Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4306 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15628-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO n. 266, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2702/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata l’8/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore MARCELLO MARIA

FRACANZANI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Puglia di conferma della pronuncia della CTP di Bari, ove erano annullati gli atti impositivi notificati all’odierno controricorrente quale socio della Tecnoacciai s.r.l., mentre era ancora pendente il contenzioso con la predetta società;

che il contribuente B.P. ha spiegato tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza;

che con l’unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina del giudicato esterno, che non poteva essersi formato al momento della pronuncia della sentenza qui all’esame;

che, con riguardo all’unico motivo, in tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all’accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c., – applicabile al giudizio tributario in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, – in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l’antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti (Cass., n. 4485/2016; Cass., n. 1574/2021). Nella specie, la CTR ha ritenuto di non disporre la sospensione del processo sul presupposto della sopravvenuta decisione di annullamento dell’atto impositivo nei confronti della società, senza dar conto dell’eventuale passaggio in giudicato;

che il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Puglia, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

 

 

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