Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4306 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4306 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 18355-2011 proposto da:
CALELLA LEONARDA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
LOJODICE OSCAR, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587;

intimato

avverso la sentenza n. 725/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI
dell’8.2.2011, depositata il 17/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Data pubblicazione: 24/02/2014

r.g.n. 18355/2011 Calda Leonarda c/ INPS
Oggetto: operai agricoli; riliquidazione indennità di disoccupazione; decadenza

Svolgimento del processo e motivi della decisione

gennaio 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.
2. “La Corte d’appello di Bari rigettava il gravame contro la pronuncia
del Tribunale della stessa sede che aveva respinto per carenza di
interesse ad agire e per violazione del divieto di bis in idem la domanda
con cui Calella Leonarda, sul presupposto di una precedente sentenza
fra le parti (la n. 3175/97 del Pretore di Bari) che aveva condannato
l’INPS a pagare alla predetta Calella la differenza tra quanto percepito
e quanto dovuto a titolo di indennità di disoccupazione agricola per
l’anno 1984 rivalutata in base agli indici ISTAT, aveva chiesto, visto il
perdurante inadempimento dell’istituto previdenziale, la condanna al
pagamento, con interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. a decorrere
dalla domanda giudiziale.
3. La Corte territoriale, pur ravvisando l’interesse ad agire dell’appellante
perché, contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS, la
summenzionata sentenza pretorile non costituiva titolo esecutivo
essendo di mera condanna generica, non risultando da essa il numero
delle giornate di disoccupazione ordinaria da indennizzare,
nondimeno rigettava l’appello non avendo la Calella fornito la prova
del fatto costitutivo del diritto azionato, ovvero la prova della
percezione da parte sua dell’indennità di cui chiedeva la rivalutazione.
4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Calella affidandosi a tre
motivi.

r.g.n.18355/ 2011

i La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 16

5. L’ INPS è rimasto intimato.
6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli arti. 1283 e 2697 c.c. e artt. 100, 112, 115 e 324
c.p.c. nonché vizio di motivazione per avere l’impugnata sentenza
erroneamente ritenuto non provati come fatti costitutivi del diritto

richiesta e il fatto stesso dell’avvenuta sua percezione, sia pure in
misura incongrua: in realtà, si obietta in ricorso, tali fatti erano stati
già accertati con la summenzionata sentenza di condanna in via
generica dell’INPS, di guisa che il nuovo giudizio era limitato al solo

quantum debeatur, prosegue il ricorso con il lamentare anche la mancata
ammissione di CTU contabile – pur sollecitata – al fine di accertare
l’esatto ammontare del credito.
7. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 1283 c.c. e degli artt. 100 e 112 c.p.c., nonché
vizio di motivazione, laddove la Corte territoriale ha omesso di
decidere sulla domanda di condanna dell’INPS al pagamento degli
interessi anatocistici, nonostante l’autonomia di tale domanda rispetto
a quella di quantificazione del credito derivante dalla citata sentenza
pretorile.
8. Infine, con il terzo motivo, eccepisce violazione del giudicato, per
avere la Corte territoriale ritenuto non provato il possesso dei
requisiti per godere del beneficio richiesto, contraddicendo
l’accertamento contenuto nel precedente giudicato.
9. Il ricorso è manifestamente infondato.
io. Premesso che la stessa ricorrente afferma che la sentenza emessa nel

primo giudizio ha condannato solo in via generica l’INPS a pagare la
differenza tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di indennità
di disoccupazione agricola per l’anno 1984, rivalutata in base agli
indici ISTAT, nella specie trova applicazione il costante
2
ng.m18355/2011

azionato il possesso dei requisiti necessari per godere dell’indennità

insegnamento di questa S.C. secondo cui la sentenza di condanna in
via generica non esclude che, nel successivo giudizio sul quantum, si
possa legittimamente negare la condanna del debitore ove in concreto
non emerga la sussistenza del credito (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 3.8.93 n.
8545 e successiva conforme giurisprudenza).

CTU, che la Corte territoriale ha espressamente motivato in base al
suo carattere meramente esplorativo, ancor più se si considera che,
sempre alla stregua di quanto si legge nell’impugnata pronuncia, a
fronte della specifica contestazione dell’INPS (in base al rilievo che
dall’estratto contributivo già prodotto in primo grado non risultavano
nell’anno in questione giornate di disoccupazione indennizzate alla
lavoratrice), non ha dimostrato di aver percepito alcunché, ma si è
limitata a chiedere una consulenza tecnica.
12

Al riguardo si ricordi che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo
istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice
nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni
che necessitino di specifiche conoscenze.

13. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere
utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto
assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con
essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di
prova, ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di
elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., da ultimo, Cass.
3130/2011).
14. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato,
giacché la domanda di condanna al pagamento di interessi anatocistici
ex art. 1283 c.c., lungi dall’essere autonoma rispetto a quella di
quantificazione del credito derivante dalla citata sentenza pretorile, è
collegata a quest’ultima, nel senso che tali interessi sono stati chiesti
3
r.g. n.183 55 I 2011

a. Del pari manifestamente infondata è la doglianza relativa al diniego di

proprio sul credito che, alla luce di quanto sopra innanzi esposto, si è
rivelato privo di prova.
1.s.

Evidente, dunque, che non possono essere dovuti interessi su un
credito inesistente”.

16.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza

/7 Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo
manifestamente infondato il ricorso che va, pertanto, rigettato.
18.

Non si provvede alla regolamentazione delle spese per non avere la
parte intimata svolto attività difensiva

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2014.

in Camera di consiglio.

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