Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4307 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 22/02/2011), n.4307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.B., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/23/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Bari, Sezione Staccata di Lecce n. 23, in data

11.01.2007, depositata il 25.01.2007.

dita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 14

dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Tommaso Basile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 8145/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 11/23/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione Staccata di Lecce n. 23, l’11.01.2007 e DEPOSITATA il 25 gennaio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato il gravame dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che avendo ritenuto applicabile al caso la normativa sul condono di cui al D.P.R. n. 413 del 1991, ha riconosciuto al contribuente la possibilità di definire, ai fini dell’imposta di registro, il contenzioso connesso ad un atto di compravendita registrato il 15 novembre 1990.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 656 del 1994, art. 2 quinquies.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso in esame, attiene alla possibilità che il contribuente si avvalga del condono previsto dalla citata normativa con riferimento ad imposta di registro riferita a rogito nel quale lo stesso abbia fatto richiesta di avvalersi del disposto della L. n. 154 del 1988, art. 12.

5 – Sembra che, nel caso, le doglianze della ricorrente Agenzia siano fondate, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: “L’atto di liquidazione conseguente alla procedura per l’attribuzione della rendita catastale, della L. n. 154 del 1988, ex art. 12, non costituisce un atto di imposizione o di irrogazione di sanzione, bensì è un atto che si limita ad applicare un’imposta per il valore del bene calcolato senza nessuna discrezionalità, ma sulla base dell’assegnazione della rendita catastale operata dall’UTE, il quale non esercita alcun potere d’accertamento, ma svolge un’attività d’informazione, frutto di semplice calcolo matematico effettuato su criteri e tabelle predeterminate, sollecitata dalla richiesta del contribuente. Ne consegue che a tale atto non è applicabile il condono per le liti fiscali pendenti, di cui alla L. n. 656 del 1994, art. 2 quinquies” (Cass. n. 14244/2000). Principio ribadito anche in relazione al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002 (Cass. n. 12669/2005, n. 19507/2004, n. 4738/2006).

6 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza, in applicazione dei trascritti principi. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti causa;

Considerato che non risulta versato in atti, neppure in sede di udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del plico, contenente il ricorso, notificato a mezzo posta l’11.03.2008, e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per inesistenza della notifica (Cass. SS.UU. n. 627/2008, n. 24877/2006, n. 10506/2006, n. 23291/205, n. 12289/2005);

Considerato, peraltro, che l’intimato contribuente, non ha svolto difese in questa sede;

Considerato, infine, che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA