Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4306 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 20682/07 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t, domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO che la rappresenta e difende secondo la legge;

– ricorrente –

contro

Lapig 2 Galvanica Preziosi s.r.l., in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via

Lombardia, n. 40, presso l’Avvocato Giuseppina Emanuela Lamantea,

rappresentata e difesa dall’Avvocato MALFATTO BARTOLOMEO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 23/13/06 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata il 22.5.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 26 gennaio 2010 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Udito, per l’agenzia ricorrente, l’Avvocato dello Stato Sergio

Fiorentino;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- L’agenzia delle entrate ricorre, con sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, accogliendo l’appello della contribuente, Lapig 2 Galvanica Preziosi s.r.l., riformava la sentenza n. 192/14/2002 con cui la commissione tributaria provinciale di Firenze aveva rigettato, previa riunione, i ricorsi proposti dalla ditta contro gli avvisi di accertamento IRPEG e ILOR per gli anni dal 1993 al 1997, e di rettifica parziale delle dichiarazioni IVA relative agli anni dal 1995 al 1998; avvisi con cui, a seguito d’indagini svolte dalla guardia di finanza, l’ufficio Firenze (OMISSIS) dell’agenzia delle entrate recuperava imposte asseritamente evase dalla suddetta società che, giovandosi di un’organizzazione creata allo scopo esclusivo di effettuare “operazioni commerciali soggettivamente inesistenti”, avrebbe utilizzato documentazione fittizia per indebite deduzioni di costi e detrazioni dell’IVA. 1.2.-. La nominata ditta contribuente resiste mediante controricorso.

2.- Questione pregiudiziale.

2.1.- il controricorso in atti è inammissibile, perchè sottoscritto da difensore non munito di procura speciale rilasciata dalla contribuente. 3.- Motivi del ricorso.

3.1.- L’agenzia ricorrente – premesso che “il presente ricorso è diretto contro la parte della sentenza relativa alle rettifiche IVA, con le quali si è esclusa la detraibilità dell’imposta assolta in relazione alle operazioni di cessioni di argento finalizzate a frodare il fisco” – censura la sentenza d’appello, e ne chiede l’annullamento con ogni conseguente pronunzia, deducendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5:

3.1.1.- violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, art. 2727 c.c., e art. 654 c.p.p., per avere, pur non contestando l’esistenza di una c.d. frode carosello, come accertata dalla guardia di finanza, escluso, con argomentazioni non conformi al diritto, che l’ufficio avesse provato validamente il coinvolgimento in essa della contribuente; con la formulazione del seguente quesito:

3.1.1.1.- “Se costituisca error in iudicando per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, art. 2727 c.c., e art. 654 c.p.p., l’esclusione della rilevanza e legittimità di documenti ritualmente acquisiti al processo che riguardino: a) documentazione che si riferisce “ad altre società e non conosciuta dal contribuente”; b) “altre decisioni tributarie o sentenze del G.I.P. per aziende similari sugli stessi fatti, nè l’eventuale rinvio a giudizio del legale rappresentante della Lapig 2”;

3.1.2.- violazione e falsa applicazione delle stesse norme, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con formulazione d’identico quesito, sub specie di error in procedendo;

3.1.3.- violazione e falsa applicazione dell’art. 270 c.p.p., per avere ritenuto non utilizzabili nel processo tributario le intercettazioni telefoniche compiute in sede penale ed acquisite previa autorizzazione del giudice penale, col seguente quesito:

3.1.3.1.- “Se costituisca error in iudicando per violazione dell’art. 270 c.p.p., comma 1, la non utilizzabilità in un processo tributario delle intercettazioni telefoniche regolarmente autorizzate in un processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti rilevanti in sede tributaria”;

3.1.4.- violazione e falsa applicazione dello stesso art. 270 c.p.p., con formulazione d’identico quesito, sub specie di errar in procedendo; 3.1.5.- violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, per avere ritenuto non provato che la contribuente conoscesse la fittizietà delle operazioni attinenti ai suoi acquisti di merce, regolarmente fatturata e pagata, ignorando che alla contribuente stessa incombeva l’onere della prova contraria, di legittimità e correttezza delle detrazioni; e che comunque essa non poteva addurre l’ignoranza della frode carosello in quanto, proprio grazie alla frode, poteva acquistare la merce a prezzi inferiori a quelli di mercato ed alte quotazioni ufficiali; col seguente quesito:

3.1.5.1.- “Se a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, la prova dell’esistenza delle operazioni da cui sia sorto il diritto a detrazione debba essere fornita dal soggetto che chiede la detrazione e se a tal fine sia sufficiente dimostrare la regolarità formale dei pagamenti e se sulla base dei principi affermati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nelle sentenze 12.1.2006 (in cause C – 354/03, 355/03 e 484/03) e 6.7.2006 (in cause C – 439/04 e 440/04), l’esercizio del diritto di detrazione non è subordinato al solo fatto che il cessionario abbia versato al cedente l’IVA indicata in fattura, ma tale diritto è da escludersi qualora risulti accertato che la cessione sia stata effettuata nei confronti di un soggetto passivo che sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare, con il proprio acquisto, ad un’operazione che si iscriveva in una frode fiscale, valutazione questa che può essere effettuata in presenza di un acquisto a prezzo inferiore a quello di mercato”;

3.1.6.- in subordine, motivazione insufficiente e contraddittoria, con riguardo ai giudizi di fatto concernenti la esclusione di consapevolezza della frode.

4.- Decisione.

4.1.- 11 ricorso è fondato, nei termini di ragione di seguito espressi, e deve essere accolto. Previa cassazione della sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Toscana, che rinnoverà il giudizio uniformandosi ai principi esposti al par. 5.5, e provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

5.- Motivi della decisione.

5.1.- La sentenza impugnata non esclude l’esistenza di un’organizzazione posta in essere allo scopo di lucrare indebite detrazioni dell’IVA, attraverso il sistema delle cc.dd. frodi carosello; nè esclude che il beneficiario finale della complessiva operazione fraudolenta sia perseguibile fiscalmente, per indebite detrazioni e deduzioni; nè che la ditta resistente possa aver tratto oggettivo beneficio da tale sistema; ma reputa che, nel caso specifico, non sarebbe provata la partecipazione della contribuente alla frode o, quanto meno, la consapevolezza, da parte sua, di parteciparvi, traendone indebiti vantaggi con danno dell’erario. Vi si legge, infatti, che la contribuente si sarebbe “limitata ad acquistare, con regolari bolle di accompagnamento e con fatture regolari, dall’ultima società della catena, delle partite di argento; non è stato provato che conoscesse la fittizietà delle società intermedie e le omissioni di Iva ad opera delle stesse; ha pagato la merce acquistata con assegni circolari non trasferibili; i controlli bancari non hanno dato esito negativo; te ha pagate a un prezzo di mercato favorevole, come è normale che sia”.

5.2.- Tale giudizio, su cui si fonda la decisione, è il risultato di premesse erronee in diritto e di affermazioni non sorrette, in punto di fatto, da idonea motivazione, per le ragioni di seguito esposte.

5.2.1.- La commissione regionale sostiene che l’ufficio, a fronte della riscontrata regolarità formale delle scritture contabili e della congruenza con esse delle operazioni bancarie, avrebbe dovuto fornire la prova “certa” della partecipazione alla frode o, quanto meno, della consapevolezza di essa da parte della contribuente; e che, non essendo, asseritamente, riuscito a fornire tale prova, gli atti impositivi meritino di essere annullati. Afferma infatti, oltre a quanto già riferito, che “nè la Guardia di Finanza nè l’Ufficio hanno provato che la Lapig 2 fosse a conoscenza delle precedenti fatturazioni od omissioni di Iva da parte di altre società, nè che avesse partecipato attivamente al pregresso meccanismo fraudolento”.

5.2.2.- Si osserva in proposito che, in generale, la prova della detraibilità dell’IVA, nei casi e nei limiti indicati dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, fa carico, secondo la regola comune, al soggetto passivo; il quale assolve l’onere dimostrando, oltre all’inerenza ed alla qualità d’imprenditore (Cass. nn. 16730/2007, 3518/2006), la regolarità delle fatture e delle scritture contabili (Cass. nn. 21233/2006, 11109/ 2003).

Se, però, la dichiarazione annuale è rettificata dall’ufficio sul presupposto che la dichiarazione stessa espone un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero una detrazione o richiesta di rimborso in misura superiore a quella spettante (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 1), l’onere della prova si distribuisce nel modo indicato nei successivi commi della stessa norma di legge: gli errori di calcolo e l’incongruità di dati, emergenti dalla stessa dichiarazione o dal confronto con quelle precedenti, non hanno evidentemente bisogno di ulteriori prove extracartolari; l’infedeltà della dichiarazione immediatamente desumibile dal confronto fra gli elementi in essa indicati e quelli annotati nei registri, o risultanti dalle fatture e da altri documenti contabili, ugualmente non ha bisogno di altre prove, giacchè i libri e le altre scritture contabili dell’imprenditore fanno prova contro di lui, ai sensi dell’art. 2709 c.c.; qualora invece l’infedeltà della dichiarazione, sotto forma di falsa indicazione di detrazioni – come si contesta nel caso concreto -, risulti da dati e notizie raccolti ai sensi dell’art. 51, stesso D.P.R., il potere impositivo può essere esercitato anche in base a presunzioni semplici, desunte da tali risultanze, purchè queste siano gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1575/2007).

5.2.3.- Pertanto, in una controversia come la presente, avente ad oggetto l’impugnazione di atti impositivi ammissibilmente fondati su presunzioni, il giudice tributario di merito ha il compito di verificare che gl’indizi utilizzati dall’ufficio, considerati singolarmente e nel loro complesso, possiedano i prescritti caratteri di gravità, precisione e concordanza; nell’ipotesi affermativa, spostandosi a carico del contribuente l’onere di provare la fedeltà della dichiarazione (cioè, nel caso di specie, la spettanza della detrazione), la sua domanda di annullamento dell’atto impositivo dovrà essere rigettata, se egli non fornisce valida prova delle sue affermazioni contrastanti con la pretesa erariale.

5.2.4.- Deriva da queste premesse la fondatezza del quinto e del sesto motivo di ricorso (par. 3.1.5 e 3.1.6), giacchè, innanzitutto, il giudicante a quo non espone alcun motivato giudizio d’insufficienza degli indizi offerti dall’amministrazione, limitandosi ad affermare che non “risultano in atti presunzioni gravi, precise e concordanti”; o che la pretesa dell’ufficio sarebbe basata “su indizi o mezzi di prova non validi”; o che “Si tratta unicamente di presunzioni semplici e indizi vaghi, privi del carattere di univocità, certezza e concordanza”: affermazioni estremamente generiche, che non rivelano la natura specifica dei singoli indizi esaminati nè le ragioni della ritenuta insufficienza;

inoltre, erronee, in quanto si riferiscono ad un carattere di “univocità” che la legge non pretende, ammettendo la valenza indiziaria di fatti noti (ad es., l’avvenuto acquisto di metalli preziosi a prezzo inferiore alle quotazioni ufficiali o di mercato, la partecipazione personale alla gestione di società coinvolte nella frode, le dichiarazioni di terzi verbalizzate, le prove significative acquisite in altri procedimenti), dai quali il giudice possa risalire ai fatti da dimostrare (come la contestata abusività della detrazione d’imposta) secondo un criterio non necessariamente di certezza, ma di ragionevole probabilità (Cass. n. 16993/2007).

In secondo luogo, è giuridicamente errato concludere che l’amministrazione non avrebbe fornito la prova della pretesa (nei termini indicati al par, 5.2.1), prima di aver stabilito, con adeguata e non generica motivazione, che gl’indizi posti a base degli atti impositivi sono insufficienti; infatti, come già rilevato (par.

5.2.2), l’atto impositivo può basarsi anche su semplici presunzioni che, se esaminate specificamente e ritenute valide, hanno l’effetto di spostare sul contribuente l’onere della prova contraria.

D’altra parte, la motivazione della sentenza in esame è anche contraddittoria, giacchè non esclude che gli atti impositivi fossero fondati, oltre che su dati presuntivi, anche su valida documentazione, laddove annota che “gran parte” di essa (non tutta) si riferirebbe “ad altre società” o non sarebbe conosciuta dal contribuente: senza però specificare quali siano gli altri documenti, ritenuti ammissibili, e per quale motivo la commissione li abbia, comunque, giudicati non probanti.

Infine, è giuridicamente e logicamente errata la conclusione fondata sulla riscontrata regolarità della documentazione contabile e delle operazioni bancarie compiute dalla ditta, allorchè si versa in ipotesi accertatìva diversa da quella di discrepanza fra dichiarazione e dati cartolari (cfr. Cass. n. 11599/2007); ed è del tutto gratuita, essendo sfornita di ragionevole motivazione, l’enunciata “normalità” dell’acquisto di metalli preziosi a prezzi costantemente inferiori a quelli di mercato, quando si trattava invece di valutare il peso maggiore o minore di simile indizio nel quadro di un giudizio di mera attendibilità (non di comprovata certezza) della pretesa fiscale; salva sempre la prova contraria, che è a carico del contribuente e che, stando alla sentenza impugnata, non è stata minimamente fornita, essendosi limitata la società resistente a sostenere “che la Guardia di Finanza e l’Ufficio non hanno sufficientemente provato, ma semplicemente presunto, che la Lapig 2 fosse a conoscenza del circuito fraudolento… o che addirittura ne fosse complice attivo” (il corsivo è aggiunto):

affermazioni irrilevanti, dal momento che, per legge, le “semplici presunzioni” sono sufficienti a reggere l’atto impositivo.

5.2.5.- Al quesito riportato al par. 3.1.5.1 si deve quindi rispondere positivamente, nel senso che, quando l’atto impositivo sia fondato su adeguati indizi, desunti da dati e notizie legittimamente acquisiti, idonei – salvo prova contraria a carico del contribuente – a far comprendere l’esistenza di una frode cui parteciperebbe, o da cui comunque trarrebbe consapevole vantaggio con danno dell’erario, il medesimo contribuente, la regolarità dei dati contabili e bancari non è, logicamente, circostanza idonea a contrastare la pretesa fiscale, che non si basa sulla tenuta scorretta o difettosa della contabilità, bensì sulla presunzione di partecipazione alla frode carosello o di utilizzazione consapevole dei proventi di questa; caso in cui tutte le scritture e le fatture e le operazioni bancarie possono risultare anche perfettamente regolari sotto il profilo formale, senza che dal puro e semplice riscontro di tale regolarità formale possa desumersi la prova di un’intenzione diversa da quella fraudolenta; intenzione realizzata attraverso un meccanismo di detrazione indebita d’imposta, apparentemente pagata in rivalsa a società fantasma inserite nel giro, denominate “cartiere”, che omettono di versarla all’erario dopo avere tuttavia prodotto una massa cartacea di fatture, emesse all’unico scopo di giustificare formalmente la detrazione.

5.2.6.- La seconda parte dello stesso quesito – in cui è richiamata la giurisprudenza della corte Europea, limitatrice della responsabilità del soggetto passivo IVA, in presenza di frodi carosello, ai soli casi in cui egli ne è partecipe o se ne avvantaggi consapevolmente – è superflua, non essendo contestato tale principio dalla sentenza impugnata, che invece si attesta esclusivamente sulla mancata prova del fatto nel caso specifico (v.

par. 5.1).

5.3.- Ai quesiti riportati ai par. 3.1.1.1 e 3.1.3.1, il collegio delibera di rispondere, rispettivamente, nel modo che segue, accogliendo il primo ed il terzo motivo di ricorso.

5.3.1.- Le dichiarazioni rilasciate da terzi e le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre società, contenute in atti allegati all’avviso di rettifica notificato o trascritte essenzialmente nella motivazione dello stesso, secondo la previsione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, u.c., (aggiunto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 2, comma 1, lett. b, norma specifica rispetto a quella della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7), costituiscono ammissibili indizi, di cui il giudice tributario di merito deve tenere conto nel valutare la fondatezza delle domande e delle eccezioni delle parti (cfr. con riferimento alle eccezioni proponibili dal contribuente, di non conoscenza di atti contenenti indizi a suo carico, Cass. nn. 2749/2009, 2462/2007; quanto alla utilizzabilità di notizie contenute in verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o in altri atti e documenti in possesso dell’ufficio, in conformità al disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, u.p., cfr. Cass. n. 1236/2006; quanto alla utilizzabilità, con valenza indiziaria, di altre dichiarazioni e decisioni, anche penali, Cass. nn. 12041/2008, 9958/2008, 8772/2008, 1164/2008).

5.3.2.- Il divieto posto dall’art. 270 c.p.p., di utilizzare i risultati di intercettazioni telefoniche in “procedimenti” diversi da quello in cui furono disposte, non opera nel contenzioso tributario, ma soltanto in ambito penale (con diverse eccezioni anche in quello stesso ambito, individuate dalla giurisprudenza: cfr., ad es., Cass. pen. nn. 2809/2006, 25128/2005, 33751/2005 e numerose altre), non potendosi estendere arbitrariamente l’efficacia di una norma processuale penale, posta a garanzia dei diritti della difesa in quella sede, a dominii processuali diversi, come quello tributario, muniti di regole proprie.

La regola propria, applicabile in campo tributario in materia di IVA, è quella desumibile dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, per cui la guardia di finanza, cooperando con l’ufficio, trasmette “documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria”; “previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria”, la cui mancanza non rende peraltro inutilizzabili in campo tributario i dati trasmessi (Cass. nn. 11203/2007, 2450/2007, 22035/2006).

Ora, è evidente che un atto legittimamente assunto in sede penale – poichè la commissione regionale riconosce che le intercettazioni furono “autorizzate in sede penale” – e trasmesso all’amministrazione tributaria in conformità alla disposizione del citato art. 63, entra a far parte a pieno titolo del materiale probatorio e indiziario che il giudice tributario di merito deve valutare, dal momento che i suoi poteri d’indagine e di giudizio, definiti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, non incontrano i limiti posti al giudice penale, nella specie, dall’art. 270 c.p.p..

Il giudice tributario non può legittimamente invocare, d’altra parte, l’inviolabilità del diritto di libertà e di segretezza delle comunicazioni e del diritto di difesa. Quanto al primo di tali diritti, il fatto che esso abbia sicuramente un rango costituzionale non impedisce che possa essere limitato “per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge” (Cost., articolo 15); nella specie, esisteva appunto, come già rilevato, la debita autorizzazione. Quanto al secondo, la norma applicabile in campo tributario (art. 63 cit.) non prevede limitazioni di efficacia degli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria per il fatto, in particolare, che il difensore del contribuente non abbia partecipato alla formazione della prova racchiusa nell’atto trasmesso; il contenuto di tale atto, d’altronde, costituisce semplice indizio nel processo tributario, ed il giudicante di merito è tenuto a prenderlo in considerazione, prò o contro il fisco, nel quadro delle complessive acquisizioni processuali, con piena facoltà d’intervento delle difese. Pertanto è giuridicamente errata l’affermazione per cui “La illegittima utilizzazione delle predette intercettazioni telefoniche ne comporta la inefficacia probatoria ai fini degli accertamenti dell’Ufficio”.

5.4.- Tutti gli altri motivi di ricorso sono assorbiti.

5.5.- In conclusione, sono formulati i seguenti principi di diritto.

L’avviso di rettifica della dichiarazione IVA, conseguente all’accertamento che il dichiarante avrebbe esposto detrazioni d’imposta indebite, giustificate formalmente dalla documentazione contabile e finanziaria, ma corrispondenti ad acquisti effettuati partecipando direttamente ad un’organizzazione d’imprese creata allo scopo di evadere il tributo col sistema comunemente noto della frode carosello, o, quanto meno, avvantaggiandosi consapevolmente dei risultati di tale organizzazione fraudolenta, è sufficientemente motivato mediante il richiamo dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio direttamente o per mezzo della polizia tributaria, nei modi indicati dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e ss., o trasmessi, ai sensi del successivo articolo 63, dalla guardia di finanza che abbia agito in veste di polizia giudiziaria.

Il giudice tributario di merito, investito della controversia avente ad oggetto l’atto impositivo, deve previamente valutare, con giudizio di fatto censurabile in cassazione solo per vizi attinenti alla congruità ed alla coerenza logica della motivazione, la sussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza degl’indizi motivanti l’atto medesimo, esaminandoli sia singolarmente sia nel loro complesso, ed esponendo adeguatamente l’esito di tale giudizio nella motivazione della sentenza.

Quando egli ritiene, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità (non necessariamente di certezza), che detti indizi sono sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa – con riguardo, nel caso delle frodi carosello, all’esistenza dell’organizzazione fraudolenta, alla partecipazione ad essa del contribuente o, quanto meno, alla consapevolezza da parte sua di avvantaggiarsi della frode con danno dell’erario -, la domanda dell’amministrazione deve ritenersi provata; con la conseguenza che si sposta a carico del contribuente, secondo la regola generale ricavabile dall’art. 2727 c.c. e ss., e art. 2697 c.c., comma 2, l’onere di provare eventuali fatti a suo favore; fermo restando che la spettanza della detrazione può essere provata solo documentalmente, nei modi indicati dalla legge.

La mancata deduzione di idonea prova contraria, fin dall’atto introduttivo del giudizio, o l’insuccesso di essa, comportano l’accoglimento della pretesa del fisco fondata su valide presunzioni.

Le dichiarazioni rilasciate da terzi; le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre società; gli atti trasmessi dalla guardia di finanza, risultanti dall’attività di polizia giudiziaria, senza esclusione dei verbali redatti a seguito d’intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, se contenuti negli atti (come il processo verbale di constatazione) allegati all’avviso di rettifica notificato o trascritti essenzialmente nella motivazione dello stesso, costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, che il giudice tributario di merito è tenuto a valutare dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza.

5.6.- Segue la decisione, nei termini indicati al par. 4.1.

6.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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