Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4309 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4309 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 7805-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
VITI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
LIEGI 35/B, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BANDINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO STANCA, giusta
delega a margine del controricorso;
— C0111T017.COITC17tC —

avverso la sentenza n. 1348/2011 della CORTE DI APPELLO di
FIRENZE del 15/12/2011, depositata il 30/12/2011;

Data pubblicazione: 24/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Firenze, Maria

Salute e delle Politiche Sociali, il riconoscimento del proprio diritto alla
rivalutazione della componente dell’indennizzo di cui alla legge n.
210/1992 denominata indennità integrativa speciale. Il Tribunale
accoglieva la domanda e condannava il Ministero a corrispondere alla
Viti la somma a tale titolo richiesta. Avverso tale pronuncia il
Ministero proponeva appello. La Corte di appello di Firenze rigettava il
gravame ponendo a base del decisum la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 293/2011 dichiarativa della incostituzionalità dell’art.
11, comma 13, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, norma di
interpretazione autentica dell’art. 2, comma 2, della legge n. 210/1992
e ritenendo nella specie applicabile il termine di prescrizione decennale.
Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale il
Ministero della Salute propone ricorso affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso Maria Grazia Viti.
Con l’unico articolato motivo di ricorso la sentenza impugnata è
censurata nella parte in cui ha ritenuto applicabile la prescrizione
decennale. Denuncia il Ministero ricorrente l’avvenuta violazione e
falsa applicazione dell’art. 2948 n. 4 cod. civ. evidenziando che, con
riguardo alla rivalutazione riferita a singoli ratei maturati a cadenza
periodica e regolarmente corrisposti, va applicata la precisione
quinquennale e che le date di pagamento costituiscono il dies a quo per
il calcolo di tale prescrizione. In conseguenza deduce l’erroneità della

Ric. 2012 n. 07805 sez. ML – ud. 16-01-2014
-2-

Grazia Viti chiedeva, nei confronti del Ministero del Lavoro, della

sentenza che ha ritenuto quale valido atto interruttivo la richiesta
dell’assistito risalente al 12 febbraio 2007.
Il motivo è manifestamente infondato.
Si osserva come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare

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