Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4309 del 22/02/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4309 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso 24091-2016 proposto da:
RIZZUTI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato
FERDINANDO EMILIO ABBATE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA,
VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 464/2016 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 11/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
Data pubblicazione: 22/02/2018
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato
l’11/3/2016, condannò, in sede di rinvio, il Ministero della Giustizia a
pagare in favore di Marco Rizzuti la somma di C 6.667,00, a titolo
d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile,
nonché le spese processuali, liquidate, per la fase di rinvio, in
complessivi C 600,00, oltre spese vive per C 8,00 e accessori,
che avverso il predetto decreto il Rizzuti propone ricorso,
ulteriormente illustrato da memoria, esponendo, con l’unitaria
censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva
violato o falsamente applicato gli artt. 91, cod. proc. civ. e 2233, c
od. Civ., nonché il d.m. n. 55/2014, per avere liquidate il rimborso
spese per il giudizio di rinvio al disotto del minimo legale;
che l’Amministrazione intimata resiste con controricorso;
considerato che l’opinione secondo la quale il decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui
stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4)
non poteva considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo
stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i
compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia,
al suo art. 1, comma 7, dispone che <