Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4307 del 10/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4307
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15925-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FRIGO PUGLIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO
DAMASCELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3194/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA, depositata il 02/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO
MARIA FRACANZANI.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Puglia di riforma della pronuncia della CTP di Bari, ove erano state rigettate le ragioni della contribuente in ordine al termine per la dichiarazione integrativa ai fini di ottenimento agevolazione ambientale;
che la società contribuente ha spiegato tempestivo controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza;
che con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di procedura automatizzata di recupero tributo e dichiarazioni rettificate tardivamente;
che con il secondo motivo si lamenta diverso profilo di violazione della stessa normativa;
che i due motivi possono essere trattati congiuntamente, ove in tema d’imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, sia circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, dell’eventuale credito risultante dalla rettifica (Cass., n. 19537/2014; Cass., n. 22443/2015; Cass., n. 11374/2017). Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco – anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato – allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all’art. 2 cit., (Cass., n. 30796/2018). Nella specie, peraltro, la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, ma all’incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal conto energia (D.Lgs. n. 28 del 2011, art. 25, comma 10), di cui già usufruiva la società contribuente, e della detassazione degli investimenti ambientali previsti dalla c.d. “Tremonti ambientale” (L. n. 388 del 2000, art. 6, commi da 13 a 19). Incertezza interpretativa che è stata risolta solo a seguito del D.M. 5 luglio 2012, art. 19, il quale ha posto fine ad ogni ambiguità circa la possibilità di cumulare i due benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione (in termini: Cass., n. 15982/2020). Nella specie, la CTR ha ritenuto che le dichiarazioni integrative della contribuente potessero valere ad emendare l’omessa indicazione delle perdite scomputabili, con riflessi in sede contenziosa; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere respinto;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna “l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in Euro settemilaottocento/00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022