Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4309 del 10/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4309
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32244-2020 proposto da:
P.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FASTOSO ALESSANDRO;
– ricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2224/21/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRACANZANI
MARCELLO MARIA.
Fatto
RILEVATO
che il contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Campania – Napoli ove ha parzialmente riformato la pronuncia della CTP di Caserta che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso la notifica di rimborso e proposta di compensazione ritenuto atto non impugnabile;
che l’Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso, nonché ricorso incidentale;
che in prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria illustrando le proprie ragioni.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza;
che con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di notifica, per aver considerato il collegio d’appello che il contribuente aveva specificamente disconosciuto la relata di notifica;
che con il secondo motivo si solleva doglianza per ulteriore profilo, ove la commissione meritale non avrebbe motivato le ragioni per cui ha dato per provata la notifica, non ostante il formale disconoscimento della copia della relata di notificazione;
che, con riguardo al primo motivo, il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (tra le tante: Cass., 18679/2017). Nella specie, il ricorso è carente di autosufficienza, non essendo stati trascritti in ricorso i passi dell’atto di appello contenenti il motivo di impugnazione della sentenza di prime cure sulla questione del disconoscimento della conformità della copia all’originale dell’avviso di ricevimento della cartella di pagamento;
che, pertanto, il primo motivo è inammissibile;
che, con riguardo al secondo motivo, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, solo allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (tra le tante: Cass., 13248/2020; Cass., 8400/2021; Cass., 9288/2021; Cass., 9627/2021);
che, pertanto, il secondo motivo è infondato;
che, pertanto, il ricorso principale è infondato e dev’essere respinto;
che dev’essere esaminato il ricorso incidentale spiccato dalla difesa erariale, ove prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 100 c.p.c., affermando aver errato la CTR nel ritenere impugnabile la proposta di compensazione per motivi attinenti alla prescrizione del credito, per non aver considerato il trema della prescrizione delle pretese maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, cioè l’unico caso ammesso dal precedente di questa Corte richiamato nella sentenza qui in esame; che il motivo è infondato, avendo questa Corte ritenuto esperibile l’azione di annullamento della compensazione tributaria, ove sostenuta dalla prescrizione della pretesa, senza riferimento ad altri casi o limiti (Cfr. Cass. VI – 5 n. 24638/2017, r.v. 645995-01); che, pertanto, anche il ricorso incidentale dev’essere rigettato; che le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza;
che risulta soccombente sul ricorso incidentale parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa fra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002. art. 13, comma 1-quater, della Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022