Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4308 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4308 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 3503-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA in persona del Presidente della
Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati MARINA MICHELESSI, GAETANO PULIATTI, giusta
procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente

Data pubblicazione: 24/02/2014

contro
QUADRELLI VERA QDRVRE42C68D961R, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO ‘VII n. 368, presso lo studio
dell’avvocato CARLO FALZETTI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati SIMONETTA BELLETTI, RICCARDO

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 441/2011 della CORTE DI APPELLO di
BOLOGNA del 21/4/2011, depositata il 18/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito per la controricorrente (Regione Emilia Romagna) l’Avvocato
GIANLUCA CALDERARA (per delega avv. ANDREA MANZI) che
si riporta agli scritti.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Rimini, Vera
Quadrelli chiedeva, nei confronti del Ministero della Salute e della
Regione Emilia Romagna, il riconoscimento del proprio diritto a
percepire l’indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992 relativamente ad
una patologia da virus HCV, asseritarnente derivata da emotrasfusione.
Il Tribunale accoglieva la domanda e, ritenuta la sussistenza di un
nesso causale tra la trasfusione e la positività al virus, riconosceva il
diritto invocato nei confronti della sola Regione Emilia Romagna. La
Corte di appello di Bologna, decidendo sul gravame proposto dalla
Regione Emilia Romagna, nel contradditorio con il Ministero e con la
Quadrai, riformava la decisione di primo grado ritenendo sussistente
Ric. 2012 n. 03503 sez. ML – ud. 16-01-2014
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FONTANA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso

la legittimazione passiva del Ministero, indipendentemente dal
momento di presentazione della domanda amministrativa.
Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale il
Ministero della Salute propone ricorso affidato ad un motivo.
Resistono con controricorso la Regione Emilia Romagna e Vera

condizionato.
Il ricorso, nella parte in cui si censura l’affermata legittimazione
passiva del Ministero, si palesa manifestamente infondato alla stregua
del principio enunciato, in materia, dalle Sezioni unite di questa Corte
che, con la sentenza n. 12538 del 2011, hanno osservato, in sintesi,
che: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nei d.P.C.M. 26
maggio 2000, 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 riguardano solo l’onere
dello stesso e non anche una regola processuale sulla legittimazione
passiva che, peraltro, non potrebbe comunque desumersi per
inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto, pur in un mutato
contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato
e Regione, che assegna, ora, alle Regioni la competenza residuale in
materia di assistenza sociale; b) la legge n. 210 del 1992, art. 5 continua
ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso
amministrativo avverso la valutazione della commissione medicoospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dal d.lgs. n. 112
del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato contesto di
trasferimento alle Regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo
(ad opera dei cit. d.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di
attribuzione alle Regioni della competenza legislativa residuale in
materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost., comma 4,
riformato). Le Sezioni unite hanno, pertanto, chiarito che, come il
Ministero della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul
Ric. 2012 n. 03503 sez. ML – ud. 16-01-2014
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Quadrelli; quest’ultima formula, altresì, ricorso incidentale

ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame,
analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria
con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo, affermando il principio
di diritto secondo cui: “nelle controversie aventi ad oggetto
l’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei

obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi
ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio sussiste la
legittimazione passiva del Ministero della salute”.
Va, inoltre, precisato che la suddetta sentenza delle Sezioni Unite è
stata resa in una fattispecie in cui il Ministero della Salute era stato già
destinatario di pronuncia di condanna nei gradi di merito e che anche
in relazione a tale domanda va, quindi, letta la ritenuta legittimazione
passiva del Ministero.
Per quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso
principale con assorbimento di quello incidentale condizionato, con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5″.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili e che ricorra con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo.
3 – In conclusione il ricorso principale va rigettato, assorbito
l’incidentale.
4 – La regolamentazione delle spese processuali segue la
soccombenza.

P. Q. M.
LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito
l’incidentale; condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore
di Vera Quadrelli e della Regione Emilia Romagna, delle spese del
Ric. 2012 n. 03503 sez. ML – ud. 16-01-2014
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soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni

presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed
euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per ciascuna di
dette parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2014.

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