Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 431 del 11/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.11/01/2017), n. 431
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10380-2013 proposto da:
DANTES COSTRUTTORI S.R.L., Cf. (OMISSIS), in persona del suo legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GROENLANDIA
5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA PACINI, che la rappresenta
e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 430/1/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, emessa il 19/06/2012 e depositata il 16/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito di imposta (anno 2005) fatto valere dalla società contribuente, in quanto quest’ultima aveva omesso la dichiarazione IVA per quell’anno, limitandosi a riportare il credito relativo nella dichiarazione successiva, relativa all’anno di imposta ulteriore (2010). L’Agenzia, sul presupposto della tardività della dichiarazione del credito IVA, ha emesso cartella di pagamento della relativa somma, poi impugnata dal contribuente.
La CTR ha accolto la tesi dall’Agenzia ritenendo che nel caso di mancata indicazione del credito IVA nella dichiarazione per l’anno di imposta di competenza, il contribuente non possa più recuperare quel credito, ma debba chiedere in via autonoma il rimborso della relativa somma.
Si è costituita l’Agenzia senza proporre controdeduzioni Successivamente alla proposizione del ricorso, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, la questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).
Deve dunque ritenersi fondato l’unico motivo di ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro collegio affinchè verifichi l’applicabilità del suddetto principio di diritto quanto alla avvenuta dichiarazione periodica dell’IVA.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017