Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4308 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4783-2005 proposto da:

COMUNE DI BIELLA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA BOLZANO 28, presso lo studio dell’avvocato

MASCI MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FULCHERI RAIMONDO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE BOSA SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 126, presso lo

studio dell’avvocato VETRIANI RICCARDO, che .lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PONSERO LILIANA, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2004 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 01/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FULCHERI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Immobiliare BO-SA s.r.l. ricorreva avverso gli avvisi di accertamento, notificati il 19.12.01, relativi all’ICI per gli anni d’imposta dal 1995 al 2000, emessi dal Comune di Biella per avere il contribuente dichiarato rendite presunte inferiori alle catastali;

lamentava l’illegittima applicazione retroattiva delle rendite – attribuite solo il 14.4.99 – agli esercizi dal 1995 al 2000; chiedeva inoltre per l’unico immobile al quale era già stata attribuita la rendita catastale, e del quale documentava l’accertata inagibilità fin dal 6.5.1991, che il tributo fosse calcolato sul valore dell’area edificabile. Il Comune resisteva. La C.T.P. accoglieva il ricorso, motivava sostenendo che l’applicazione retroattiva delle rendite catastali, effettuata richiamando il disposto della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, collida con il principio dell’irretroattività delle disposizioni tributarie, statuito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3; riteneva inoltre, per quanto attiene al fabbricato inagibile, che l’ICI dovesse essere calcolata sul valore attribuito all’area edificabile.

La relativa sentenza veniva impugnata dal Comune che richiamava la L. n. 342 del 2000, art. 74.

La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado.

Contro tale sentenza ricorre con duplice motivo il Comune; l’intimato resiste depositando controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

Il Comune di Biella ha dedotto con il primo motivo relativo alla motivazione riguardante l’immobile pacificamente inagibile (cat. A/8) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, con riferimento al R.D.L. n. 652 del 1939, art. 20, conv.

in L. n. 1249 del 1939 per non avere il giudice impugnato tenuto conto sia della mancanza di tempestiva denuncia al catasto da parte del contribuente delle modifiche dello stato dell’immobile, sia della mancanza di una fonte normativa che autorizzi a calcolare l’imposta sul valore dell’area edificabile anzichè su quella del “rudere” non abbattuto.

Tale doglianza è fondata: questa Corte ha già affermato il principio secondo il quale il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, nel consentire al contribuente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull’unità immobiliare ed aventi rilevanza sull’ammontare della rendita catastale, di determinare l’imponibile sulla base di una rendita presunta, costituita da quella dei fabbricati similari, non esclude l’obbligo del contribuente di provvedere alla richiesta del nuovo accatastamento, alla luce degli eventi sopravvenuti, modificativi della rendita catastale preesistente (Cass. N. 19196 del 2006; Cass. n. 1576 del 2005). E’ proprio a tale iter procedimentale che il legislatore affida la corrispondenza tra il tributo dovuto all’ente territoriale e la situazione fattuale; ne discende un preciso obbligo per il giudice tributario investito, attraverso la contestuale impugnazione del tributo ICI e dell’attribuzione della rendita ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, di verificare tale corrispondenza.

Detto obbligo nel caso di specie non risulta adempiuto dal giudice di secondo grado che si limita ad una apodittica ed erronea affermazione:”ritiene che l’imposta ICI debba essere ricalcolata sulla base del valore attribuito all’area edificabile”. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente (che invoca a fondamento dell’asserita necessità di calcolare l’imposta sul valore di area fabbricabile il D.M. n. 28 del 1998 art. 2) non sono parificabili, per scelta del legislatore (che anche nell’invocato D.M. fa riferimento alle due distinte categorie di fabbricati o aree), l’ipotesi dell’area risultante dalla demolizione di un rudere e quella dell’immobile dichiarato inagibile ma non demolito. Ne consegue che in tale ultima ipotesi il giudice di merito non può stabile una categoria nuova ed ulteriore rispetto a quelle previste dal legislatore.

Con il secondo motivo il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 3.

La censura è fondata. Questa Corte ha già affermato (Sez. 5, Ordinanza n. 5373 del 05/03/2009,Rv. 607070) “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, va interpretato nel senso che qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita”.

Tale principio deriva dalla chiara lettera della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 secondo il quale, per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi d’imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e successive.

In sostanza il legislatore ha inteso stabilire che qualora, come nel caso di specie, la rendita sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato dopo la data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000, (nel caso di specie il 16 ottobre 2001), solo con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza della rendita attribuita (laddove fino al 31 dicembre 1999 era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che solo da tale data (dalla notificazione)il contribuente è messo in grado di verificare l’operato del competente ufficio tecnico (all’epoca UTE) e quindi di apprestare una propria difesa proponendo impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche avverso la determinazione della rendita.

Nè si affaccia, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, un problema di contrasto di tale norma con il principio di irretroattività delle norme tributarie affermato dal cd. Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 3). Ed infatti, come già rilevato incidentalmente dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 0162 del 2008), “la L. n. 342 del 2000, art. 74 si limita a stabilire il termine di efficacia degli atti attributivi o modificativi della rendita catastale per terreni e fabbricati, senza in alcun modo individuare termini per la determinazione di tale rendita”. Ma la norma in questione non contiene neppure alcuna prescrizione circa i presupposti e/o i modi di calcolo del tributo, e/o i termini di prescrizione e decadenza dello stesso; anche il comma terzo si limita a stabilire, introducendo un’evidente allargamento delle garanzie del contribuente, che relativamente alle rendite assegnate fino all’1.1.2000 la notifica dell’accertamento dell’ICI valga anche come notifica della stessa rendita, che diventa quindi impugnabile da tale momento.

Da quanto precede deriva che la notificazione costituisce, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, condizione di efficacia solo degli atti fondati sull’attribuzione della rendita catastale decorrente dal 1 gennaio 2000, mentre per quelli fondati su rendita attribuita entro il 31 dicembre 1999 (come nella specie) l’imposta dovuta in base al classamento, che il comune può legittimamente richiedere, ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21970 del 16/10/2009, Rv.

609850). Tale principio comporta inoltre che, in tale ultimo caso, il contribuente, se risultante debitore, non potrà essere gravato di interessi e sanzioni, come peraltro riconosciuto, nel caso di specie, anche dal Comune ricorrente.

Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo, limitatamente al tributo con riferimento al secondo motivo del ricorso.

Tenuto conto della recente formazione del principio di diritto applicato, si compensano integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo limitatamente al tributo con riferimento al secondo motivo del ricorso. Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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