Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4310 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19941-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA FRONGIA;

– ricorrente –

contro

G.G.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 49/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata l’08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata il giorno 8 febbraio 2017, la Corte di Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da G.G.P. contro le intimazioni di pagamento notificategli il 17/9/2012 e aventi ad oggetto contributi previdenziali per il periodo 1987-2002;

ad avviso della Corte territoriale, correttamente il primo giudice aveva applicato la prescrizione, dichiarando così l’estinzione dei crediti, essendo nuovamente decorso un quinquennio tra la data di notifica delle cartelle di pagamento (avvenuta tra il novembre 2000 e il maggio 2005) e la data di notifica delle intimazioni opposte (17/9/2012);

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva;

è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perchè tutti incentrati sull’unica questione del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie in esame, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. con riferimento ad un complesso normativo (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10 e 49; art. 1230 c.c., D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 24, D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): si assume invero l’erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale, trattandosi di crediti iscritti a ruolo sulla base di cartelle di pagamento non impugnate; si evidenzia che l’applicabilità del predetto termine non deriva dall’art. 2953 c.c. ma dal fatto che l’Agente di Riscossione aziona non già l’originario credito bensì un credito novato, dal punto di vista soggettivo, a seguito della formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, e divenuto “irretrattabile” a seguito della mancata opposizione nei termini della cartella stessa;

il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza 17 novembre 2016, n. 23397, secondo cui ” La scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 333 del 1993, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2933 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”;

le argomentazioni contenute nel ricorso non valgono a scalfire le ragioni di cui alla motivazione della citata sentenza n. 23397/2016 (qui da intendersi richiamata anche ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c., comma 1,), e che ha trovato conferma in innumerevoli successive pronunce (Cass. 27 settembre 2018, n. 23418; da ultimo, Cass. 17/1/2019, n. 1088, Cass. 8/3/2019, n. 6888);

l’affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e, per altro verso, assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perchè il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell’esecuzione forzata speciale (Cass. 26 ottobre 2018, n. 27218, in motivazione), senza che ciò comporti una novazione soggettiva dell’originaria obbligazione;

neppure giova il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (in tal senso, Cass. 8/3/2019, n. 6888);

il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte;

nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in mancanza di attività difensiva svolta dalla parte intimata;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai, n. procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. N. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 febbraio 2020

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