Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 431 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 431 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 2685-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rapem sn entrte ,p.fo tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

[DELLA FREZZA 171, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO
VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, CORETTI ANTONIETTA,
STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AMODIO LEONARDO, INTINI NICOLA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio
dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che li rappresenta

Data pubblicazione: 10/01/2014

e difende unitamente all’avvocato PONZONE GIOVANNI
GAETANO, giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti avverso la sentenza n. 6372/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Lucera, Intini Nicola e Amodio
Leonardo, operai agricoli a tempo determinato, convenivano in
giudizio l’Inps, chiedendo venisse accertato il loro diritto alla
differenza dell’indennità di disoccupazione per l’anno 1999; i ricorrenti
– premesso che il trattamento di disoccupazione era stato loro
corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale
congelato all’anno 1995 – sostenevano che il medesimo trattamento
doveva essere invece calcolato, ai sensi del D. Lgs. n. 146 del 1997, art.
4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva
provinciale, ivi compreso l’elemento denominato t.f.r., con
conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto
percepito.
La domanda veniva accolta in primo grado, con decisione
confermata dalla Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 30
dicembre 2010.

Ric. 2012 n. 02685 sez. ML – ud. 14-11-2013
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BARI del 20.12.2010, depositata il 30/12/2010;

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione —
notificato il 17 gennaio 2012 – con tre motivi.
Gli intimati si sono costituiti con controricorso.
Con il primo motivo l’Inps lamenta violazione dell’art. 47, comma 3,
del d.P.R. n. 639/47 e successive modificazioni e integrazioni,

termine di decadenza annuale per la proposizione dell’azione
giudiziaria diretta ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di
disoccupazione agricola, nella specie richiesta con istanza proposta
entro il 31 marzo 2000 ed azionata in giudizio con domande depositate
in data 16 settembre 2005.
Con il secondo ed il terzo motivo l’Istituto ricorrente, lamentando
violazione dell’art. 18, comma 18, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n.
111/2011, nonché degli artt. 44, 49 e 53 del CCNL operai agricoli e
fiorovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6, comma 4, lettera a), del
d.lgs. n. 314/97,all’art. 3 d.l. n. 318/96, conv. in legge n. 402/96,
nonché in relazione agli artt. 1362 e ss., 2120 cod. civ. ed all’art. 4,
commi 10 e 11, della legge n. 297/82, censura la sentenza per avere
incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione
dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di
TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva
natura di retribuzione differita.
È stata depositata relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Preliminarmente, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso,
perché notificato dopo il decorso del termine cd. lungo annuale di
impugnazione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ..

Ric. 2012 n. 02685 sez. ML – ud. 14-11-2013
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chiedendo a questa Corte di stabilire se sia applicabile o meno il

La sentenza della Corte di appello, pronunciata all’udienza del 20
dicembre 2010, è stata depositata il 30 dicembre 2010. Il ricorso per
cassazione è stato notificato il 17 gennaio 2012.
E’ pur vero che sotto il timbro e la data di deposito è indicata una
diversa data di pubblicazione (e cioè la data del 17 gennaio 2011);

tempestività del ricorso.
Deve, al riguardo, rammentarsi che le Sezioni unite di questa Corte
hanno affermato che: “A norma dell’art. 133 cod. proc. civ., la
consegna dell’originale completo del documento-sentenza al
cancelliere, nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il
procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di
continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in
calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono
essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza,
in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È, pertanto, da escludere
che il cancelliere, preposto, nell’espletamento di tale attività, alla tutela
della fede pubblica (art. 2699 cod. civ.), possa attestare che la sentenza,
già pubblicata, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ., alla data del suo
deposito, viene pubblicata in data successiva, con la conseguenza che,
ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza
espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta
del provvedimento, e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici
derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data
del suo deposito” (cfr. Cass., Sez. un., n. 13794 dell’1 agosto 2012).
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto determinatosi, negli indirizzi
di legittimità, con riguardo alla identificazione, al fine della decorrenza
dei termini per l’impugnazione, della data di pubblicazione della
sentenza, hanno accolto, dunque, l’indirizzo per cui l’attività di
Ric. 2012 n. 02685 sez. ML – ud. 14-11-2013
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tuttavia di tale secondo termine non si può tenere conto ai fini della

attestazione supposta dall’art. 133 cod. proc. civ. è prevista dal comma
2 della norma non come da compiersi una volta avvenuto il deposito,
cioè come attività eventualmente successiva e, quindi, non
necessariamente contestuale, bensì come attività di attestazione
contestuale del deposito: la norma dice, infatti, che “il cancelliere dà

già espressa Cass. n. 8979 del 19 aprile 2011).
La pubblicazione assume, dunque, il significato di effetto giuridico
del deposito da parte del cancelliere, senza che nessun atto diverso di
questi sia concepibile, nella descritta vicenda finale della preparazione
all’esistenza della sentenza: questa esiste in quanto e da quando resa
pubblica mediante il suo deposito da parte del cancelliere, che ne
riceve l’originale firmato e controllato dal magistrato decidente.
Di conseguenza ogni altra data apposta sulla sentenza
successivamente a quella di deposito di essa è priva di qualsiasi
rilevanza per gli effetti giuridici che la legge fa derivare dalla sua
pubblicazione.
Ritiene questo Collegio di prestare adesione al riferito principio di
diritto, condividendo integralmente la soluzione interpretativa indicata
dalle Sezioni Unite.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2013
Il Presidente

atto del deposito”. Il dare atto si riferisce al deposito (in tal senso si era

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