Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4309 del 18/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/02/2021), n.4309
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7691-2020 proposto da:
PALMIERI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
U.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MERISI SIMONA;
– controricorrenti –
contro
M.E., B.P.;
– intimate –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 44/2020 del
GIUDICE DI PACE di MONZA, depositata il 27/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA
PAOLO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del
SOSTITUO PROCURATORE GENERALE DOTI’. U. DE AUGUSTINIS che conclude
per l’inammissibilità del ricorso e la trasmissione degli atti
all’ufficio del pubblico ministero per le valutazioni di sua
competenza.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
l’avvocato P.D. propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Giudice di Pace di Monza ha rigettato un’eccezione, sollevata dal deducente, di estinzione del giudizio dallo stesso introdotto, contro U.A., M.E. e B.P., per ottenere l’accertamento dell’insussistenza del reato di diffamazione a lui addebitato con correlato risarcimento dei danni;
il giudice di prime cure, nel rigettare l’eccezione di estinzione, ha statuito la tempestività della riassunzione effettuata, dai convenuti, all’esito della sospensione del giudizio, disposta dal medesimo giudicante, in relazione al processo penale avente ad oggetto la menzionata ipotesi di reato;
l’odierno ricorrente espone che nell’ordinanza impugnata il giudice dava atto di aver acquisito l’ordinanza di sospensione però priva di timbro e nei confronti della quale aveva proposto querela di falso, posto che il provvedimento in parola non era mai stato depositato, mai comunicato e mai stato oggetto di verbale di una diversa acquisizione: chiede quindi, previa dichiarazione d’invalidità delle due ordinanze, la dichiarazione di estinzione del processo;
parte controricorrente ha depositato altresì memoria.
Diritto
RILEVATO
Che:
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte, nel senso della manifesta inammissibilità del ricorso e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica stante l’allegazione di dolosa “creazione” di un provvedimento giurisdizionale;
Rilevato che:
il ricorso è manifestamente inammissibile poichè:
a) si rivolge avverso un’ordinanza di rigetto dell’eccezione di estinzione processuale (chiedendo al contempo di statuire quest’ultima);
b) perchè, quanto all’ordinanza di sospensione, sussistente in mancanza di dichiarazione di falso, avrebbe comunque dovuto ritenersi legalmente conosciuta, al più tardi, a far tempo dalla notifica del ricorso per riassunzione, con conseguente tardività comunque maturata anche a mente del c.d. termine lungo ex art. 327 c.p.c., decorrente in caso di mancata comunicazione dell’ordinanza stessa (Cass., 08/08/2019, n. 21185, pag. 7, Cass., 07/05/2015, n. 9268, pag. 5, e precedenti conf.);
va disposta altresì la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Monza in relazione all’ipotesi di reato ricordata dal Pubblico Ministero nella sua memoria scritta;
spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in Euro 2.500,00, oltre a 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021