Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4307 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 20/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.20/02/2017),  n. 4307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21228/2016 proposto da:

R.A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’Avvocato LUCIANO CARUSO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ORAZIO PAPALE;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE FORENSE DI MESSINA, PROCURATORE DELLA

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA, PROCURATORE GENERALE

DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MESSINA, PROCURATORE

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il

14/07/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2017 dal Presidente Dott. CAMILLA DI IASI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona dell’Avvocato

Generale Dott. FUZIO Riccardo, il quale esprime parere contrario

all’accoglimento dell’istanza di sospensione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che R.A.C. veniva iscritto alla Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti del COA di Messina il 24.04.2013 in virtù del titolo di Avokat conseguito in Romania;

che il COA di Messina, con decisione in data 22 gennaio 2014, disponeva la cancellazione dall’elenco degli avvocati stabiliti annesso all’Albo dell’Avokat R.A.C. sulla base di titolo conseguito in Romania, ritenendo illegittimo l’Ordine U.N.B.R. Struttura Bota al quale il suddetto era iscritto;

che avverso la decisione del COA R.M. ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il quale, acquisite informazioni dal Ministero della giustizia, con sentenza n. 198 del 2016 ha confermato la decisione del COA;

che R.A.C. impugna in questa sede la suddetta decisione del CNF tra l’altro proponendo istanza di proposizione di questione pregiudiziale alla C.G.E., questione di illegittimità costituzionale della L. n. 247 del 2012, artt. 35, 36 e 37, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., diversi motivi per violazione di legge e direttive comunitarie nonchè istanza di sospensione dell’esecutività della suddetta sentenza del C.N.F.;

che il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all’accoglimento dell’istanza di sospensione;

che la trattazione della istanza cautelare è stata disposta per l’odierna adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che le Sezioni unite in situazioni analoghe hanno recentemente e ripetutamente confermato le decisioni del CNF, tra l’altro evidenziando che nella specie viene in discussione l’apprezzamento delle prove, anche documentali, circa la provenienza del titolo abilitante all’esercizio della professione forense da un organismo effettivamente abilitato, nel proprio ordinamento, a rilasciare quel titolo (v. in tal senso le sentenze delle Sezioni unite numeri 22398, 22399, 22517, 22518, 22519, 22520, 22719 del 2016), ed hanno altresì respinto le istanze – proposte in via cautelare – di sospensione dell’esecutività delle sentenze del C.N.F. di conferma delle decisioni di cancellazione dall’elenco degli avvocati stabiliti assunte da diversi COA (v. in tal senso le ordinanze delle Sezioni unite numeri 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468 del 2016);

che le argomentazioni sviluppate nei suddetti precedenti, alle quali si rimanda, inducono a dubitare della sussistenza nella specie del presupposto del fumus boni luris;

che pertanto, in conformità col parere espresso dal P.G., l’istanza di sospensione della esecutività della decisione del CNF deve essere rigettata, in assenza del presupposto del fumus boni luris.

PQM

La Corte rigetta l’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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