Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4310 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Salus s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla Via Cola di Rienzo 149, presso lo studio

dell’avv. ZACA’ Giovanni, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 94/2007/34 depositata il 26/4/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/1/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Salus s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Napoli n. 356/36/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso n. (OMISSIS) recupero credito di imposta 2001. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe erroneamente escluso la inammissibilità dell’appello, privo di specifici motivi.

La censura è palesemente infondata ravvisandosi nell’atto di appello una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione del principio di legalità e del principio dispositivo. La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008). La censura è altresì infondata avendo la CTR escluso la idoneità della documentazione prodotta a comprovare la proprietà dei beni in contestazione nonchè la loro identificazione.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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