Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4307 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4771-2005 proposto da:

COMUNE DI BIELLA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA BOLZANO 28, presso lo studio dell’avvocato

MASCI MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FULCHERI RAIMONDO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE BOSA SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UMBERTO BOCCIONI N. 4,

presso lo studio dell’avvocato VETRIANI RICCARDO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PONSERO LILIANA, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2004 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 01/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FULCHERI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Immobiliare BO-SA s.r.l. ricorreva avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzione per il recupero della tassazione ICI per l’anno d’imposta 1994, emesso dal Comune di Biella per avere il contribuente dichiarato rendite presunte inferiori alle catastali;

lamentava – per quanto qui interessa – il difetto di motivazione, l’illegittima applicazione retroattiva delle rendite – attribuite solo il 14.4.99 – all’esercizio del 1994. Il Comune resisteva. La C.T.P. accoglieva i ricorso ritenendo che l’applicazione retroattiva delle rendite catastali, effettuata in base al disposto della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, collida con il principio dell’irretroattività delle disposizioni tributarie, statuito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3.

La relativa sentenza veniva impugnata dal Comune che richiamava la L. n. 342 del 2000, art. 74.

La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado.

Contro tale sentenza ricorre con motivo unico il Comune; l’intimato resiste depositando controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

Il Comune di Biella ha dedotto con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 3.

La censura è fondata. Questa Corte ha già affermato (Sez. 5, Ordinanza n. 5373 del 05/03/2009,Rv. 607070) “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, va interpretato nel senso che qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita”.

Tale principio deriva dalla chiara lettera della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 secondo il quale, per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi d’imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e successive.

In sostanza il legislatore ha inteso stabilire che qualora, come nel caso di specie, la rendita sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato dopo la data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000, (nel caso di specie 16 ottobre 2001), solo con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza della rendita attribuita (laddove fino al 31 dicembre 1999 era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che solo da tale data (dalla notificazione)il contribuente è messo in grado di verificare l’operato del competente ufficio tecnico (all’epoca UTE) e quindi di apprestare una propria difesa proponendo impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche avverso la determinazione della rendita.

Nè si affaccia, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, un problema di contrasto di tale norma con il principio di irretroattività delle norme tributarie affermato dal cd. Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 3). Ed infatti, come già rilevato (incidentalmente) dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 0162 del 2008), “la L. n. 342 del 2000, art. 74 si limita a stabilire il termine di efficacia degli atti attributivi o modificativi della rendita catastale per terreni e fabbricati, senza in alcun modo individuare termini per la determinazione di tale rendita”. Ma la norma in questione non contiene neppure alcuna prescrizione circa i presupposti e/o i modi di calcolo del tributo, e/o i termini di prescrizione e decadenza dello stesso ed anche il comma terzo si limita a stabilire, introducendo un’evidente allargamento delle garanzie del contribuente, che relativamente alle rendite assegnate fino all’1.1.2000 la notifica dell’accertamento dell’ICI valga anche come notifica della stessa rendita, che diventa quindi impugnabile da tale momento.

Da quanto precede deriva che la notificazione costituisce, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, condizione di efficacia solo degli atti fondati sull’attribuzione della rendita catastale decorrente dal 1 gennaio 2000, mentre per quelli fondati su rendita attribuita entro il 31 dicembre 1999 (come nella specie) l’imposta dovuta in base al classamento, che il comune può legittimamente richiedere, ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21970 del 16/10/2009, Rv.

609850) con riferimento, come peraltro riconosciuto anche dal Comune ricorrente, al solo tributo e con esclusione di sanzioni e/o interessi.

Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti, va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo limitatamente al tributo.

Tenuto conto della recente formazione del principio di diritto applicato, si compensano integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo limitatamente al tributo. Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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