Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4308 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19232-2017 proposto da:

C.M., V.O., CA.MA.LU.,

D.A., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’avvocato ROSARIO SANTESE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO

SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,

GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 958/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata il 13/1/2017 la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto da Ca.Ma.Lu., C.M., D.A., V.O. contro la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato le domande delle appellanti volte ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato, quali lavoratrici agricole alle dipendenze dell’azienda R.S., e la conseguente iscrizione o reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza;

a sostegno della decisione la Corte territoriale ha ritenuto che le ricorrenti, sulle quala:., gravava il relativo onere, non avessero offerto la prova dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa negli anni oggetto dell’accertamento dell’Inps, e ciò a fronte dei verbali ispettivi, prodotti in giudizio, da cui era emerso un sistema illecito di denunce fittizie di rapporti di lavoro creato dall’amministratore dell’azienda agricola; ha aggiunto cheinonostante l’ammissione in grado di appello dell’integrazione della prova testimoniale, le ricorrenti non erano comparse all’udienza fissata per l’istruttoria ed erano decadute dal diritto di assunzione della stessa;

ricorrono per la cassazione della sentenza le lavoratrici le quali deducono un unico articolato motivo; l’Inps resiste con controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico articolato motivo di ricorso le lavoratrici denunciano la violazione degli artt. 111,24,3 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, e denunciano l’omesso espletamento dei mezzi istruttori richiesti; assumono che nel giudizio di primo grado il giudice aveva ridotto le liste testimoniali e le risposte date dai testimoni escussi erano state riportate solo sinteticamente su un prestampato, così da risultare del tutto insufficienti a comprovare i loro assunti; per tale ragione era stata richiesta alla Corte d’appello un’integrazione della prova, ammessa effettivamente dal collegio con ordinanza del 4/11/2015; all’udienza del 1/6/2016 erano stati citati i testi già escussi in primo grado ma il collegio, per tale ragione, aveva ritenuto di non escuterli e aveva dichiarato chiusa l’istruttoria; in tal modo la Corte aveva violato le norme di legge indicate, in particolare gli artt. 421 e 437 c.p.c. che impongono al giudice di ricercare la verità materiale ed esercitare a tal fine i poteri istruttori ufficiosi;

il motivo è inammissibile;

la Corte territoriale ha ritenuto non assolto l’onere della prova da parte delle ricorrenti;

nella stessa sentenza, si è dato atto che il collegio aveva ammesso un’integrazione della prova testimoniale e aveva rinviato all’udienza del 15/12/2015, alla quale nessuna delle parti era comparsa ed il giudizio era stato rinviato ex art. 309 c.p.c.; alla successiva udienza, fissata per la discussione, erano comparsi i testi già escussi in primo grado, che la corte aveva ritenuto di non ascoltare, dichiarando così chiusa l’istruttoria;

la parte non censura questa ricostruzione, ma si limita a generiche enunciazioni sul diritto alla prova e sui poteri istruttori ufficiosi del giudice di merito senza peraltro indicare in che tettnini, con quale atto ed in quale sede vi sarebbe stata la sollecitazione degli stessi, nè censurare le ragioni per le quali la Corte ha ritenuto le appellanti decadute dal diritto di far assumere la prova;

al riguardo va ricordato che:

– la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell’espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l’esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l’ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione (Cass. 09/06/2016, n. 11810);

– rientra nel potere discrezionale del giudice del merito disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto superfluo all’audizione a norma dell’art. 245 o dei quale ha consentito la rinuncia, così come può disporre che siano nuovamente esaminati testimoni già interrogati al fine di chiarire la loro deposizione (art. 257 c.p.c.);

– spetta esclusivamente al giudice di merito, in base al disposto dell’art. 208 c.p.c. e art. 104 disp.att. c.p.c., valutare se sussistano giusti motivi per revocare l’ordinanza di decadenza della parte dal diritto di escutere i testi per mancata comparizione all’udienza all’uopo fissata, ovvero per mancata intimazione degli stessi, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l’esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente (Cass. 23/07/2018, n. 19529);

– al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione circa la mancata attivazione dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito (Cass. 25/10/2017, n. 25374; v. pure Cass. 16/05/2002, n. 7119);

sotto tutti questi profili, il ricorso è del tutto privo di autosufficienza dal momento che la parte non trascrive nè deposita unitamente al ricorso per cassazione sia l’atto con il quale avrebbe richiesto il riesame dei testi escussi nel giudizio di primo grado, sia il provvedimento di ammissione della prova in grado di appello e l’ordinanza di revoca della stessa, sicchè non si comprende se le odierne doglianze riguardino il mancato riesame dei testimoni già escussi ovvero l’esame di testimoni la cui audizione era stata ritenuta superflua dal giudice di primo grado;

le ricorrenti inoltre non trascrivono le circostanze sulle quali i testimoni avrebbero dovuto deporre, nè infine i termini, l’atto e la sede in cui sarebbero stati sollecitati i poteri istruttori del giudice del merito; oltre a questo deficit di autosufficienza, di per sè assorbente, deve aggiungersi che la Corte territoriale ha espresso compiutamente le ragioni in base alle quali ha ritenuto non raggiunta la prova del rapporto di lavoro, senza che siano stati prospettati vizi di motivazione;

il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile e la parte condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 febbraio 2020

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