente intimatogli l’otto giugno 2011, tenuto conto che il rapporto di lavoro doveva considerarsi già cessato fin dal primo giugno 2011 a seguito delle dimissioni comunicate in pari data.

Secondo la Corte di Appello, premesso che il lavoratore a seguito delle eccepite dimissioni aveva disconosciuto la propria sottoscrizione apposta sul relativo documento, la cui autenticità era stata però accertata mediante apposita c.t.u., erano preclusi altri accertamenti istruttori, attesa l’immediata efficacia delle dimissioni dal momento della loro comunicazione alla parte datoriale, sicchè a nulla rilevava il successivo licenziamento, che presupponeva la ricostituzione del rapporto di lavoro, ricostituzione che nella specie non poteva desumersi da revoca di tali dimissioni, intervenuta dopo la loro comunicazione, però neppure allegata, cui aveva fatto poi seguito il successivo recesso, dipeso, secondo la società convenuta, dal fatto che così aveva inteso accontentare il lavoratore, per consentirgli la possibilità di ottenere l’indennità di disoccupazione, altrimenti preclusa dalle dimissioni.

D’altro canto, secondo la Corte lombarda, pur volendosi ipotizzare che le parti avessero consensualmente deciso di porre nel nulla le dimissioni, era il lavoratore a dover provare tale accordo, laddove parte attrice aveva però radicalmente negato il fatto estintivo a lui riferibile. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione N.P.I. con atto di cui alla richiesta di notifica in data 14-04-2014, variamente articolato, affidato a due motivi, cui ha resistito la S.p.a. OLDRATI Guarnizioni Industriali, mediante controricorso (notifica richiesta il 30 maggio 2014), laddove tra l’altro è stato eccepito che il ricorrente a seguito delle anzidette dimissioni in data primo giugno 2011 era andato via, senza perciò avere più fornito le sue prestazioni, essendo rientrato in azienda il successivo 8 giugno soltanto per ritirare la lettera di licenziamento, che egli stesso aveva chiesto, dopo la revoca delle dimissioni, inizialmente comunicate, per poter godere dell’indennità di disoccupazione.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 132 c.p.c., anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 118 disp. att. c.p.c. (…calare il sipario sull’accertamento della verità processuale al momento delle dimissioni rispetto a un caso che presenta le complessità della fattispecie non significa certo realizzare un giusto processo e attuare le regole poste dagli artt. 112, 116 e 132 codice di rito. Significa solo non compiere con prudenza il compito istituzionale affidato dall’ordinamento, non attuare il principio della corrispondenza del chiesto al pronunciato e in definitiva porre in essere una motivazione solo apparente.

La causa petendi era restata sempre quella della sussistenza di un licenziamento disciplinare illegittimo perchè sproporzionato, anche ai sensi di quanto previsto dalla contrattazione collettiva… Aver negato la circostanza della sottoscrizione dell’autenticità della firma non poteva di per sè impedire di sostenere che, comunque, esistevano manifestazioni di volontà delle parti successive al fatto negato, che risultavano incompatibili con la concreta attuazione delle conseguenze giuridiche del fatto eccepito e accertato. Infatti, soltanto in sede giudiziaria parte datoriale aveva eccepito le dimissioni, sicchè solo in corso di causa il lavoratore aveva potuto rilevare che in ogni caso la lettera di licenziamento era successiva a quella di dimissioni. Pertanto, era stato di fatto violato e falsamente applicato l’art. 112 c.p.c., omettendo il giudice adito di pronunciarsi sulla domanda formulata e riproposta in appello…. Tutto ciò con le conseguenze già segnalate con riferimento a quanto previsto anche dagli artt. 116 e 132 c.p.c., nonchè ex art. 118 disp. att. c.p.c.).

Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., con riferimento a quanto previsto dagli artt. 2118, 1334 e 1335 cit. codice, nonchè del principio generale della libertà negoziale – falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – erronea sussunzione della fattispecie concreta nelle ipotesi normative sopra richiamate.

Il ricorrente ha quindi richiamato, riproducendone il testo, la lettera di contestazione disciplinare e la propria missiva di giustificazioni nonchè la lettera con la quale si intimava il licenziamento, però senza menzionare, in tale sequenza, la missiva di dimissioni.

Le anzidette censure, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate, se non addirittura inammissibili per difetto di adeguata enunciazione dei fatti di causa e di idonea allegazione di pertinenti motivi rispetto alle argomentazioni in base alle quali la gravata pronuncia n. 61 in data 17 gennaio 2013 veniva confermata in appello con la sentenza n. 445/2013 qui impugnata.

Va premesso, che, pur indipendentemente dalla formale rubricazione dei due motivi di ricorso, trattandosi di c.d. doppia conforme, nella specie è preclusa, comunque, ogni diversa valutazione rispetto a quanto ritenuto ed apprezzato in punto di fatto dai giudici di merito, operando ratione temporis l’art. 348 ter, u.c., codice di rito, con conseguente impossibilità di denunciare eventuali vizi rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v., d’altro canto, tra le varie Cass. 3 civ. n. 11892 del 10/06/2016, secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio-, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Cfr. altresì Cass. sez. un. civ. n. 8053 del 07/04/2014 ed altre successive conformi, secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).

Orbene, nel caso qui in esame la Corte distrettuale ha più che sufficientemente motivato, comunque ormai insindacabilmente, le ragioni della sua decisione, nel senso dell’infondatezza del preteso licenziamento, impugnato dall’attore, poichè relativo ad un rapporto di lavoro in effetti non più esistente a seguito di precedenti dimissioni scritte, rassegnate dal diretto interessato, cui in effetti non aveva più fatto seguito la ricostituzione del rapporto di lavoro, laddove in realtà il successivo recesso era stato puramente fittizio. Infatti, il lavoratore aveva dedotto una contestazione disciplinare, ricevuta il 28 maggio 2011, con successive giustificazioni in data primo giugno 2011, respinte però con la lettera di licenziamento in data otto giugno 2011, ma sottacendo del tutto le dimissioni sottoscritte dallo stesso diretto interessato in data primo giugno 2011, invece opposte dalla resistente, per giunta disconoscendo la firma risultante da tali dimissioni, attribuita per contro al medesimo con apposita c.t.u. grafologica. Inoltre, la Corte distrettuale rilevava che nella specie non era stata nemmeno allegata una eventuale revoca delle dimissioni. Nè – diversamente opinando – risultava provato un accordo di segno contrario alle anzidette dimissioni, mediante la ricostituzione del rapporto, laddove il fatto estintivo del rapporto, riferibile al lavoratore, negato da quest’ultimo, risultava per contro radicalmente smentito dalla c.t.u..

Peraltro, posto che neanche risulta dimostrata, nè invero specificamente allegata, la prestazione di una qualche attività di lavoro tra il primo e l’otto giugno 2011, se veramente il rapporto fosse ripreso ex novo in seguito alle dimissioni del primo giugno, per far luogo al successivo licenziamento dell’otto giugno sarebbe stata di regola necessaria una nuova contestazione disciplinare L. n. 300 del 1970, ex art. 7 essendo ormai superata quella del 28 maggio, sicchè sarebbe stato più agevole e comodo, oltre che di pronto rilevamento, dedurre l’illegittimità di un tale recesso intimato senza previa corrispondente contestazione disciplinare. Per contro, una tale prospettazione manca del tutto nelle tesi difensive del ricorrente, che invece ha impugnato la sentenza di appello, pretendendo, però in effetti, ma inammissibilmente in questa sede di legittimità, una nuova rivalutazione dei medesimi fatti, tuttavia diversamente ed insindacabilmente apprezzati dal competente giudice di merito, secondo il cui convincimento il rapporto era definitivamente cessato con le anzidette dimissioni scritte e per cui non poteva considerarsi ripristinato dal successivo formale recesso, non essendo stata neanche allegata una loro formale revoca, della quale l’interessato, peraltro, avrebbe dovuto fornire adeguata dimostrazione, prova del resto incompatibile con la negazione in radice delle dimissioni stesse.

Di conseguenza, nemmeno è ravvisabile l’ipotizzata omessa pronuncia da parte dei giudici di merito sulla domanda, laddove in realtà quest’ultima (ossia la richiesta d’invalidare il dedotto licenziamento) è stata considerata inammissibile per mancanza del presupposto rapporto contrattuale, su cui poter operare l’asserito recesso, a seguito delle accertate dimissioni con effetto immediato.

Invero, poi, il controllo di logicità del giudizio di fatto, nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. sez. 6 – 5, n. 91 del 7/1/2014, secondo cui per l’effetto la Corte di Cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. Conformi Cass., n. 15489 del 2007 e n. 5024 del 28/03/2012: V. altresì Cass. 1 civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti. Conforme Cass. n. 3881 del 2006. V. altresì Cass. n. 7394 del 26/03/2010, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. In senso analogo v. anche Cass. n. 6064 del 2008).

Pertanto, nei sensi anzidetti resta assorbita ogni altra deduzione e censura di parte ricorrente, ivi compresa quella circa la pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., non risultando illegittimamente posto a carico del ricorrente oneri probatori diversamente regolati da tale disciplina di legge. Ed invero, la Corte d’Appello si è limitata ad osservare – ma incidentalmente e dopo aver premesso i limiti in cui risultava formulato l’interposto gravame, per cui tra l’altro la revoca delle dimissioni non era stata neanche allegata – che, pur diversamente opinando, la prova del superamento delle dimissioni sarebbe stata a carico di parte attrice, la quale tuttavia le aveva incompatibilmente addirittura negate.

Con il rigetto del ricorso la parte soccombente va quindi condannata anche al pagamento delle relative spese, essendo per altro verso pure tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato come per legge, atteso l’esito completamente negativo della proposta impugnazione.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle sperse, che liquida in favore di parte controricorrente in Euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali, in Euro 100,00 (cento/000) per esborsi, oltre spese generali al 15%& i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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