Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4308 del 22/02/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4308 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SCALISI ANTONINO
sul ricorso 11873-2014 proposto da:
SORANO BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO SIACCI 39, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO SINESIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
SALVINO PANTUSO;
– ricorrente contro
COLLETTO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
2017
2434
VIA MICHELE MERCATI 42, presso lo studio dell’avvocato
CARLO ALFREDO ROTILI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato NICOLA PIAZZA;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 06/02/2014, R.G.n. 1364/2013, Rep..n.
Data pubblicazione: 22/02/2018
183/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/10/2017 dal Consigliere ANTONINO
•
SCALISI.
RG. 11873 del 2014 Sorano Barbara – – Colletto Salvatore
Fatti di causa
Sorano Barbara con ricorso del 5 maggio 2014 ha chiesto a
questa Corte la cassazione dell’ordinanza portante Rep n.
183/2014 con la quale la Corte di Appello di Palermo, in ragione
proposto da Sorano Barbara avverso la sentenza n. 5504 del
2001, non definitiva, del Tribunale di Palermo, che aveva
rigettato la domanda della Sorano diretta ad ottenere
l’esecuzione in forma specifica della scrittura privata con la quale
il marito Colletto Salvatore si era impegnato a trasferire
all’attrice il 50% del diritto domenicale su un immobile ubicato in
Palermo. Chiariva la Sorano di avere sottoscritto con il marito
sig. Colletto Salvatore una scrittura privata del 7 marzo 2004
autenticata da un funzionario comunale, nella quale veniva
attestata la partecipazione di entrambi i coniugi, in equa
misura, all’acquisto dell’unità immobiliare sita in Palermo, via
PT 40 n. 17, in forza della quale, il Colletto si era impegnato a
trasferire all’attrice il 50% del diritto domenicale su detto
immobile. Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda della
Sorano sul rilievo che: “(…) trattandosi di beni immobili
l’impegno del convenuto al trasferimento pro quota del diritto
domenicale doveva essere assunto per iscritto, non potendosi
rilevare nessun obbligo in tal senso dalla scrittura del 7 marzo
2004 tar l’altro e non casualmente
i
sottoscritta il giorno
dell’art. 348 bis cod. proc. civ., dichiarava inammissibile l’appello
RG. 11873 del 2014 Sorano Barbara – – Colletto Salvatore
antecedente alla stipula del contratto di mutuo da parte della
sig.ra Sorano con il fine di garantire ulteriormente le ragioni
dell’odierna ricorrente.
La cassazione dell’ordinanza della Corte di Appello di Palermo è
dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. e 1677
cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; 2) per
violazione e falsa applicazione degli artt. 2735 e 2932 cod. civ. in
relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Colletto Salvatore ha
resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Ragioni della decisione
In via preliminare, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto
promosso avverso l’ordinanza di inammissibilità emessa dalla
Corte di Appello di Palermo, ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc.
civ. e non, invece, avverso le sentenze (definitiva e non
definitiva) del Tribunale di Palermo.
Come è già stato detto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
n. 1914 del 2016: “(…) L’ordinanza di inammissibilità dell’appello
resa ex art. 348 ter cod. proc. civ. è ricorribile per cassazione, ai
sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi
propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per
mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui
agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e
2, primo periodo, cod. proc. civ.), purché compatibili con la
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stata chiesta per due motivi: 1) per violazione del principio
RG. 11873 del 2014 Sorano Barbara – – Colletto Salvatore
logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (…)”. Epperò nel
caso in esame si esula dall’ipotesi appena riferita essendo state
censurate valutazioni di merito espresse dalla Corte distrettuale
nell’ambito di una delibazione meramente sommaria, volta alla
accoglimento dell’appello. La ricorrente, pertanto, non avrebbe
dovuto impugnare l’ordinanza della Corte distrettuale ma la
sentenza di primo grado come prescritto dall’art. 348 ter cod.
proc. civ.
In definitiva, il ricorso è inammissibile e la ricorrente in ragione
del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ.
condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del
presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il
dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1
quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente
giudizio di cassazione, che liquida in C. 4.700,00 di cui C. 200,00
per esborsi, oltre spese generali pari al 15% dei compensi ed
accessori come per legge; dà atto che, ai sensi dell’art. 13
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prognosi di inesistenza di una ragionevole possibilità di
RG. 11873 del 2014 Sorano Barbara – – Colletto Salvatore
comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti
per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Civile di questa Corte di Cassazione 1’11 ottobre 2017.
Il Presidente
“‘r
ario Giudizierk
NERI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
22 FEB, 2018
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione