Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4306 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4306 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

nul rieerDe ,
– A53t-201A proppEtp dà:
PAVIA GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA

P.ZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e
difeso dall’avvocato MARCO IURILLI;
– ricorrente contro

CONDOMINIO DI VIA BIGLIA 2 GENOVA, elettivamente
domiciliato in ROMA P.ZA CAVOUR presso la CORTE di
2017
2049

9k

CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO
GARIBALDI
– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1160/2013 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 18/10/2013;

Data pubblicazione: 22/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stata impugnata da Pavia

diorg io

la sentenza n.

1160/2013 della Corte di Appello di Genova con ricorso
fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso
del Condominio intimato, che ha proposto ricorso

La Corte distrettuale, con la decisione oggi gravata innanzi
a questa Corte, in parziale riforma della sentenza inter
partes in data 23 ottobre 2008 del Iribunale di Genova ed in
parziale – accoglimento dell’appello del Condominio stesso,
condannava il Pavia al pagamento in favore del medesimo
Condominio della somma di C 19.865,10.
In precedenza – va specificato, per completezza- il Tribunale
del capoluogo ligure, a seguito di opposizione del Pavia
Giorgio, aveva revocato il D.I. del 30 novembre 2004, con
cui – su ricorso del Condominio- era stato ingiunto il
pagamento della somma di C 23.812,07 a titolo di dovute
spese condominiali arretrate.
In particolare va evidenziato che il Tribunale di prima
istanza aveva accolto l’opposizione a D.I. per difetto della
delibera di spesa ( riapprovazione di consuntivo e non
delibera ad hoc) nel mentre la Corte di Appello genovese per effetto dì nuova documentazione prodotta dal
Condominio- aveva condannato, ‘in parte, il condomino
moroso.

incidentale basato su due ordini di motivi.

Le parti in causa hanno deposito memorie.
Il P.G. ha, come da atti, rassegnato le proprie conclusioni,
chiedendo il rigetto sia del ricorso principale che di quello
incidentale.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.

rilevata la particolare rilevanza delíe questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura il
vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. ai
sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., per errata ammissibilità in
secondo grado dei documenti non prodotti nel giudizio di
primo grado.
Si deduce la pretesa mancanza del necessario requisito di
indispensabilità dei predetti ammessi documenti, in
particolare deducendo la mancata prova dell’incolpevole
ritardo nella produzione.
La Corte distrettuale, con propria congrua e logica
valutazione , ha ritenuto di ammettere i predetti documenti
valutando la loro assoluta indispensabilità per l’influenza
causale incisiva”, rifacendosi -per di più (a pag. 10)- ad una
serie di principi di questa Corte non contrastati in ricorso.
Infatti, parte ricorrente -pur denunciando la violazione o
falsa applicazione di legge- non ha svolto, come doveva,
4

con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata

specifiche argomentazioni intese a dimostrare

come e

perché determinate affermazioni in diritto della sentenza
impugnata siano in contrasto con norme regolatrici ed i
citati principi giurisprudenziali cui la gravata decisione si è
conformata ( cfr., ex plurimis : Cass. n. 635/2015).

l’orientamento, in punto, ribadito proprio di recente dalle
S.U. di questa Corte ( sent. n. 10790/2017), secondo cui
“nel giudizio di appello costituisce prova nuova
indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3 c.p.c., nel
testo (applicabile in ipotesi) previgente alla novella di cui al
D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del
2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile
incertezza”, così come nella fattispecie.
Il motivo, in quanto infondato, va dunque respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta
l’omesso esame circa un fatto decisivo.
Il motivo, di non immediata e semplice intelligibilità,
deduce , in realtà, non un “omesso esame”, ma una omessa
pronuncia su un appello incidentale relativo alla
compensazione delle spese di lite in primo grado.
Senonchè, nella fattispecie, non vi è stata -invero- alcuna
omessa pronuncia, ma piuttosto un assorbimento
dell’appello incidentale a fronte dell’accoglimento parziale
dell’appello principale e col conseguente effetto di una
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In ogni caso, come evidenziato dal P.G., va confermato

nuova regolamentazione complessiva delle spese di lite da
parte della Corte territoriale (con pronunzia di
compensazione integrale per entrambi i gradi del giudiizio).
Il motivo è, quindi, infondato e va rigettato.

3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la

relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Il motivo ripropone innanzi a questa Corte la problematica
della questione della “rideliberaZione delle spese “, in
particolare con riguardo ai residui passivi, in relazione ai
quali un tal genere di “rideliberazione” non sarebbe idonea a
costituire prova del credito.
Viceversa il Condominio de quo contesta la soluzione di
inidoneità della Corte distrettuale ritenendo che, ai sensi
delle norme invocate col motivo qui in esame, vi sia
comunque attribuzione di valore prescrittivo al consuntivo
approvato dall’assemblea condominiale senza distinzione
alcuna fra debiti dell’anno di esercizio in corso e debiti
preg ressi.
La questione è, nella sostanza, quella del valore probatorio
attribuibile al riconoscimento, in sede di approvazione di
bilancio condominiale, di debiti pregressi dei condomini :
tale specifico riconoscimento è -in assenza di partecipazione
e di idoneo atto ricognitivo del singolo condominoriconoscimento/accertamento effettuato dal creditore
6

violazione dell’art. 1135 c.c. e dell’art. 63 d.att. c.c. in

condominio in proprio favore, quindi, come tale non
utilizzabile a proprio favore dal condominio stesso.
Nella concreta fattispecie in esame, mancando ogni
opportuna allegazione circa la partecipazione del Pavia
all’assemblea di riapprovazione del bilancio con indicazione

necessaria partecipazione ed il riconoscimento da parte del
singolo condominio dei medesimi debiti.
Da tutto ciò deriva l’infondatezza del motivo in esame.
4.-

Con il secondo motivo del ricorso incidentale

(subordinato al mancato accoglimento del precedente primo
motivo)

si prospetta il vizio di violazione di legge in

relazione agli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost. e 1193 c.c.,
nonché omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi
dell’art. 360, n. 5 c.p.c..
Il motivo, inammissibile quanto alla censura di cui
all’invocato vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. (che impone
l’allegazione di un determinato fatto specifico e decisivo) è,
altresì, infondato quanto alla prospettato vizio, pure
prospettato, di violazione di legge ex n. 3 della medesima
norma processuale appena innanzi citata.
Il vizio denunciato

ai sensi della richiamata norma si

fonderebbe sulla valutazione di

pretesi “pagamenti

effettuati dal condomino…e riconosciuti da Condominio….”
(p. 20 controricorso).
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dei debito pregressi, deve ritenersi non sussistente la

La censura, in punto, si appalesa del tutto apodittica e
sfornita di adeguato ed idoneo fondamento.
Il motivo, nel suo complesso, non può -quindi- essere
accolto.
5.-

Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e

che quello incidentale.
6.-

Data la reciproca soccombenza vanno compensate le

spese del giudizio.
7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte sia
del

ricorrente

principale

che

di

quello

incidentale,

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. h. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso

principale / quello incidentale e

compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte sia del ricorrente principale che di
quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

8

ritenuto vanno , dunque, rigettati, sia il ricorso principale

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione 1 1 11

luglio 2017.

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