Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4306 del 22/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 22/02/2011), n.4306
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3758-2010 proposto da:
EDILE 2L SNC DI LOTITO SAVINO & LAZZARO (OMISSIS), ricorrente che
non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 60/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di BARI del 15.7.08, depositata il 07/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ATTILIO
ENNIO SEPE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“E’ chiesta la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia del 7/11/2008.
Il ricorso va dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1.
Non risulta infatti alla stregua del fascicolo in atti depositato l’originale del ricorso notificato nel termine di 20 giorni dall’ultima notificazione (cfr. Cass., 10/12/2005, n. 26222; Cass., 12/10/2004, n. 20183, V. altresì Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005), e a fortiori il deposito di copia autentica della sentenza impugnata (cfr. Cass., 14/3/2008, n. 7027; Cass., 19/1/2007, n. 1240;
Cass., Sez. Un., 20/6/2006, n. 14110), mentre risulta presentato ed iscritto controricorso dall’Agenzia delle entrate”;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita;
rilevato che non è stata presentata memoria nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a, seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto improcedibile;
considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011